Precari

Ferie precari scuola, la Cassazione fissa nuovi limiti alla monetizzazione

28 maggio 2026 di Vincenzo Schirripa

Il contenzioso sulla monetizzazione delle ferie non godute dai docenti precari subisce una svolta decisiva. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 883 del 2026, depositata ieri, mercoledì 27 maggio 2026, ha stabilito nuovi e stringenti limiti al pagamento dell'indennità sostitutiva per il personale a tempo determinato. La pronuncia della Sezione Lavoro, arrivata a seguito di un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d'Appello di Torino, traccia una linea netta tra i diversi periodi dell'anno scolastico, ridisegnando le regole per supplenti brevi, saltuari e con contratti fino al termine delle attività didattiche.

Sospensione delle lezioni: stop alla monetizzazione automatica

La novità più rilevante riguarda i periodi di sospensione delle attività didattiche, come le vacanze di Natale, Pasqua e i tradizionali "ponti". Secondo i giudici della Suprema Corte, che hanno interpretato la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, durante queste pause il docente precario viene considerato automaticamente in ferie per legge. Di conseguenza, il dirigente scolastico non ha alcun obbligo di invitare formalmente il lavoratore a usufruire dei giorni di riposo, né di avvertirlo della perdita del beneficio economico in caso di mancata fruizione.

Per questi periodi, l'indennità sostitutiva spetterà esclusivamente per l'eventuale differenza tra i giorni di ferie effettivamente maturati e i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Se il supplente non richiede di svolgere attività di servizio o non dimostra un utilizzo alternativo di quel tempo, la fruizione delle ferie si presume avvenuta ex lege, precludendo qualsiasi richiesta di liquidazione monetaria alla scadenza del contratto.

La tutela resta intatta da fine lezioni al 30 giugno

Il discorso cambia radicalmente per il periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno. In questa fase dell'anno scolastico, i docenti sono normalmente impegnati in attività istituzionali irrinunciabili, come gli scrutini, gli esami di Stato e gli adempimenti collegiali. Per questo arco temporale, la Cassazione conferma l'orientamento consolidato a tutela dei lavoratori.

In questo caso, per poter ottenere la monetizzazione delle ferie non fruite dopo il termine delle lezioni, il dirigente scolastico non deve aver invitato formalmente e per iscritto il docente a goderne. Qualora infatti il dirigente scolastico inviti formalmente e per iscritto il docente a goderne, e quest'ultimo non lo fa, il diritto alla monetizzazione si estingue definitivamente. Senza questo preciso adempimento informativo da parte della scuola, volto a mettere in guardia il supplente sulla perdita sia dei giorni di riposo sia dell'indennità sostitutiva, il lavoratore mantiene intatto il diritto a ricevere il pagamento dei giorni spettanti.

Festività soppresse assimilate alle ferie

La pronuncia della Suprema Corte mette ordine anche sulla gestione delle quattro giornate di riposo previste dalla Legge 23 dicembre 1977, n. 937, le cosiddette festività soppresse. I giudici hanno stabilito che queste giornate sono interamente assimilate alle ferie e, per il personale precario, devono essere fruite entro il termine dell'anno scolastico o dell'ultimo contratto stipulato, prioritariamente nei periodi di sospensione delle lezioni.

Le reazioni del mondo sindacale non si sono fatte attendere. La FLC CGIL ha espresso forte preoccupazione per la decisione, evidenziando come questa interpretazione crei un'ingiustificata disparità di trattamento tra il personale di ruolo e i precari con contratti brevi. Di contro, l'ANIEF ha sottolineato che, sebbene il perimetro si sia ristretto, resta comunque blindata la tutela per il periodo successivo alla fine delle lezioni e per le festività soppresse, confermando la necessità per le scuole di monitorare con attenzione la comunicazione interna.

Tags: scuola precariato lavoro
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