La graduatoria interna d'istituto serve a stabilire l'ordine con cui docenti e personale ATA di ruolo mantengono il proprio posto di lavoro nella scuola in cui sono titolari. Quando l'Ufficio Scolastico provinciale certifica un calo di studenti, una riduzione delle classi o una modifica nell'organico dell'autonomia, la scuola deve individuare chi, per quell'anno scolastico, non avrà più una cattedra o un posto disponibile all'interno del plesso: quel lavoratore diventa «soprannumerario» o «perdente posto».
La posizione all'interno di questo elenco non dipende dall'anzianità anagrafica né dalla simpatia del dirigente scolastico, ma dall'applicazione rigorosa di una tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità. In questa guida completa esaminiamo passo dopo passo il funzionamento del meccanismo, chi deve presentare i documenti, come si calcolano i punteggi, chi è protetto da particolari tutele e quali strade si aprono a chi riceve la notifica di soprannumerarietà.
A cosa serve e chi riguarda la graduatoria interna
La graduatoria interna viene predisposta annualmente da ogni istituzione scolastica autonoma per ciascuna classe di concorso, tipologia di posto (posto comune o sostegno) e profilo professionale ATA. Il suo unico scopo pratico è quello di gestire eventuali contrazioni di organico.
L'elenco riguarda esclusivamente il personale a tempo indeterminato che ha la titolarità nella scuola. Non coinvolge i supplenti con contratto a tempo determinato, né il personale titolare su altra sede assegnato provvisoriamente per l'anno in corso. Se l'organico dell'istituto rimane invariato o cresce, la graduatoria resta un atto interno regolarmente approvato ma senza effetti immediati sulla sede di servizio. Se invece si registra una perdita di cattedre o posti, l'ultimo classificato della specifica graduatoria viene dichiarato formalmente soprannumerario.
Come si compone la graduatoria: chi finisce in coda
Un principio cardine della mobilità scolastica distingue chi fa già parte dell'organico dell'istituto da anni rispetto a chi è appena arrivato. Per tutelare la continuità didattica e il servizio prestato nel tempo nella stessa scuola.
- Personale già titolare negli anni precedenti: viene collocato in graduatoria sulla base del punteggio complessivo maturato per servizio, famiglia e titoli culturali.
- Personale arrivato nell'istituto a partire dal primo settembre dell'anno scolastico in corso: chi è entrato nell'organico a seguito di mobilità volontaria (trasferimento o passaggio di cattedra/ruolo) viene posizionato d'ufficio in coda alla graduatoria, a prescindere dal punteggio maturato nella propria carriera. Solo a parità di condizione di ultimo arrivato si confrontano i rispettivi punteggi.
Esistono tuttavia eccezioni importanti: chi arriva nella scuola a seguito di trasferimento d'ufficio o perché trasferito quale soprannumerario senza aver espresso la scuola a domanda volontaria non viene inserito in coda, ma si colloca a pettine nella graduatoria generale con tutto il proprio punteggio.
Come si calcola il punteggio: le tre aree di valutazione
Il punteggio individuale con cui ciascun docente o ATA figura nella graduatoria interna d'istituto scaturisce dalla somma di tre distinte categorie di titoli previste dalla contrattazione collettiva sulla mobilità. I valori numerici e il peso di ciascuna voce sono determinati dalla tabella di valutazione del CCNI mobilità tempo per tempo vigente, consultabile nella sezione dedicata alla mobilità del personale docente e ATA sul portale istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
1. Anzianità di servizio
È la voce che solitamente costituisce la parte più consistente del punteggio.
- Servizio di ruolo: gli anni di servizio a tempo indeterminato prestati successivamente alla nomina e al superamento del periodo di prova.
- Servizio pre-ruolo: gli anni di insegnamento o di servizio prestati con contratti a tempo determinato che soddisfano i requisiti di validità contrattuale per essere considerati anno scolastico intero.
- Continuità di servizio nella scuola: un punteggio aggiuntivo riconosciuto a chi presta servizio continuativo nella stessa istituzione scolastica per lo stesso tipo di posto o classe di concorso, a partire dal completamento del periodo minimo stabilito dal contratto.
- Continuità di servizio nel comune: un ulteriore riconoscimento per il servizio prestato ininterrottamente nello stesso comune di titolarità.
2. Esigenze di famiglia
Questa sezione tutela i legami familiari e la presenza di figli a carico.
- Il ricongiungimento al coniuge o, in assenza di quest'ultimo, ai genitori o ai figli, purché residenti nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica.
