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NASpI 2026 precari scuola: a chi spetta e come fare domanda

NASpI 2026 precari scuola: a chi spetta e come fare domanda

Con la conclusione dell'anno scolastico si avvicina la scadenza dei contratti a tempo determinato e, per migliaia di supplenti della scuola, si apre la stagione della NASpI. L'indennità mensile di disoccupazione, gestita dall'INPS, spetta a chi perde involontariamente un lavoro a termine: per i precari con incarico fino al termine delle attività didattiche significa poter contare su un sostegno al reddito nei mesi estivi. Vediamo a chi spetta, quanto vale e come presentarne domanda.

A chi spetta la NASpI

La NASpI è disciplinata dal D.Lgs. 22/2015 ed è riconosciuta a chi si trova in stato di disoccupazione involontaria. La fine di un contratto a termine, come quello di supplenza, rientra a pieno titolo tra le cessazioni che danno diritto alla prestazione. Va sottolineato che, nel pubblico impiego, la NASpI spetta soltanto a chi ha un contratto a tempo determinato: il personale di ruolo che perde il lavoro non vi accede.

Oltre allo stato di disoccupazione, è richiesto un requisito contributivo: aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione. Per la maggior parte dei supplenti con incarico annuale o fino al termine delle lezioni il requisito è ampiamente soddisfatto.

Quanto spetta: importo e durata

L'importo della NASpI è commisurato alla retribuzione: si calcola sulla media degli imponibili previdenziali degli ultimi quattro anni. Per i primi mesi l'indennità è pari al 75% della retribuzione media mensile, fino a una soglia di riferimento che, secondo i parametri INPS aggiornati per il 2026, è di circa 1.456,72 euro; per la parte eccedente si aggiunge il 25%, fino a un importo massimo erogabile di circa 1.584,70 euro mensili.

L'assegno non resta però costante per tutta la durata: dal sesto mese di fruizione scatta la riduzione progressiva del 3% al mese, il cosiddetto décalage, che slitta all'ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni. Quanto alla durata, la prestazione spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive presenti negli ultimi quattro anni e non già utilizzate per precedenti indennità.

Come e quando presentare domanda

La domanda va presentata esclusivamente all'INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Si può procedere in autonomia dal portale inps.it, accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure rivolgendosi a un patronato o al contact center dell'Istituto.

Attenzione alla decorrenza: se la domanda è presentata entro otto giorni dalla cessazione, la NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla fine del contratto; se è presentata oltre l'ottavo giorno, decorre dal giorno successivo alla presentazione. Conviene quindi non attendere troppo, per evitare di perdere giornate di indennità.

Il nodo dei supplenti al 30 giugno

La platea principale è quella dei docenti e del personale ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche, in scadenza il 30 giugno. Diverso il caso dei supplenti con incarico annuale fino al 31 agosto, il cui rapporto prosegue per tutta l'estate: per loro l'eventuale accesso alla NASpI si pone solo alla cessazione effettiva del contratto.

Resta poi sullo sfondo la questione, da anni al centro del contenzioso, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute: un tema distinto dalla NASpI, che riguarda le somme dovute al termine del rapporto e non il sostegno alla disoccupazione. I due istituti vanno tenuti separati, anche se entrambi incidono sulla situazione economica del precario a fine anno.

Gli obblighi dopo la domanda

La NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e al rispetto degli obblighi di condizionalità: rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e partecipazione alle iniziative di attivazione previste. La prestazione si interrompe in caso di nuova occupazione stabile; in caso di nuovo contratto a termine di breve durata, invece, può essere sospesa e poi ripristinata, secondo le regole INPS.

Trattandosi di una prestazione con parametri che cambiano di anno in anno e che dipendono dalla storia contributiva individuale, l'invito è sempre lo stesso: verificare il proprio caso sull'area riservata del portale INPS o con il supporto di un patronato, così da presentare la domanda nei termini e con i dati corretti.

Vincenzo Schirripa

Editore, docente, autore

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