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Corso per RLS: a chi è rivolto, requisiti e come funziona la formazione

05 ottobre 2026 di Vincenzo Schirripa

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) rappresenta una figura centrale all'interno di ogni realtà lavorativa, inclusi gli istituti scolastici, fungendo da punto di raccordo tra il personale e il datore di lavoro in materia di salute e sicurezza. La sua nomina e la conseguente formazione non sono semplici adempimenti burocratici, ma passaggi essenziali per garantire la tutela di chi opera quotidianamente negli ambienti scolastici e lavorativi.

Per chi è stato eletto o designato a ricoprire questo incarico, è necessario seguire un percorso formativo specifico. Vediamo nel dettaglio come funziona e cosa prevede la normativa.

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

La figura dell'RLS è prevista dal D.Lgs. 81/08, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il ruolo viene ricoperto da un lavoratore scelto dai colleghi per rappresentarli nelle questioni che riguardano la prevenzione dei rischi, la valutazione delle condizioni ambientali e la proposta di misure migliorative per la sicurezza.

Nelle realtà fino a 15 dipendenti, l'RLS viene eletto direttamente dai lavoratori. Nelle strutture più grandi, viene designato o eletto nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

La formazione obbligatoria

La formazione dell'RLS è un obbligo di legge, disciplinato dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. Il percorso deve essere completato prima dell'assunzione dell'incarico o, nel caso di elezione durante il servizio, nel più breve tempo possibile.

Esistono diverse modalità per assolvere a questo obbligo formativo, inclusi percorsi strutturati su 32 ore di lezione. Per chi fosse interessato a consultare i dettagli di un percorso formativo standardizzato, è disponibile la scheda del percorso, che illustra i moduli didattici e le modalità di erogazione.

Cosa considerare prima di iscriversi

Se sei stato individuato come RLS e devi procedere con la formazione, è importante verificare che il percorso scelto sia conforme ai dettami normativi citati.

Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08, la periodicità dell'aggiornamento formativo è legata alla dimensione dell'azienda: per le aziende che occupano da 15 a 50 lavoratori, l'aggiornamento ha cadenza biennale con una durata minima di 4 ore annue; per le aziende con più di 50 lavoratori, l'aggiornamento è annuale con una durata minima di 8 ore annue. Tale obbligo è indispensabile per mantenere le competenze aggiornate in base all'evoluzione dei rischi e delle normative vigenti.

Tags: sicurezza personale ATA normativa
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