Nessun algoritmo potrà valutare un docente, infliggere una sanzione disciplinare o decidere un licenziamento senza il controllo diretto e autonomo di un essere umano. A stabilirlo sono le nuove regole sull'adeguamento nazionale al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, pronte a entrare in vigore dal 23 ottobre 2026, che introducono tutele stringenti per i lavoratori della scuola e della pubblica amministrazione.
La decisione finale spetta sempre a una persona fisica
Il principio cardine del decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026) è contenuto nell'articolo 41 del provvedimento: le determinazioni definitive sulla costituzione, modifica o risoluzione del rapporto di lavoro, insieme alla valutazione delle prestazioni e ai procedimenti disciplinari, non possono essere delegate in via esclusiva a sistemi automatizzati.
La scelta conclusiva deve essere assunta da una persona fisica munita di potere decisionale effettivo e autonomo. Questa garanzia resta inderogabile: l'eventuale consenso fornito dal lavoratore all'utilizzo della tecnologia non sana il divieto. Se una sanzione o un licenziamento venissero decisi unicamente da un algoritmo, l'atto sarebbe nullo di diritto.
La norma opera comunque un distinguo: mentre la decisione finale sull'assunzione o sul rapporto resta vincolata all'intervento umano, le attività preliminari di ricerca e prima selezione delle candidature possono avvalersi di strumenti automatizzati, anche quando comportano l'esclusione dai passaggi successivi.
Diritto alla trasparenza e motivazione chiara
L'uso dell'intelligenza artificiale nelle segreterie e nella gestione del personale deve rispettare la dignità, la riservatezza e il principio di non discriminazione. Prima di attivare trattamenti automatizzati, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge (articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997).
- Diritto di spiegazione: il lavoratore può chiedere una motivazione comprensibile della decisione che lo riguarda, fornita tramite l'intervento di una persona fisica;
- Trasparenza dei criteri: la spiegazione deve chiarire l'eventuale peso avuto dall'IA nel procedimento e i parametri cardine presi in considerazione dal sistema;
- Piena tutela della privacy: rimangono intatti i diritti di protezione dei dati stabiliti dalla normativa europea.
Sicurezza sul lavoro e competenze digitali
Le novità non toccano soltanto i procedimenti amministrativi. L'articolo 42 del provvedimento collega l'impiego dell'intelligenza artificiale alla sicurezza sul lavoro regolata dal D.Lgs. 81/2008. Se gli strumenti digitali modificano ritmi, organizzazione delle attività o modalità di servizio del personale docente e ATA, il loro impatto deve rientrare formalmente nella valutazione dei rischi aziendali (articolo 28 del D.Lgs. 81/2008), garantendo adeguata formazione ai lavoratori sui profili di rischio correlati.
Sul fronte delle competenze, l'articolo 40 affida al Ministro per la pubblica amministrazione il coordinamento della formazione per i dipendenti pubblici. Le linee guida ministeriali definiranno un quadro minimo di competenze sull'IA, coinvolgendo l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e la Conferenza Stato-Regioni, con percorsi affidati anche alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) e a Formez PA.
Fonte: pinodurantescuola.com

