Con la conclusione delle lezioni torna d'attualità il tema delle ferie del personale scolastico, e la FLC CGIL ha aggiornato la propria guida dedicata a docenti, personale educativo e ATA. Il documento, comunicato il 10 giugno scorso, raccoglie regole, diritti e novità contrattuali per orientarsi al momento della domanda. Un aiuto utile in un periodo in cui scrutini, esami e adempimenti di fine anno si intrecciano con la programmazione delle vacanze estive.
Quanti giorni di ferie spettano
Per il personale a tempo indeterminato il numero di giornate dipende dall'anzianità di servizio: 30 giorni lavorativi all'anno fino a tre anni di servizio, che diventano 32 una volta superata quella soglia. Nel calcolo dell'anzianità, ricorda la FLC CGIL, rientrano anche i periodi svolti in precedenza come supplente. Per il personale a tempo determinato, invece, il monte ferie è proporzionale alla durata effettiva del contratto.
Le ferie restano un diritto irrinunciabile, tutelato dall'articolo 36 della Costituzione e finalizzato al recupero delle energie psicofisiche. Non a caso, di norma non sono monetizzabili: il pagamento sostitutivo è ammesso solo in casi tassativi, come la cessazione dal servizio per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
Le festività soppresse
Ai giorni di ferie veri e propri si aggiungono quattro giornate di riposo per le cosiddette festività soppresse, derivanti dalla legge 937/1977, da utilizzare entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. A differenza delle ferie, queste giornate hanno una scadenza più rigida e non si trascinano agli anni successivi: vanno quindi programmate con attenzione per non rischiare di perderle.
Quando si possono prendere: docenti e ATA
Per i docenti la fruizione ordinaria delle ferie si colloca nel periodo di sospensione delle attività didattiche, fatti salvi gli impegni previsti dal piano annuale come esami, scrutini e collegi. Durante l'attività didattica è possibile fruire fino a sei giorni di ferie, ma solo se la sostituzione non comporta oneri aggiuntivi per la scuola; questi giorni possono cumularsi ai tre di permesso per motivi personali o familiari, pur venendo decurtati dalle ferie spettanti.
Il personale ATA gode invece di maggiore flessibilità: assistenti amministrativi, collaboratori scolastici e le altre figure del comparto possono fruire delle ferie durante l'intero anno, compatibilmente con le esigenze di servizio. Resta comunque garantito il diritto a un periodo minimo di quindici giorni lavorativi consecutivi di riposo tra il 1° luglio e il 31 agosto, a tutela del recupero estivo.
I nodi pratici da conoscere
Un aspetto spesso fonte di dubbi riguarda il conteggio: ai fini del calcolo delle ferie il sabato è considerato giorno lavorativo anche negli istituti che adottano la settimana corta. Va poi tenuto presente che, quando le ferie non possono essere fruite per motivi non imputabili al dipendente — come malattia o esigenze di servizio — è possibile goderne anche oltre i termini ordinari, senza perdere il diritto.
Proprio per sciogliere questi e altri interrogativi la FLC CGIL ha aggiornato la Guida 2026, recependo le più recenti novità normative e contrattuali e dedicando spazio anche agli obblighi di servizio durante i periodi di sospensione delle lezioni. Il documento si rivolge al personale a tempo indeterminato e determinato, ma anche alle segreterie scolastiche chiamate a gestire le domande.
Per docenti, personale educativo e ATA il consiglio è presentare la richiesta con anticipo e in forma documentata, verificando con la segreteria il proprio monte ferie residuo e la corretta imputazione delle festività soppresse. Una pianificazione attenta consente di conciliare gli adempimenti di fine anno con il diritto al riposo, evitando di lasciare sul tavolo giornate spettanti.