Precari

NASpI 2026 precari scuola: come fare domanda e quanto spetta

16 giugno 2026 di Vincenzo Schirripa

Per migliaia di supplenti della scuola la fine dell'anno scolastico coincide con la scadenza del contratto e con l'apertura di una possibilità concreta: richiedere la NASpI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS. Con i contratti in cessazione al 30 giugno, conviene conoscere requisiti, importi e soprattutto i tempi di presentazione, perché muoversi nei primi giorni può evitare di perdere settimane di indennità.

Che cos'è la NASpI e a chi spetta

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è la prestazione prevista dal decreto legislativo 22/2015 a favore dei lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro. La scadenza naturale di un contratto a termine rientra tra i casi che danno diritto all'indennità: i supplenti con incarico fino al 30 giugno o fino al termine delle attività didattiche possono quindi presentare domanda alla cessazione. Diverso il caso di chi ha un contratto fino al 31 agosto: in quel caso lo stato di disoccupazione, e dunque l'eventuale diritto, decorre dalla fine di agosto.

I requisiti

Per accedere alla NASpI servono due condizioni: trovarsi in stato di disoccupazione e poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Il vecchio requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nell'ultimo anno non è più previsto. La maggior parte dei supplenti che ha lavorato durante l'anno scolastico raggiunge agevolmente la soglia delle 13 settimane.

Quando presentare la domanda: la regola degli 8 giorni

La domanda va inoltrata, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. C'è però un dettaglio che incide sull'importo complessivo: se la domanda è presentata entro 8 giorni dalla fine del contratto, la NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione; se è presentata dopo, decorre dal giorno seguente alla presentazione. In pratica, per un contratto che termina il 30 giugno, inviare la domanda entro l'8 luglio consente di non perdere neanche un giorno di indennità. Aspettare significa invece rinunciare alle giornate comprese tra la fine del contratto e l'invio.

Quanto spetta e per quanto tempo

L'importo è commisurato alla retribuzione: è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi quattro anni, fino a una soglia stabilita ogni anno dall'INPS; sulla parte eccedente si aggiunge un ulteriore 25%, sempre entro un tetto massimo mensile. Sia la soglia sia il massimale vengono rivalutati annualmente, quindi per conoscere le cifre aggiornate al 2026 è bene consultare il sito dell'INPS o rivolgersi a un patronato.

La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi. A partire dal sesto mese di fruizione, inoltre, l'importo si riduce del 3% ogni mese (il cosiddetto décalage). Un aspetto da non trascurare per chi conta sull'indennità nei mesi estivi.

Come fare domanda

La domanda si presenta esclusivamente all'INPS, per via telematica, attraverso il portale dell'Istituto con accesso tramite SPID, CIE o CNS. In alternativa si può procedere tramite il Contact center INPS oppure rivolgendosi a un patronato, che offre assistenza gratuita nella compilazione e nell'invio. Al momento della domanda è utile avere a portata di mano i dati del contratto cessato e il proprio IBAN per l'accredito.

Attenzione al nuovo incarico

Un'ultima avvertenza riguarda l'estate. Se durante il periodo di fruizione il docente o l'ATA accetta un nuovo contratto, la NASpI viene sospesa o decade a seconda della durata del nuovo rapporto: è quindi importante comunicare tempestivamente all'INPS ogni variazione lavorativa, per evitare indebiti da restituire. Per i precari, la NASpI resta comunque un sostegno economico significativo nei mesi che separano la fine di un anno scolastico dall'eventuale nuova nomina. Il consiglio pratico è uno solo: non rimandare la domanda e verificare requisiti e importi aggiornati prima di inoltrarla.

Tags: precariato supplenze naspi
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