- La presenza di figli minori: sono previsti scaglioni di punteggio graduati in base alle fasce di età definite dalla contrattazione vigente (solitamente differenziati tra prima infanzia e minore età).
- Cura e assistenza: situazioni documentate relative alla cura di familiari che richiedono assistenza continuativa secondo le norme in vigore.
3. Titoli generali e culturali
Premia il percorso accademico e formativo maturato oltre al titolo di accesso alla propria classe di concorso o profilo.
- Ulteriori lauree o diplomi di specializzazione post-laurea conseguiti.
- Dottorati di ricerca e corsi di perfezionamento o master universitari accreditati.
- Superamento di concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli superiori.
- Abilitazioni e certificazioni previste specificamente dalla tabella contrattuale.
Le precedenze e l'esclusione dalla graduatoria
Non tutti i docenti o ATA titolari nella scuola concorrono all'individuazione del soprannumerario. La normativa nazionale e il contratto collettivo integrativo stabiliscono un sistema di precedenze che esclude determinate categorie di lavoratori dalla graduatoria interna d'istituto, proteggendoli dal rischio di essere dichiarati perdenti posto.
- Il personale non vedente o emodializzato.
- I lavoratori con disabilità personale grave accertata secondo i termini della legge vigente.
- Chi assiste un familiare (figlio, coniuge, genitore) in situazione di grave disabilità con necessità di assistenza permanente, a condizione che la scuola di titolarità si trovi nel comune di residenza del familiare assistito o che siano rispettate le condizioni di vicinanza previste dalle circolari applicative.
- Il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali o mandati sindacali riconosciuti dalla contrattazione.
I beneficiari di tali tutele non figurano nella graduatoria interna a fini dell'individuazione del soprannumerario, a meno che la riduzione dell'organico della scuola sia talmente drastica da coinvolgere persino i posti occupati dal personale beneficiario delle precedenze stesse.
Tabella di riepilogo: struttura della graduatoria interna
| Ambito di valutazione | Voci incluse | Criterio di applicazione |
|---|---|---|
| Anzianità di servizio | Ruolo, pre-ruolo, continuità di sede e di comune. | Valutata su base documentale; la continuità richiede un periodo minimo continuativo nella medesima sede. |
| Esigenze di famiglia | Ricongiungimento, figli minori per fasce di età, assistenza. | Rilevano solo se il comune di ricongiungimento o assistenza coincide con la sede della scuola. |
| Titoli generali | Concorsi ordinari, ulteriori lauree, dottorati, master e corsi universitari. | Valutati una tantum o entro i tetti massimi fissati dal CCNI mobilità. |
| Ordine di inserimento | Titolari storici inseriti a punteggio; ultimi arrivati collocati in coda. | Gli arrivati con mobilità volontaria nell'anno in corso occupano le ultime posizioni provvisorie. |
| Clausole di esclusione | Tutele per disabilità grave personale o assistenza familiare. | Escludono il titolare dalla graduatoria, salvo soppressione totale del plesso o cattedra unica. |
Dalla notifica alla domanda di mobilità: cosa succede al perdente posto
Quando l'organico dell'autonomia viene ufficialmente comunicato e si riscontra una riduzione di posti rispetto all'anno precedente, il dirigente scolastico provvede a individuare formalmente il personale soprannumerario, partendo dall'ultimo gradino della graduatoria interna.
La comunicazione formale
L'istituto invia una notifica scritta al lavoratore individuato come perdente posto. A partire dalla ricezione di tale atto, si apre una finestra temporale, definita dalla consueta ordinanza ministeriale sulla mobilità annuale, entro la quale l'interessato deve presentare le proprie determinazioni.
Domanda condizionata o domanda volontaria
- Presentare domanda condizionata: il dipendente dichiara di voler rimanere nella propria scuola qualora, durante le successive operazioni di organico o mobilità, si dovesse liberare una cattedra per dimissioni, pensionamenti o trasferimenti in uscita di colleghi. In questo modo si conserva il diritto di rientrare prioritariamente nella scuola di precedente titolarità negli anni successivi, mantenendo intatto il punteggio di continuità maturato nel tempo.
- Presentare domanda a tutti gli effetti come volontaria: se il lavoratore coglie l'occasione per richiedere sedi diverse e non intende più tornare nella scuola di partenza, la richiesta viene trattata come una comune mobilità a domanda. In questo caso si perde il beneficio del rientro prioritario e la continuità accumulata nella scuola viene azzerata.
