Il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso di un docente che ha lavorato ininterrottamente con contratti a tempo determinato annuali per un intero decennio. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a risarcire il cosiddetto danno comunitario nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

La vicenda e il quadro normativo

Il ricorrente ha prestato servizio come docente in forza di contratti annuali succedutisi senza interruzioni dall'anno scolastico 2015/2016 all'anno scolastico 2025/2026, superando ampiamente la soglia dei trentasei mesi. Assistito dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, il lavoratore si è rivolto al tribunale per ottenere il risarcimento derivante dalla reiterazione dei contratti a termine oltre la soglia prevista.

La domanda si fonda sul diritto dell'Unione europea, in particolare sulla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che impone agli Stati membri di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a termine. La giurisprudenza di legittimità, richiamando i principi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e la normativa nazionale di riferimento — tra cui le disposizioni dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le successive modifiche introdotte dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 —, configura tale pregiudizio come danno presunto, da liquidare assumendo a parametro un'indennità compresa tra un minimo e un massimo.

La decisione del Tribunale

Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, ha ritenuto fondato il ricorso sulla base della documentazione prodotta, evidenziando che il rapporto si è protratto ben oltre i trentasei mesi. Valutati i criteri di gravità della violazione, il numero dei contratti in successione e la durata complessiva del rapporto, la sentenza ha stabilito che dodici mensilità rappresentano la misura equa per il ristoro, condannando inoltre il Ministero alla rifusione delle spese di lite.

Secondo lo Studio legale Esposito Santonicola, la pronuncia costituisce un utile riferimento per i docenti e il personale ATA il cui servizio a termine si sia protratto oltre i tre anni, fermo restando che ogni singola posizione debba essere valutata individualmente sulla base della documentazione specifica.