L’infortunio a scuola è un evento che richiede tempestività e precisione nella gestione burocratica, sia per il personale scolastico che per gli studenti. La tutela assicurativa, gestita dall'INAIL, trova il suo pilastro normativo fondamentale nel D.P.R. 1124/1965, che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, estesa anche all'ambito scolastico.
È importante premettere che la protezione assicurativa copre gli eventi avvenuti durante le attività didattiche o laboratoriali, purché vi sia un nesso causale con l'attività scolastica. La copertura assicurativa distingue chiaramente tra l'infortunio "in occasione di lavoro/studio", che avviene durante lo svolgimento delle attività istituzionali, e l'infortunio "in itinere", ovvero quello occorso durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e la sede scolastica. La procedura si attiva immediatamente dopo l'evento e segue binari distinti a seconda che il soggetto coinvolto sia un membro del personale o uno studente.
La tutela assicurativa per il personale
Il personale docente e ATA è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. In caso di incidente, il lavoratore deve informare immediatamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato. La tempestività è essenziale affinché l'istituzione scolastica possa adempiere agli obblighi di comunicazione verso l'istituto assicuratore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
Il lavoratore deve produrre il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria di pronto soccorso o dal medico curante, che attesti la natura e la durata dell'infortunio. Tale documento costituisce la base per l'avvio della pratica di infortunio presso l'INAIL.
La tutela assicurativa per gli studenti
Anche gli studenti sono tutelati contro gli infortuni occorsi durante le attività scolastiche. La copertura si estende a tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa, comprese le attività laboratoriali, di educazione fisica e le uscite didattiche. In caso di infortunio di uno studente, il personale scolastico presente ha il dovere di prestare il primo soccorso e attivare i protocolli di emergenza.
I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale devono essere avvisati tempestivamente. È fondamentale che la scuola proceda alla registrazione dell'evento nel registro degli infortuni e alla successiva trasmissione della denuncia agli organi competenti, rispettando i termini previsti dai regolamenti interni e dalla normativa nazionale.
Cosa fare subito: la procedura di denuncia
La gestione corretta di un infortunio si articola in pochi passaggi.
- Soccorso immediato: garantire l'assistenza sanitaria necessaria allo studente o al lavoratore.
- Certificazione medica: farsi rilasciare il certificato medico che attesti l'evento infortunistico.
- Segnalazione al Dirigente: informare formalmente il capo d'istituto dell'accaduto.
- Denuncia: il Dirigente Scolastico o un suo delegato deve provvedere alla denuncia dell'infortunio esclusivamente tramite il portale INAIL (servizi online), accedendo con SPID, CIE o CNS. La denuncia deve essere trasmessa entro il termine perentorio di 48 ore dalla ricezione del certificato medico per evitare sanzioni amministrative.
È opportuno ricordare che, oltre alla copertura INAIL, molte scuole scelgono di sottoscrivere una polizza assicurativa integrativa per coprire rischi non inclusi nella tutela obbligatoria (come la responsabilità civile verso terzi o il rimborso di spese mediche specifiche), previa delibera del Consiglio d'Istituto. I dettagli e i massimali di tali coperture sono consultabili nel contratto di assicurazione stipulato dall'istituto, spesso pubblicato sul sito web della scuola o disponibile presso gli uffici di segreteria.
Tabella: Riepilogo delle tutele e responsabilità
| Soggetto | Tipo di Tutela | Riferimento Principale |
|---|---|---|
| Personale (Docente/ATA) | Assicurazione obbligatoria INAIL | D.P.R. 1124/1965 |
| Studenti | Assicurazione INAIL + Polizza integrativa | D.P.R. 1124/1965 / Contratti |
Domande frequenti (FAQ)
1. L'infortunio avvenuto durante l'intervallo è coperto?
Sì, se l'evento avviene all'interno dell'orario scolastico e in spazi di pertinenza della scuola, è generalmente considerato coperto, purché l'attività sia riconducibile alla vita scolastica.
2. Quali spese sono rimborsate dalla polizza integrativa?
Le voci di spesa rimborsabili dipendono esclusivamente dalle clausole del contratto sottoscritto dalla scuola con la compagnia assicurativa. Si consiglia di verificare il fascicolo informativo presso la segreteria.
3. Cosa succede se l'infortunio avviene durante un'uscita didattica?
La copertura assicurativa si estende anche alle attività svolte fuori dall'edificio scolastico, a patto che siano regolarmente autorizzate dal Dirigente Scolastico e rientrino nel piano delle attività didattiche.
Per ulteriori approfondimenti normativi, si rimanda al portale ufficiale dell' INAIL e alle circolari pubblicate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sul sito mim.gov.it. Per supporto su temi specifici.




