Il congedo parentale per il personale della scuola – docenti di ruolo, supplenti e personale ATA – consente a entrambi i genitori lavoratori di assentarsi dal lavoro per prendersi cura dei figli fino al compimento dei dodici anni di età. Per il comparto Istruzione e Ricerca si applicano le tutele del testo unico sulla maternità e paternità, integrate dai trattamenti di miglior favore previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
Questa guida riassume in modo chiaro quanti mesi spettano a ciascun genitore, come funziona il trattamento economico nel comparto scuola e quali sono i passaggi operativi per inviare la richiesta alla segreteria scolastica.
A chi spetta e limiti di età del figlio
Il diritto al congedo parentale spetta ai genitori lavoratori dipendenti, naturali, adottivi o affidatari, a partire dal termine del congedo di maternità o paternità obbligatorio. Il diritto può essere esercitato entro il dodicesimo anno di vita del figlio (o entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età).
I limiti complessivi di fruizione tra i due genitori sono stabiliti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.
- Madre lavoratrice dipendente: fino a un massimo di 6 mesi continuativi o frazionati;
- Padre lavoratore dipendente: fino a un massimo di 6 mesi, che possono salire a 7 mesi se il padre usufruisce di almeno 3 mesi di congedo (anche non continuativi);
- Entrambi i genitori: il totale complessivo fruibile tra madre e padre non può superare 10 mesi (elevabili a 11 mesi qualora il padre usufruisca di almeno 3 mesi);
- Genitore solo: fino a un massimo di 11 mesi continuativi o frazionati.
Trattamento economico nel comparto scuola
Per il personale scolastico, la retribuzione durante i periodi di congedo parentale beneficia delle condizioni di miglior favore stabilite dal CCNL di comparto rispetto alla disciplina generale dell'INPS.
- I primi 30 giorni complessivi (fruiti dalla madre o dal padre, oppure ripartiti tra loro) entro i primi anni di vita del bambino sono retribuiti al 100% dell'ordinario trattamento economico e sono computati per intero ai fini dell'anzianità di servizio e della maturazione delle ferie;
- I mesi successivi indennizzati per legge (entro i limiti previsti dalla normativa nazionale per la quota congedo coperta da indennità) sono retribuiti secondo le percentuali fissate dalle disposizioni vigenti al momento della fruizione;
- I periodi ulteriori fino al raggiungimento del tetto massimo di mesi previsto dalla legge possono essere fruiti senza retribuzione, salvo il rispetto dei tetti di reddito individuale previsti dall'INPS per l'accesso a indennità ridotte.
Riepilogo delle condizioni di fruizione
| Aspetto | Regola generale | Specificità Comparto Scuola (CCNL) |
|---|---|---|
| Limite di età del figlio | Fino a 12 anni di vita (o dall'ingresso in famiglia) | Fino a 12 anni di vita |
| Durata massima di coppia | 10 mesi complessivi (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi) | 10 mesi complessivi (11 mesi con opzione padre) |
| Primi 30 giorni | Indennità percentuale di legge | Retribuzione al 100% interamente computata per anzianità e ferie |
| Preavviso per la richiesta | Almeno 5 giorni (salvo casi di comprovata e oggettiva urgenza) | Di norma almeno 5 giorni lavorativi alla segreteria |
Esempi pratici di fruizione
- Esempio 1 (Docente che usa il primo mese intero): Una docente di scuola secondaria richiede 30 giorni continuativi di congedo parentale al termine del congedo di maternità. Questo primo mese viene retribuito al 100% dello stipendio e mantiene la maturazione piena di tredicesima e ferie.
- Esempio 2 (Fruizione frazionata tra entrambi i genitori): Entrambi i genitori sono dipendenti scolastici. La madre richiede 15 giorni di congedo al 100% a ottobre, e il padre richiede i restanti 15 giorni al 100% a dicembre. Esauriti i 30 giorni retribuiti per intero a livello familiare, le ulteriori richieste successive seguiranno l'ordinario regime di indennità previsto dalla legge.
Come presentare la domanda
- Istanza alla scuola di titolarità o di servizio: Il dipendente presenta domanda scritta o telematica al Dirigente Scolastico dell'istituto in cui presta servizio, indicando il periodo esatto di fruizione e dichiarando di rispettare i limiti massimi previsti dalla legge anche in relazione ai congedi fruiti dall'altro genitore.
- Comunicazione telematica INPS (se richiesta per supplenti brevi o gestione specifica): Il personale a tempo indeterminato e il personale con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche gestito tramite stipendio statale inoltra l'istanza direttamente alla scuola; per i contratti gestiti con indennità diretta INPS, la procedura telematica va completata anche tramite il portale telematico dell'INPS accedendo ai servizi dedicati a maternità e congedi parentali.
- Rispetto del termine di preavviso: Salvo motivi di oggettiva e documentata urgenza, l'istanza deve pervenire alla scuola con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di decorrenza dell'assenza.
Domande frequenti (FAQ)
Il congedo parentale spetta anche ai supplenti con contratto breve o fino al 30 giugno?
Sì. Il diritto al congedo parentale spetta a tutto il personale della scuola, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per l'intera durata del rapporto di lavoro in essere.
I giorni festivi e i weekend compresi nel periodo vengono conteggiati come congedo parentale?
Se l'assenza viene richiesta in modo continuativo a cavallo di giorni festivi (ad esempio dal venerdì al lunedì compresi, o con richiesta unica che copre anche il fine settimana), i giorni non lavorativi intermedi vengono conteggiati nel computo dei giorni di congedo fruiti. Se invece il docente riprende effettivamente servizio il venerdì e riapre un nuovo periodo il martedì, i giorni intermedi non si conteggiano.
Il congedo parentale interrompe la maturazione delle ferie?
I primi 30 giorni retribuiti al 100% previsti dal CCNL non interrompono la maturazione delle ferie né l'anzianità di servizio. Per i periodi successivi fruiti con sola indennità o senza retribuzione, la normativa vigente stabilisce una maturazione proporzionata o la sterilizzazione dei ratei a seconda del tipo di retribuzione applicata.