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Supplenze scuola secondaria: quando spettano 18 o 24 ore settimanali

Nella scuola secondaria l'orario pieno è di 18 ore. Il completamento orario vale solo per chi ha uno spezzone, mentre l'estensione a 24 ore riguarda ore aggiuntive nella stessa scuola.

Redazione 1 novembre 2026 · 10:00 3 min di lettura

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado l'orario completo di insegnamento per i docenti è ordinariamente fissato a 18 ore settimanali. Chi ha già raggiunto questo monte ore, anche sommando più spezzoni distribuiti su due istituti scolastici differenti, non può accettare ulteriori supplenze per superare il limite base.

Per comprendere la gestione delle cattedre e degli incarichi è necessario distinguere il normale completamento orario dall'assegnazione di ore aggiuntive, come evidenziato da Informazione Scuola nell'analisi delle regole ministeriali e contrattuali.

Completamento orario: come funziona per chi ha uno spezzone

Il completamento orario è una misura riservata esclusivamente ai docenti che hanno ottenuto una nomina su uno spezzone orario inferiore alle 18 ore. L'obiettivo del completamento è consentire il raggiungimento del normale orario di cattedra, non il suo superamento.

Superare le 18 ore: il limite delle 24 ore settimanali

L'accesso a un monte orario fino a 24 ore settimanali non costituisce una forma di completamento orario realizabile tra scuole diverse. Si tratta invece di una fattispecie differente, legata esclusivamente all'assegnazione di ore aggiuntive all'interno della medesima istituzione scolastica in cui il docente presta già servizio.

Queste ore oltre la cattedra ordinaria possono essere destinate ai docenti già in servizio nella scuola in presenza di classi collaterali, attività specifiche o insegnamenti rimasti scoperti nell'organico dell'istituto.

Supplenze brevi e contratti al 30 giugno o 31 agosto

Un'attenzione particolare riguarda il caso dei docenti che stanno svolgendo una supplenza breve per la sostituzione di un collega assente e ricevono una successiva proposta di incarico a termine fino al 30 giugno o al 31 agosto.

I due contratti non sono cumulabili in modo automatico. La supplenza breve non può essere considerata come un semplice spezzone da sommare alla nuova nomina annuale. Prima di prendere una decisione o accettare la nuova proposta, il docente deve verificare la disciplina applicabile, la tipologia dei contratti, la fattibilità di lasciare il precedente incarico e le modalità di presa di servizio.

I riferimenti normativi

La disciplina del completamento e degli orari aggiuntivi trova i propri riferimenti nel Quadro normativo e contrattuale di settore, tra cui rientrano l'O.M. 88/2024, l'O.M. 27 del 16 febbraio 2026, la circolare ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026, il D.M. 131/2007 e le disposizioni del CCNL Istruzione e Ricerca.

Immagine di copertina generata con l'intelligenza artificiale a scopo illustrativo: non ritrae persone, luoghi o istituti reali citati nell'articolo.

Tags: precariato cronaca supplenze
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