L’avvio del nuovo anno scolastico porta con sé importanti chiarimenti sul fronte della tutela della salute e della sicurezza nelle aule. Con una nota ufficiale diffusa lunedì 21 settembre 2026, l’Avvocatura della Diocesi di Milano ha trasmesso alle scuole dell'infanzia paritarie una serie di indicazioni operative tassative riguardanti la verifica dell'obbligo vaccinale per gli alunni iscritti. Il documento richiama i gestori delle strutture — in particolare le parrocchie che amministrano direttamente i servizi per l'infanzia — al rispetto rigoroso delle norme vigenti, ricordando che la mancata regolarità vaccinale comporta l'immediata sospensione della frequenza per i minori.

La nota si inserisce nel quadro delineato dal Decreto-legge n. 73/2017 (noto come Legge Lorenzin), che prevede dieci vaccinazioni obbligatorie per tutti i minori di età compresa tra zero e sedici anni. For la fascia d'età da zero a sei anni, che comprende gli asili nido e le scuole dell'infanzia, il rispetto del calendario vaccinale non rappresenta soltanto un dovere civico, ma costituisce un vero e proprio requisito d'accesso indispensabile per poter essere ammessi e frequentare le lezioni.

Il principio cardine: l'appuntamento non basta per frequentare

Uno dei punti più delicati affrontati dal documento dell'Avvocatura diocesana riguarda la distinzione tra la prenotazione delle vaccinazioni e la loro effettiva somministrazione. Molte famiglie, in passato, ritenevano che la semplice esibizione di una prenotazione o la richiesta di un appuntamento presso l'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) fosse sufficiente a garantire la permanenza in aula del bambino.

La nota fa definitiva chiarezza su questo aspetto: la richiesta di appuntamento all'ATS non è una condizione sufficiente per poter frequentare la scuola. Per l'accesso ai locali scolastici è infatti necessaria l'effettiva somministrazione del vaccino. L'obiettivo è prevenire situazioni di potenziale rischio per l'intera comunità scolastica, garantendo che l'immunizzazione sia reale e non solo programmata sulla carta.

La gestione dei richiami e l'autorizzazione temporanea

  • Autorizzazione temporanea: subito dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, il minore ottiene un'autorizzazione temporanea che gli consente di frequentare la scuola.
  • Scadenza dell'autorizzazione: tale autorizzazione provvisoria ha una validità limitata nel tempo e si esaurisce in corrispondenza della data fissata per l'appuntamento del richiamo successivo.
  • Mancata presentazione al richiamo: qualora la famiglia non si presenti all'appuntamento per il richiamo, il minore perde immediatamente il diritto alla frequenza. In questo caso, non è possibile prolungare l'autorizzazione chiedendo un nuovo appuntamento all'ATS nel tentativo di rimandare la somministrazione.
  • Riammissione a scuola: il bambino potrà riprendere a frequentare le lezioni solo dopo aver effettivamente ricevuto la dose di richiamo prevista e aver presentato la relativa documentazione.

La verifica telematica tramite il portale LOVS in Lombardia

Per semplificare e rendere trasparenti i controlli, le scuole dell'infanzia paritarie della Lombardia utilizzano uno strumento digitale dedicato. Si tratta del portale telematico LOVS (Lombardia Obbligo Vaccinale Scuole), una piattaforma che consente lo scambio rapido e sicuro di dati tra i singoli istituti scolastici e le ATS territorialmente competenti.

Secondo le istruzioni fornite dall'Avvocatura, la scuola ha il compito di raccogliere dalle famiglie i certificati che attestano l'avvenuta vaccinazione e provvedere al loro caricamento sul portale LOVS. Questo passaggio è fondamentale per consentire la verifica della posizione del minore e il conseguente rilascio dell'autorizzazione temporanea alla frequenza. L'esonero dall'obbligo è previsto esclusivamente per i bambini già immunizzati a seguito di malattia naturale o per coloro che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente o temporanea, circostanze che devono essere rigorosamente attestate da un idoneo certificato medico.

Le responsabilità dirette dei gestori e le sanzioni

La nota dell'Avvocatura della Diocesi di Milano non si limita a descrivere le procedure, ma richiama con fermezza i gestori delle scuole paritarie (spesso rappresentati dai parroci o dai legali rappresentanti delle parrocchie) alle proprie responsabilità giuridiche. La scuola ha come dovere primario quello di garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità di tutti gli alunni all'interno dei propri locali, tutelando in particolar modo i soggetti più fragili o immunodepressi che non possono vaccinarsi per motivi medici.

Di conseguenza, i gestori hanno l'obbligo assoluto di inibire la frequenza scolastica ai minori che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali, emettendo un formale provvedimento di sospensione. La tolleranza o la mancata applicazione di queste disposizioni espone la parrocchia e i responsabili della scuola a gravi conseguenze, che includono sia sanzioni di carattere disciplinare sia sanzioni di tipo amministrativo.

Per consultare il testo integrale delle indicazioni operative e comprendere tutti i passaggi procedurali richiesti, è possibile scaricare il comunicato ufficiale dell'Avvocatura del 21 settembre 2026.