Con la conclusione delle lezioni torna d'attualità il tema delle ferie del personale scolastico, e la FLC CGIL ha aggiornato la propria guida dedicata a docenti, personale educativo e ATA. Il documento, comunicato il 10 giugno scorso, raccoglie regole, diritti e novità contrattuali per orientarsi al momento della domanda. Un aiuto utile in un periodo in cui scrutini, esami e adempimenti di fine anno si intrecciano con la programmazione delle vacanze estive.
Quanti giorni di ferie spettano
Per il personale a tempo indeterminato il numero di giornate dipende dall'anzianità di servizio: 30 giorni lavorativi all'anno fino a tre anni di servizio, che diventano 32 una volta superata quella soglia. Nel calcolo dell'anzianità, ricorda la FLC CGIL, rientrano anche i periodi svolti in precedenza come supplente. Per il personale a tempo determinato, invece, il monte ferie è proporzionale alla durata effettiva del contratto.
Le ferie restano un diritto irrinunciabile, tutelato dall'articolo 36 della Costituzione e finalizzato al recupero delle energie psicofisiche. Non a caso, di norma non sono monetizzabili: il pagamento sostitutivo è ammesso solo in casi tassativi, come la cessazione dal servizio per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
Le festività soppresse
Ai giorni di ferie veri e propri si aggiungono quattro giornate di riposo per le cosiddette festività soppresse, derivanti dalla legge 937/1977, da utilizzare entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. A differenza delle ferie, queste giornate hanno una scadenza più rigida e non si trascinano agli anni successivi: vanno quindi programmate con attenzione per non rischiare di perderle.
Quando si possono prendere: docenti e ATA
Per i docenti la fruizione ordinaria delle ferie si colloca nel periodo di sospensione delle attività didattiche, fatti salvi gli impegni previsti dal piano annuale come esami, scrutini e collegi. Durante l'attività didattica è possibile fruire fino a sei giorni di ferie, ma solo se la sostituzione non comporta oneri aggiuntivi per la scuola; questi giorni possono cumularsi ai tre di permesso per motivi personali o familiari, pur venendo decurtati dalle ferie spettanti.
Il personale ATA gode invece di maggiore flessibilità: assistenti amministrativi, collaboratori scolastici e le altre figure del comparto possono fruire delle ferie durante l'intero anno, compatibilmente con le esigenze di servizio. Resta comunque garantito il diritto a un periodo minimo di quindici giorni lavorativi consecutivi di riposo tra il 1° luglio e il 31 agosto, a tutela del recupero estivo.
I nodi pratici da conoscere
Un aspetto spesso fonte di dubbi riguarda il conteggio: ai fini del calcolo delle ferie il sabato è considerato giorno lavorativo anche negli istituti che adottano la settimana corta. Va poi tenuto presente che, quando le ferie non possono essere fruite per motivi non imputabili al dipendente — come malattia o esigenze di servizio — è possibile goderne anche oltre i termini ordinari, senza perdere il diritto.
Proprio per sciogliere questi e altri interrogativi la FLC CGIL ha aggiornato la Guida 2026, recependo le più recenti novità normative e contrattuali e dedicando spazio anche agli obblighi di servizio durante i periodi di sospensione delle lezioni. Il documento si rivolge al personale a tempo indeterminato e determinato, ma anche alle segreterie scolastiche chiamate a gestire le domande.
Per docenti, personale educativo e ATA il consiglio è presentare la richiesta con anticipo e in forma documentata, verificando con la segreteria il proprio monte ferie residuo e la corretta imputazione delle festività soppresse. Una pianificazione attenta consente di conciliare gli adempimenti di fine anno con il diritto al riposo, evitando di lasciare sul tavolo giornate spettanti.
Segui NewsIstruzione su Google News
Resta aggiornato sulle ultime notizie dal mondo della scuola