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Mancata vigilanza: scuola condannata per la frattura di un alunno

Mancata vigilanza: scuola condannata per la frattura di un alunno

Una spinta tra compagni durante la ricreazione, una caduta e un braccio rotto. Da questo episodio nasce una sentenza che torna a far discutere il mondo della scuola, perché ribadisce un principio tutt'altro che scontato: la semplice presenza fisica degli insegnanti non equivale automaticamente a una vigilanza adeguata. Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 5536 del 17 novembre 2025, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a risarcire la famiglia di un alunno di scuola primaria infortunatosi nei locali della mensa.

Il fatto

I fatti risalgono al giugno 2019. Un bambino che frequentava la quarta elementare si trovava in mensa con i compagni durante la pausa ricreativa. Due alunni hanno iniziato a litigare: uno ha spinto l'altro, che è caduto a terra riportando una frattura a carico di radio e ulna, accertata dai sanitari. I genitori hanno agito in giudizio contro il Ministero chiedendo il risarcimento del danno subito dal figlio.

La decisione del Tribunale

Il giudice ha accolto la domanda della famiglia. Il passaggio centrale riguarda la qualificazione giuridica della responsabilità della scuola. Richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione fissato con la sentenza n. 32377 del 2021, il Tribunale ha ricondotto la vicenda all'articolo 1218 del codice civile, cioè alla responsabilità di tipo contrattuale.

La distinzione è importante. Mentre l'articolo 2048 del codice civile viene invocato per i danni che l'allievo provoca a terzi, l'articolo 1218 riguarda la tutela e la sorveglianza dovute nei confronti dello studente affidato alla scuola. Si tratta del cosiddetto "contatto sociale" che si instaura con l'iscrizione: la scuola assume l'obbligo di proteggere l'alunno durante tutto il tempo in cui è sotto la sua custodia.

Questa qualificazione incide direttamente sull'onere della prova. Secondo l'impostazione seguita dal giudice, la famiglia deve dimostrare soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico; spetta invece all'Amministrazione provare che l'evento è dipeso da una causa non imputabile alla scuola o al personale. Nel caso esaminato, questa prova liberatoria non è stata ritenuta sufficiente.

Perché la vigilanza "sulla soglia" non basta

Il punto più delicato della motivazione riguarda proprio l'organizzazione della sorveglianza. I due insegnanti presenti si erano collocati sulla soglia della porta, nel tentativo di tenere d'occhio contemporaneamente sia gli alunni diretti ai servizi igienici sia quelli impegnati nel momento ricreativo in mensa. Una soluzione che il giudice ha giudicato inadeguata per una classe di bambini descritti come "molto irrequieti".

La ricreazione, osserva in sostanza la decisione, è un momento dinamico in cui i bambini si muovono, giocano e talvolta litigano: richiede quindi una vigilanza proporzionata al rischio concreto e all'età degli alunni. La presenza formale del personale non basta: occorre un controllo effettivo, organizzato in modo da coprire realmente gli spazi in cui gli studenti si trovano.

Il risarcimento

Sul piano economico, la consulenza tecnica d'ufficio ha riconosciuto un danno biologico permanente e un periodo di invalidità temporanea. Applicando le Tabelle di Milano, strumento di riferimento per uniformare i risarcimenti sul territorio nazionale, il Tribunale ha liquidato una somma complessiva di circa 8.950 euro. La compagnia assicurativa è stata chiamata a tenere indenne il Ministero.

Cosa significa per docenti e scuole

La pronuncia non introduce regole nuove, ma applica un orientamento ormai consolidato che ha ricadute pratiche concrete per chi lavora nelle istituzioni scolastiche. Il primo punto da chiarire, spesso fonte di ansia tra il personale, è che l'azione risarcitoria viene rivolta all'Amministrazione e non al singolo docente: nei confronti dei terzi danneggiati risponde lo Stato, mentre l'insegnante può essere chiamato a rispondere in proprio soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

Resta però la sostanza del messaggio: l'obbligo di vigilanza va organizzato in funzione del rischio. Nei momenti più critici della giornata, come la ricreazione, la mensa o l'accesso ai bagni, la collocazione del personale e il rapporto tra docenti e alunni non sono dettagli secondari, ma elementi che il giudice valuta per stabilire se la prova liberatoria sia stata fornita.

Per dirigenti e docenti diventa quindi utile riflettere su alcuni aspetti organizzativi: la predisposizione di turni di sorveglianza chiari, l'individuazione dei punti di maggiore affollamento, l'attenzione alle classi più vivaci e la cura nella documentazione delle misure adottate. Sono accorgimenti che tutelano gli alunni e, allo stesso tempo, mettono la scuola nelle condizioni di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire gli incidenti.

Francesco Perrone

Presidente UNLA Bovalino

Scuola e territorio Politiche educative Dispersione scolastica

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