Cosa succede se, all'inizio dell'anno scolastico, l'alunno con disabilità a cui è stato assegnato un docente di sostegno si trasferisce in un altro istituto? È una situazione che genera molti dubbi tra i docenti precari e di ruolo: il contratto decade? Si perde il posto? Si viene spostati d'ufficio?
La risposta si trova nelle regole sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie, disciplinate a livello nazionale dal CCNI e declinate sul territorio dai Contratti Integrativi Regionali (CIR). Per garantire il diritto allo studio e la continuità didattica dell'alunno, l'amministrazione scolastica può disporre l'utilizzazione del docente presso la nuova scuola in cui l'alunno si è trasferito, salvaguardando così sia il servizio sia il contratto del lavoratore.
Un caso concreto, registrato in Puglia, chiarisce come si muovono gli uffici scolastici in queste circostanze. L'Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi, con un decreto pubblicato il 14 settembre 2026, ha disposto l'utilizzazione di un docente di sostegno presso un nuovo istituto comprensivo proprio a seguito del trasferimento dell'alunna con disabilità a cui era stato inizialmente assegnato. Vediamo nel dettaglio come funziona questa procedura e cosa deve fare il docente che si trova in una situazione analoga.
Trasferimento dell'alunno: decade la supplenza?
Quando un docente viene assegnato a un posto di sostegno legato alle esigenze di un singolo alunno e quest'ultimo si trasferisce, la cattedra di fatto "segue" l'alunno se nella scuola di partenza non vi sono altri studenti con disabilità che necessitano di quelle ore specifiche.
- La continuità didattica: l'alunno ha il diritto di mantenere lo stesso docente di sostegno anche nella nuova scuola, garantendo la stabilità del percorso educativo.
- La tutela del lavoratore: si evita la revoca del contratto (nel caso di supplenti) o la perdita della sede di servizio (per i docenti di ruolo).
Il meccanismo dell'utilizzazione per continuità didattica
La procedura amministrativa standard prevede passaggi molto chiari.
- Comunicazione della scuola di partenza: la scuola in cui l'alunno era originariamente iscritto comunica ufficialmente all'Ufficio Scolastico il trasferimento dell'alunno presso il nuovo istituto.
- Manifestazione di disponibilità del docente: il docente interessato esprime formalmente la propria disponibilità a prestare servizio presso la nuova scuola in cui l'alunno si è trasferito.
- Decreto di utilizzazione: l'Ufficio Scolastico Territoriale, preso atto del trasferimento e della disponibilità del docente, emana un decreto di utilizzazione presso la nuova sede per l'anno scolastico in corso.
Nel caso specifico di Brindisi, un docente aveva ottenuto una supplenza fino al termine delle attività didattiche presso un istituto comprensivo di Cellino San Marco. A seguito del trasferimento dell'alunna presso un istituto di San Pancrazio Salentino, la scuola di partenza ha inviato la segnalazione all'USP. Il docente ha manifestato la propria disponibilità e l'ufficio ha disposto l'utilizzazione presso la nuova sede per 18 ore settimanali fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2026/2027, garantendo la continuità del rapporto educativo.
Cosa deve fare il docente in questa situazione?
Se ti trovi in una situazione simile a inizio anno scolastico.
- Verifica il trasferimento con la segreteria: se vieni a conoscenza del trasferimento formale dell'alunno, confrontati subito con la segreteria didattica della scuola di partenza per verificare che la comunicazione ufficiale sia stata inviata all'Ufficio Scolastico Territoriale.
- Presenta formale disponibilità: non appena la scuola avvia la pratica, invia una formale dichiarazione di disponibilità a essere utilizzato presso la nuova scuola per garantire la continuità didattica. Puoi farlo tramite PEC, indirizzandola sia al Dirigente Scolastico sia all'Ufficio Scolastico Provinciale competente.
- Attendi il provvedimento formale: l'utilizzazione deve essere disposta con un decreto ufficiale dell'Ufficio Scolastico Territoriale. Fino a quel momento, la sede di servizio formale resta quella del contratto originario, salvo diverse disposizioni scritte del Dirigente Scolastico.
Questo tipo di provvedimento ha validità limitata all'anno scolastico in corso e mantiene inalterate tutte le condizioni contrattuali originarie, incluse le ore settimanali e la scadenza del contratto di supplenza.
Il documento ufficiale: il provvedimento sul sito istruzionebrindisi.it.




