Il congedo parentale per il personale docente e ATA della scuola segue regole specifiche che uniscono le tutele del Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) con le condizioni di miglior favore previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di comparto. Questa guida spiega in modo chiaro a chi spetta il beneficio, quanti mesi è possibile richiedere, come viene retribuito il periodo di assenza e quali sono i passaggi operativi per presentare la domanda alla segreteria scolastica.
A chi spetta il congedo parentale e fino a quale età del figlio
Il diritto al congedo parentale spetta a entrambi i genitori lavoratori, siano essi a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato (supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche). Il congedo può essere fruito per ogni figlio entro il compimento dei suoi 12 anni di vita, oppure entro 12 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
I limiti temporali complessivi stabiliti dalla legge e dal contratto si articolano come segue:
- Madre lavoratrice: fino a un massimo di 6 mesi di congedo (continuativi o frazionati).
- Padre lavoratore: fino a un massimo di 6 mesi, che possono salire a 7 mesi se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
- Genitore solo: fino a un massimo di 11 mesi complessivi.
- Limite massimo di coppia: la somma dei periodi fruiti da entrambi i genitori non può superare complessivamente i 10 mesi (estendibili a 11 mesi se il padre usufruisce del periodo di almeno 3 mesi).
Il trattamento economico nel comparto scuola: la specificità del CCNL
Nel comparto dell'Istruzione e della Ricerca si applica una disciplina più favorevole rispetto a quella standard prevista per i lavoratori del settore privato. La particolarità fondamentale riguarda il mantenimento della retribuzione piena per una quota iniziale del periodo di congedo.
Le tutele economiche per il personale scolastico prevedono in sintesi:
- Primi 30 giorni complessivi: sono retribuiti al 100% dello stipendio fisso e continuativo, purché fruiti entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. Questo mese a stipendio intero è complessivo tra i due genitori (può fruirne la madre, il padre, oppure essere suddiviso tra entrambi). I primi 30 giorni sono inoltre interamente utili ai fini dell'anzianità di servizio, della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
- Mesi successivi indennizzati: i periodi ulteriori spettanti per legge vengono retribuiti secondo le aliquote di indennizzo vigenti (con quote percentuali definite dalle norme quadro nazionali per i primi mesi coperti da contribuzione figurativa).
- Periodi non indennizzati: qualora i genitori superino i limiti massimi di mesi indennizzabili coperti per legge o li richiedano oltre le soglie reddituali previste per le fasce ordinarie, il congedo può comunque essere fruito come assenza giustificata dal lavoro, ma senza copertura retributiva.
Tempi di preavviso e modalità di richiesta
La richiesta di congedo parentale non deve essere presentata con formule improvvisate: il personale scolastico è tenuto a rispettare termini di preavviso precisi per consentire al Dirigente Scolastico e alla segreteria di organizzare la sostituzione o la continuità del servizio.
Ecco i passaggi fondamentali da seguire:
- Termine di preavviso ordinario: la domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di inizio dell'astensione dal lavoro.
- Casi di certificata urgenza: qualora sopraggiungano motivi oggettivi o emergenze sanitarie documentabili, il termine di preavviso può essere ridotto a non meno di 48 ore.
- Canale di trasmissione: il personale invia l'istanza formale tramite i canali di gestione documentale adottati dall'istituzione scolastica (protocollo, portale del personale o applicativi dedicati) allegando l'autocertificazione attestante la nascita del figlio o i relativi dati anagrafici, nonché la dichiarazione relativa all'eventuale fruizione di periodi di congedo da parte dell'altro genitore.
Riepilogo delle condizioni del congedo parentale a scuola
La tabella seguente sintetizza le condizioni principali di accesso, durata e retribuzione del congedo per docenti e personale ATA.
| Voce | Regola per la Scuola | Riferimento principale |
|---|---|---|
| Limite di età del figlio | Fino a 12 anni compiuti (anche per adozioni e affidi) | D.Lgs. 151/2001 |
| Durata massima combinata | 10 mesi complessivi (11 mesi se il padre prende almeno 3 mesi) | D.Lgs. 151/2001 |
| Primi 30 giorni | Retribuiti al 100%, validi per ferie e anzianità | CCNL Comparto Scuola |
| Mesi successivi | Indennizzati secondo le aliquote di legge o non retribuiti | Normativa statale vigente |
| Preavviso ordinario | Almeno 5 giorni prima dell'inizio del congedo | CCNL Comparto Scuola |
| Preavviso per urgenza | Almeno 48 ore (con idonea documentazione) | CCNL Comparto Scuola |
Esempi pratici di utilizzo
Per comprendere meglio la gestione concreta delle richieste, vediamo due casi tipici di organizzazione familiare nel contesto scolastico:
Esempio 1: Suddivisione dei primi 30 giorni al 100%
Una docente e un assistente amministrativo, entrambi dipendenti della scuola e genitori dello stesso bambino di 2 anni, decidono di fruire del congedo. La madre richiede 15 giorni a novembre e il padre richiede 15 giorni a gennaio. Entrambi i periodi rientrano nei primi 30 giorni complessivi della coppia, pertanto ciascuno riceverà lo stipendio intero (100%) per i rispettivi 15 giorni di assenza.
Esempio 2: Fruizione frazionata e preavviso
Un docente precario con supplenza fino al 30 giugno intende assentarsi per 10 giorni lavorativi per seguire il figlio di 4 anni. Presenta la domanda formale alla segreteria della propria scuola di servizio con 7 giorni di anticipo rispetto all'inizio del periodo, specificando le date esatte e allegando la dichiarazione sull'assenza di sovrapposizioni non consentite con l'altro coniuge. Il Dirigente Scolastico prende atto della comunicazione e dispone la copertura delle lezioni.
Domande frequenti (FAQ)
Il personale a tempo determinato ha gli stessi diritti del personale di ruolo?
Sì. I supplenti con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche hanno diritto al congedo parentale e alla specifica disciplina retributiva del CCNL per l'intera durata del contratto in essere.
I primi 30 giorni al 100% spettano per ogni figlio?
Sì. Il beneficio dei 30 giorni retribuiti per intero compete per ciascun figlio nato, adottato o affidato, e può essere fruito entro il compimento del dodicesimo anno di età del minore.
Cosa succede se il congedo parentale si colloca a ridosso delle vacanze o del fine settimana?
Se il periodo di congedo termina il venerdì e il dipendente riprende regolarmente servizio il lunedì successivo, il sabato e la domenica non vengono conteggiati come congedo parentale. Se invece il congedo è richiesto in modo continuativo a cavallo del fine settimana (ad esempio dal giovedì al martedì successivo senza ripresa del servizio), anche i giorni festivi intermedi vengono computati come assenza.
Il Dirigente Scolastico può rifiutare la richiesta di congedo parentale?
No. La fruizione del congedo parentale è un diritto potestativo del lavoratore tutelato dalla legge. Il Dirigente Scolastico non ha potere discrezionale di diniego, a condizione che siano rispettati i requisiti anagrafici, i limiti di durata previsti e i termini di preavviso stabiliti dal contratto.




