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Congedo parentale a scuola: regole, durata e domanda

19 settembre 2026 di Vincenzo Schirripa

Il congedo parentale per il personale della scuola – docenti di ruolo, supplenti e personale ATA – consente a entrambi i genitori lavoratori di assentarsi dal lavoro per prendersi cura dei figli fino al compimento dei dodici anni di età. Per il comparto Istruzione e Ricerca si applicano le tutele del testo unico sulla maternità e paternità, integrate dai trattamenti di miglior favore previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

Questa guida riassume in modo chiaro quanti mesi spettano a ciascun genitore, come funziona il trattamento economico nel comparto scuola e quali sono i passaggi operativi per inviare la richiesta alla segreteria scolastica.

A chi spetta e limiti di età del figlio

Il diritto al congedo parentale spetta ai genitori lavoratori dipendenti, naturali, adottivi o affidatari, a partire dal termine del congedo di maternità o paternità obbligatorio. Il diritto può essere esercitato entro il dodicesimo anno di vita del figlio (o entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età).

I limiti complessivi di fruizione tra i due genitori sono stabiliti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.

Trattamento economico nel comparto scuola

Per il personale scolastico, la retribuzione durante i periodi di congedo parentale beneficia delle condizioni di miglior favore stabilite dal CCNL di comparto rispetto alla disciplina generale dell'INPS.

Riepilogo delle condizioni di fruizione

Aspetto Regola generale Specificità Comparto Scuola (CCNL)
Limite di età del figlio Fino a 12 anni di vita (o dall'ingresso in famiglia) Fino a 12 anni di vita
Durata massima di coppia 10 mesi complessivi (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi) 10 mesi complessivi (11 mesi con opzione padre)
Primi 30 giorni Indennità percentuale di legge Retribuzione al 100% interamente computata per anzianità e ferie
Preavviso per la richiesta Almeno 5 giorni (salvo casi di comprovata e oggettiva urgenza) Di norma almeno 5 giorni lavorativi alla segreteria

Esempi pratici di fruizione

Come presentare la domanda

  1. Istanza alla scuola di titolarità o di servizio: Il dipendente presenta domanda scritta o telematica al Dirigente Scolastico dell'istituto in cui presta servizio, indicando il periodo esatto di fruizione e dichiarando di rispettare i limiti massimi previsti dalla legge anche in relazione ai congedi fruiti dall'altro genitore.
  2. Comunicazione telematica INPS (se richiesta per supplenti brevi o gestione specifica): Il personale a tempo indeterminato e il personale con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche gestito tramite stipendio statale inoltra l'istanza direttamente alla scuola; per i contratti gestiti con indennità diretta INPS, la procedura telematica va completata anche tramite il portale telematico dell'INPS accedendo ai servizi dedicati a maternità e congedi parentali.
  3. Rispetto del termine di preavviso: Salvo motivi di oggettiva e documentata urgenza, l'istanza deve pervenire alla scuola con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di decorrenza dell'assenza.

Domande frequenti (FAQ)

Il congedo parentale spetta anche ai supplenti con contratto breve o fino al 30 giugno?
Sì. Il diritto al congedo parentale spetta a tutto il personale della scuola, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per l'intera durata del rapporto di lavoro in essere.

I giorni festivi e i weekend compresi nel periodo vengono conteggiati come congedo parentale?
Se l'assenza viene richiesta in modo continuativo a cavallo di giorni festivi (ad esempio dal venerdì al lunedì compresi, o con richiesta unica che copre anche il fine settimana), i giorni non lavorativi intermedi vengono conteggiati nel computo dei giorni di congedo fruiti. Se invece il docente riprende effettivamente servizio il venerdì e riapre un nuovo periodo il martedì, i giorni intermedi non si conteggiano.

Il congedo parentale interrompe la maturazione delle ferie?
I primi 30 giorni retribuiti al 100% previsti dal CCNL non interrompono la maturazione delle ferie né l'anzianità di servizio. Per i periodi successivi fruiti con sola indennità o senza retribuzione, la normativa vigente stabilisce una maturazione proporzionata o la sterilizzazione dei ratei a seconda del tipo di retribuzione applicata.

Tags: Ata docenti CCNL scuola
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