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Il tribunale di Roma dà ragione alla supplente: abuso di contratti a termine, arriva il risarcimento

20 marzo 2026 di Vincenzo Schirripa

Il Tribunale del Lavoro di Roma ha condannato il Ministero dell'Istruzione a risarcire una docente precaria con dieci mensilità dell'ultima retribuzione, fino a un massimo di 25.099 euro, per abuso nella reiterazione dei contratti a termine. Una sentenza che si inserisce in una serie sempre più fitta di pronunciamenti favorevoli ai supplenti e che apre concretamente la strada al ricorso per centinaia di migliaia di precari italiani.

Per anni ha insegnato con contratti rinnovati di anno in anno, su posti che di fatto erano stabili e permanenti, svolgendo lo stesso lavoro dei colleghi di ruolo ma senza le stesse tutele, senza la stessa stabilità, senza la stessa prospettiva. Poi ha fatto ricorso. E il giudice del Lavoro di Roma le ha dato ragione.

La sentenza — ottenuta dagli avvocati della rete Anief Walter Miceli e Fabio Ganci — stabilisce che il Ministero dell'Istruzione è incorso, nei confronti della docente, in abuso nella reiterazione di contratti a termine, e lo condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del cosiddetto "danno eurounitario", di una somma pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, entro il limite massimo di 25.099 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione Istat e interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo pagamento.

Cos'è il danno eurounitario da abuso di contratti a termine

Non si tratta di una categoria giuridica inventata per l'occasione. Il danno eurounitario da abuso in reiterazione di contratti a termine è un istituto che affonda le radici nel diritto comunitario: la Direttiva europea 1999/70/CE vieta esplicitamente l'utilizzo abusivo e ripetuto dei contratti a tempo determinato per coprire esigenze che sono in realtà strutturali e permanenti. La scuola italiana, da decenni, copre cattedre stabili e vacanti con contratti annuali rinnovati all'infinito: esattamente il caso che la direttiva intendeva vietare.

La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione: il precario che supera i 36 mesi di supplenza, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, è vittima di una precarizzazione illegittima del proprio rapporto di lavoro. A differenza di quanto accade nel settore privato — dove è ammessa la conversione del contratto a tempo indeterminato — nel pubblico impiego la Costituzione vieta l'assunzione diretta senza concorso, quindi il rimedio è esclusivamente economico: il risarcimento del danno.

Il quadro normativo si è ulteriormente consolidato con la Legge 166/2024 (il cosiddetto Decreto Salva-infrazioni, DL 131/2024), che ha sancito per legge il diritto all'indennizzo, modificando l'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001. Il giudice, in caso di abuso accertato, deve ora stabilire un'indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, graduata in base alla gravità della violazione, al numero di contratti stipulati e alla durata complessiva del precariato.

Perché l'Italia è finita davanti alla Corte di Giustizia europea

La sentenza di Roma non arriva nel vuoto. Il 3 ottobre 2024 la Commissione europea ha deferito formalmente l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per violazione della clausola 5 dell'accordo quadro sui lavoratori a tempo determinato. Il motivo: il sistema italiano di reclutamento scolastico crea strutturalmente precariato di lungo periodo, utilizzando contratti annuali per coprire posti che non hanno nulla di temporaneo.

Il numero di docenti precari in Italia oscilla tra i 165.000 dichiarati dal Ministero e i 250.000 stimati dai sindacati, su un totale di circa 943.000 insegnanti. L'età media di immissione in ruolo è di 45 anni, tra le più alte in Europa. Non è un dato statistico neutro: è la fotografia di un sistema che ha normalizzato il precariato strutturale come strumento ordinario di gestione del personale scolastico.

Anief ha inoltre presentato nel 2021 un reclamo collettivo al Comitato Europeo dei Diritti Sociali sulla condizione dei precari impiegati su cattedre di sostegno — oltre 122.000 unità su un totale di più di 200.000 supplenti. Lo scorso dicembre il CESD ha accolto il reclamo, confermando che l'Italia viola la Carta Sociale europea nel coprire in modo reiterato, con contratti a tempo determinato, posti vacanti destinati all'ordinario funzionamento del servizio di integrazione degli alunni con disabilità.

