Pianificare con anticipo la domanda di mobilità per l'anno scolastico 2027/2028 è fondamentale per chi intende ottenere un trasferimento di sede o un passaggio di ruolo. La collocazione nelle graduatorie di mobilità dipende in modo diretto dal punteggio complessivo accumulato tra anzianità di servizio, esigenze di famiglia e titoli generali previsti dalla tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI).
Comprendere la struttura delle tabelle di valutazione e i vincoli normativi consente ai docenti di ruolo di valutare la propria posizione e pianificare per tempo l'acquisizione di titoli culturali o la maturazione dei requisiti necessari per scalare le graduatorie territoriali.
Anzianità di servizio e continuità: la base del punteggio
L'anzianità di servizio costituisce la voce principale nella determinazione del punteggio per i trasferimenti e i passaggi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
- Servizio di ruolo: vengono attribuiti 6 punti per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica della nomina. Se il servizio è svolto in scuole situate nelle piccole isole, si aggiungono ulteriori 6 punti per anno.
- Servizio pre-ruolo o in altro ruolo: per la mobilità volontaria, ogni anno di servizio pre-ruolo o svolto in un ruolo diverso da quello di attuale titolarità (se riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera) garantisce 6 punti. Per la mobilità d'ufficio, la valutazione del pre-ruolo segue una progressione specifica nel triennio di riferimento (4 punti nel 2025/2026, 5 punti nel 2026/2027 e 6 punti nel 2027/2028).
- Continuità didattica: la permanenza continuativa nella stessa scuola di titolarità assegna 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno oltre il quinquennio (dopo aver maturato il triennio minimo continuativo che dà diritto al punteggio di base). Nelle piccole isole il punteggio per la continuità viene raddoppiato.
Titoli generali: quali valgono e il tetto massimo di 10 punti
I titoli culturali ed accademici permettono di integrare il punteggio derivante dal servizio. Tuttavia, la normativa contrattuale stabilisce regole precise sulla cumulabilità e fissa un limite invalicabile per la maggior parte delle voci culturali.
Il titolo di maggior peso rimane il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore, che attribuisce 12 punti. Questo titolo non rientra nel tetto cumulativo ed è valutabile per intero.
Per quanto riguarda gli altri titoli generali.
- Ulteriore laurea: 5 punti per ogni laurea quadriennale, specialistica o magistrale conseguita oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.
- Diploma universitario o laurea triennale: 3 punti per ogni diploma o laurea di primo livello ulteriore rispetto al titolo di accesso.
- Dottorato di ricerca: 5 punti (valutabile un solo titolo).
- Diplomi di specializzazione post-laurea: 5 punti per ciascun diploma conseguito al termine di corsi universitari pluriennali nell'ambito delle scienze dell'educazione o delle discipline insegnate.
- Master e corsi di perfezionamento: 1 punto per ogni corso di perfezionamento o master universitario di primo o secondo livello della durata di almeno un anno (valutabile un solo corso per anno accademico).
- Certificazione CLIL: 1 punto per i docenti in possesso di certificazione linguistica C1 e del relativo corso perfezionamento metodologico; 0,5 punti per chi possiede l'attestato di frequenza del corso metodologico senza certificazione C1.
Attenzione al tetto cumulativo: la somma dei punti derivanti da diplomi di specializzazione, lauree aggiuntive, master, corsi di perfezionamento, dottorati e certificazioni CLIL non può superare il limite massimo complessivo di 10 punti. Superata tale soglia, eventuali ulteriori titoli non incrementeranno la posizione in graduatoria.
Incarichi specifici: tutor, orientatori e aree a rischio dispersione
- Docenti tutor e orientatori: ai sensi della Direttiva MIM n. 11/2023 e del Decreto Ministeriale n. 63/2023, ai docenti che svolgono le funzioni di tutor o docente dell'orientamento viene riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 3 punti ai fini della mobilità volontaria, a condizione che l'incarico sia stato svolto per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica.
- Servizio in scuole a rischio abbandono: i docenti che prestano servizio continuativo per almeno tre anni scolastici in istituzioni situate in aree a forte rischio di dispersione (individuate dal Decreto Ministeriale n. 176/2023) maturano 3 punti per la mobilità volontaria, qualora non abbiano presentato domanda di trasferimento, assegnazione provvisoria o accettato supplenze nell'arco del triennio.
Esigenze di famiglia e graduatorie di sede
Accanto ai titoli di servizio e culturali, le esigenze di famiglia offrono un supporto rilevante nei trasferimenti a domanda. In particolare, sono previsti 6 punti per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto o ai genitori/figli (nei casi previsti dal contratto), 5 punti per ogni figlio di età inferiore a sei anni e 4 punti per ogni figlio di età compresa tra sei e diciotto anni.
Per prepararsi alle operazioni relative al 2027, i docenti sono invitati a verificare il proprio stato matricolare e la documentazione attestante i titoli posseduti, consultando le circolari operative erogate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e gli avvisi degli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.
Il documento ufficiale: il provvedimento sul sito olivelliputelli.edu.it.




