Aggiornamento giugno 2026: i docenti e gli ATA precari con contratto in scadenza il 30 giugno possono presentare la domanda di NASpI all'INPS a partire dal 1° luglio 2026, cioè dal giorno successivo alla cessazione del rapporto.
La NASpI è l'indennità di disoccupazione riconosciuta a chi perde involontariamente il lavoro, ad esempio per scadenza del contratto a tempo determinato. Spetta al personale scolastico non di ruolo che, alla fine della supplenza, si trova senza un nuovo incarico; non spetta invece al personale di ruolo a tempo indeterminato. Per il 2026 l'importo massimo mensile indicato è di 1.584,70 euro lordi.
Chi ha diritto alla NASpI
Possono richiedere la NASpI all'INPS i docenti e gli ATA con contratto a tempo determinato che, alla scadenza dell'incarico, si trovano in stato di disoccupazione. I requisiti previsti dalla normativa sono:
- perdita involontaria del lavoro (la scadenza del contratto rientra in questa casistica);
- stato di disoccupazione al momento della domanda;
- almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto.
Chi ha lavorato con una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche raggiunge in genere senza problemi la soglia delle 13 settimane.
Quando e come fare domanda
La domanda si presenta dopo la cessazione del contratto, esclusivamente in modalità telematica: dal portale dell'INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite un patronato o un CAF. Se il contratto scade il 30 giugno 2026, la domanda può essere inviata dal 1° luglio.
Il termine da non superare è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto: oltre questa scadenza il diritto all'indennità decade. La data di invio, però, incide anche sulla decorrenza del pagamento, e qui entra in gioco la cosiddetta "regola degli 8 giorni":
- se la domanda è inviata entro l'8° giorno dalla cessazione, l'indennità decorre dall'8° giorno di disoccupazione;
- se è inviata dopo l'8° giorno (ma entro i 68), decorre dal giorno successivo alla presentazione.
Inviare la domanda per tempo, quindi, evita di perdere giorni di indennità.
Quanto spetta e per quanto tempo
L'importo della NASpI dipende dalla retribuzione media degli ultimi quattro anni e non è uguale per tutti. Per il 2026 valgono questi parametri:
| Voce | Valore 2026 |
|---|---|
| Importo massimo mensile | 1.584,70 euro lordi |
| Contributi minimi richiesti | 13 settimane nel quadriennio |
| Termine per la domanda | 68 giorni dalla cessazione |
| Durata massima | fino a 24 mesi |
| Riduzione (décalage) | 3% al mese dal 6° mese |
La durata è pari, di norma, alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi. Per chi ha lavorato l'intero anno scolastico, l'indennità copre generalmente buona parte del periodo estivo. L'erogazione avviene sul conto corrente o sullo strumento di pagamento indicato nella domanda.
Attenzione a nuove convocazioni e adempimenti
Con la domanda di NASpI si rende anche la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID): seguono gli adempimenti legati alle politiche attive, come l'iscrizione alla piattaforma SIISL e l'eventuale Patto di servizio con il Centro per l'Impiego. È importante non ignorare comunicazioni o convocazioni.
Una situazione frequente riguarda chi riceve una nuova supplenza mentre percepisce la NASpI: in questi casi occorre comunicare tempestivamente all'INPS l'avvio del nuovo rapporto di lavoro, per evitare richieste di restituzione delle somme. A seconda della durata del nuovo contratto, l'indennità può essere sospesa e poi ripristinata.
Date da ricordare
- 30 giugno 2026: scadenza tipica dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche;
- 1° luglio 2026: primo giorno utile per inviare la domanda per chi cessa il 30 giugno;
- entro l'8° giorno: invio consigliato per far decorrere l'indennità dall'8° giorno;
- entro 68 giorni: termine ultimo, oltre il quale si perde il diritto.
Cosa fare adesso
- Verifica di avere almeno 13 settimane di contributi nel quadriennio e di essere in stato di disoccupazione alla scadenza del contratto.
- Prepara SPID/CIE/CNS, documento d'identità, codice fiscale ed eventuali buste paga o attestazioni contributive.
- Invia la domanda dal portale INPS o tramite patronato/CAF subito dopo la cessazione, preferibilmente entro l'8° giorno.
- Completa gli adempimenti collegati (DID, SIISL) e monitora le comunicazioni.
- Comunica all'INPS ogni nuova supplenza accettata durante il periodo di indennità.