Chi può fare ricorso e quanto si può ottenere

La platea dei potenziali ricorrenti è enorme. Hanno diritto ad avviare il procedimento tutti i docenti — di qualsiasi materia, grado e tipologia di contratto — che abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio a termine su posti vacanti e disponibili, anche non consecutivi. Rientrano nel conteggio sia i contratti al 31 agosto che quelli al 30 giugno. Il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni, ma chi è già stato immesso in ruolo ha una finestra più ristretta: la prescrizione decorre dalla data di stabilizzazione, con un margine pratico di circa cinque anni.

Gli indennizzi riconosciuti dai tribunali variano in base alla durata e alla gravità del precariato subito. La sentenza di Roma ha quantificato il danno in dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR, con un tetto a 25.099 euro. Per i casi più gravi e prolungati, i dati circolanti indicano indennizzi che si collocano tra i 40.000 e i 60.000 euro. I tempi medi per ottenere una sentenza si aggirano tra i 12 e i 24 mesi dalla presentazione del ricorso.

È importante chiarire che il ricorso non porta all'assunzione diretta: nel pubblico impiego la conversione del contratto a tempo indeterminato è costituzionalmente inammissibile senza concorso. Il rimedio è il risarcimento del danno, che tuttavia può raggiungere importi molto significativi. Non è richiesta la prova di un danno specifico e documentato: l'indennizzo è forfettario, calcolato sulla base della durata e dell'entità dell'abuso.

Possono presentare ricorso anche i docenti già immessi in ruolo, per il periodo di precariato pregresso. La condizione è che i contratti superino la soglia dei 36 mesi su posti vacanti: non basta aver fatto qualche supplenza occasionale, occorre dimostrare una reiterazione sistematica su cattedre di fatto stabili nel tempo.

Il commento di Anief: "Chi insegna per anni da precario deve essere assunto"

Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, ha commentato la sentenza ribadendo la posizione del sindacato: bisogna stabilizzare chi dimostra di essere all'altezza del proprio compito. Chi insegna per anni come precario è in grado di farlo anche da docente di ruolo — anzi, deve essere assunto. Il ricorso in tribunale è strumento di tutela individuale, ma l'obiettivo dichiarato rimane quello di spingere il legislatore ad attivare canali stabili di immissione in ruolo che riassorbano il precariato strutturale accumulato in anni di mancata programmazione.

Cosa significa questa sentenza per i precari italiani

Ogni sentenza di questo tipo ha un doppio effetto: da un lato risarcisce il singolo lavoratore che ha avuto il coraggio e la perseveranza di far valere i propri diritti; dall'altro consolida una giurisprudenza che rende sempre più difficile per il Ministero ignorare il problema. I tribunali stanno applicando con crescente uniformità i principi fissati dalla Cassazione, dalla Corte di Giustizia europea e ora codificati nella Legge 166/2024. La linea è chiara e difficilmente reversibile.

Per i docenti precari con anni di supplenze alle spalle, il messaggio è altrettanto chiaro: il diritto al risarcimento esiste, è sancito dalla legge e riconosciuto dai tribunali. Richiede un'azione legale individuale, tempi non brevissimi e il supporto di un avvocato esperto in diritto scolastico. Ma i risultati, come dimostra la sentenza di Roma, arrivano.

Il paradosso finale è tutto italiano: lo Stato — che per decenni non ha trovato i mezzi per stabilizzare decine di migliaia di insegnanti qualificati — si trova ora a pagare risarcimenti milionari che, sommati, costano quasi certamente di più di quanto sarebbe costata un'immissione in ruolo ordinata e programmata. Un costo che, in ogni caso, ricade sui contribuenti. E che avrebbe potuto essere evitato.

Tags: precariato
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