- Non presentare alcuna domanda: qualora il dipendente non presenti istanza nei termini stabiliti, scatta la mobilità d'ufficio. L'Ufficio Scolastico territoriale competente provvederà ad assegnare d'autorità una nuova sede di servizio disponibile nell'ambito della provincia, seguendo i criteri di vicinorietà a partire dal comune di titolarità soppresso.
Esempi pratici di individuazione
Per comprendere chiaramente come opera la graduatoria interna.
- Caso 1 (Ultimo arrivato contro titolare con meno punti): il docente A insegna nella scuola da cinque anni e possiede un punteggio modesto. Il docente B si è trasferito nell'istituto a settembre dell'anno scolastico in corso, ma vanta una lunga carriera e un punteggio doppio rispetto al docente A. Se si perde una cattedra, il soprannumerario è il docente B: essendo arrivato a seguito di mobilità volontaria nell'ultimo anno, finisce in coda alla graduatoria a prescindere dal suo punteggio personale.
- Caso 2 (Parità di punteggio tra titolari storici): due docenti sono entrambi titolari nella scuola da più anni e si trovano all'ultimo posto con lo stesso punteggio identico. In base alle clausole generali della contrattazione, la priorità nella permanenza viene accordata al docente che vanta la maggiore anzianità nei titoli di servizio; a seguire incidono le esigenze di famiglia e, solo in ultima istanza, si applica il criterio dell'età anagrafica previsto dalle disposizioni vigenti.
- Caso 3 (Presenza di diritto di precedenza): il docente C è l'ultimo per punteggio complessivo e dovrebbe essere dichiarato soprannumerario. Tuttavia, possiede la documentazione valida per l'assistenza esclusiva a un genitore disabile grave residente nel comune della scuola. Il docente C viene escluso dalla graduatoria; pertanto il perdente posto diventa il docente che lo precede immediatamente nella graduatoria privo di cause di esclusione.
Cosa deve fare il personale: verifica e reclamo
Ogni anno, all'apertura dei termini per l'aggiornamento dell'organico, il dirigente scolastico pubblica la graduatoria provvisoria all'albo dell'istituto o la rende accessibile nell'area riservata del personale. Ogni lavoratore ha il dovere professionale di verificare la correttezza dei propri dati.
Se vengono riscontrati errori materiali nel conteggio degli anni di servizio, mancata attribuzione di titoli culturali dichiarati o anomalie nell'applicazione delle precedenze, è possibile presentare formale istanza di reclamo al dirigente scolastico entro i termini fissati dalla circolare interna d'istituto (generalmente stabiliti in un congruo numero di giorni dalla pubblicazione). Il dirigente esamina i rilievi, apporta le eventuali rettifiche e pubblica la graduatoria definitiva, contro la quale restano esperibili i ricorsi previsti dall'ordinamento lavoristico.
Domande frequenti sulle graduatorie interne
Un docente appena immesso in ruolo viene inserito a pettine o in coda?
Il docente immesso in ruolo che ha ottenuto la sede di titolarità definitiva a decorrere dall'anno scolastico in corso viene considerato alla stregua del personale trasferito: per il primo anno scolastico di titolarità viene collocato nella graduatoria interna a valle dei titolari storici, confrontando il proprio punteggio unicamente con gli altri colleghi immessi o trasferiti nello stesso anno.
Cosa accade alla graduatoria in caso di fusione tra istituti (dimensionamento scolastico)?
In presenza di accorpamento tra scuole o creazione di un nuovo Istituto Comprensivo o di Istruzione Superiore, si procede all'unificazione delle rispettive graduatorie per ciascuna classe di concorso e profilo. Tutti i lavoratori confluiscono in un'unica graduatoria formulata a pettine secondo i punteggi individuali, salvaguardando le precedenze di legge, senza considerare alcuno come «ultimo arrivato» per il solo effetto del riordino amministrativo.
La scheda per la graduatoria interna deve essere presentata ogni anno?
Chi è già presente nella graduatoria dell'anno precedente e non ha conseguito nuovi titoli o subito variazioni nelle esigenze di famiglia non deve ripresentare l'intera documentazione: il punteggio di servizio e la continuità vengono aggiornati d'ufficio dalla segreteria scolastica. Il dipendente deve presentare apposita dichiarazione solo in caso di nuovi titoli valutabili o variazioni delle condizioni familiari e personali.
Se vengo dichiarato soprannumerario, perdo per sempre la scuola di provenienza?
No. Presentando domanda condizionata di mobilità, il dipendente mantiene per un periodo pluriennale stabilito dal contratto il diritto a rientrare con precedenza nella scuola di precedente titolarità, purché presenti domanda ogni anno indicando come prima preferenza l'istituto da cui è stato allontanato d'ufficio.




