La vicenda che ha recentemente coinvolto alcune docenti a Genova ha evidenziato con forza una criticità che tocca da vicino il mondo della scuola, le professioni e le famiglie: l'uso distorto dell'intelligenza artificiale per creare contenuti visivi o audio falsificati. Con l'ausilio di pochi strumenti digitali è oggi possibile generare rapidamente immagini contraffatte di persone reali, capaci di diffondersi in poche ore tra gruppi di messaggistica e piattaforme social. A fare il punto sulla situazione è SOS Deepfake, che ha riassunto le tutele normative e le procedure operative oggi previste in Italia per le vittime.
Il quadro normativo: reati e obblighi per le piattaforme
Sul fronte penale, la legislazione italiana ha introdotto specifici strumenti di tutela. Dal 10 ottobre 2025, infatti, l'articolo 612-quater del Codice penale (introdotto dalla legge 132/2025) punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi diffonde senza consenso immagini, video o voci falsificati tramite intelligenza artificiale che causino un danno ingiusto. A questo si affianca l'articolo 612-ter del Codice penale, che sanziona la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito con pene che vanno da 1 a 6 anni di reclusione.
Sul versante della responsabilità dei provider, dal 17 febbraio 2024 il Regolamento europeo sui servizi digitali (DSA) impone a ogni piattaforma, in base all'articolo 16, di mettere a disposizione meccanismi di segnalazione accessibili e di gestire ogni notifica con la dovuta diligenza.
I passaggi operativi per la rimozione
Per contrastare la circolazione di deepfake e profili falsi, vengono indicati diversi passaggi fondamentali da compiere:
- Conservare le prove: prima di inviare qualsiasi segnalazione, è necessario raccogliere link e schermate complete di data e profilo dell'autore, evitando categoricamente di inoltrare le immagini a terzi.
- Segnalare sui social network: inoltrare la segnalazione a ciascuna piattaforma indicando con precisione la violazione (profilo falso, furto d'identità o contenuto intimo non consensuale).
- Interpello al Garante per la Privacy: nel caso di rischio o minaccia di diffusione di materiale sessualmente esplicito, è possibile attivare la procedura d'urgenza ex art. 144-bis del Codice privacy, su cui l'Autorità decide entro 48 ore.
- Denuncia alle autorità: sporgere querela presso un commissariato o la Polizia Postale, tenendo presente che la semplice segnalazione sul web non sostituisce l'atto formale di querela, soggetto a termini precisi. In caso di minori coinvolti, l'intervento della Polizia Postale deve essere immediato.
Il supporto nella gestione delle pratiche
Mentre i canali istituzionali di Polizia Postale e Garante per la Privacy sono gratuiti e fondamentali, il lavoro materiale di ricerca dei duplicati, contestazione dei rifiuti e monitoraggio continuo sulle piattaforme può risultare oneroso per chi è colpito. In questo ambito interviene SOS Deepfake, impresa indipendente con sede a Marsiglia operativa anche in lingua italiana. La struttura mette a disposizione un check-up gratuito con responso in 24 ore e servizi specifici di supporto o monitoraggio continuativo con software dedicati, specificando di non richiedere l'invio di immagini intime e di non occuparsi direttamente dei casi che riguardano minori.
