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Scuola

Trento, studente cade a scuola: archiviata l'accusa alla preside

09 settembre 2026 di Francesco Perrone

L'intervallo scolastico è un momento di svago per gli studenti, ma rappresenta da sempre uno degli snodi più delicati per chi lavora nella scuola. Il timore che un ragazzo si procuri un infortunio durante i minuti di ricreazione e che da un episodio accidentale possa scaturire un contenzioso penale è una preoccupazione costante per docenti e dirigenti. Una vicenda giudiziaria emersa a Trento offre ora un punto di chiarezza su quali siano i confini della responsabilità penale dei vertici dell'istituto di fronte agli incidenti quotidiani.

Il Tribunale di Trento ha disposto l'archiviazione del procedimento aperto per lesioni colpose a carico di Paola Pasqualin, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Trento 6, e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) della struttura. L'inchiesta era partita a seguito della querela presentata dai familiari di un alunno delle scuole medie Bresadola, rimasto ferito dopo una caduta avvenuta negli spazi esterni dell'istituto.

La caduta nel cortile e la citazione in giudizio

I fatti risalgono al marzo del 2023. Al termine della ricreazione, mentre faceva rientro in aula, lo studente è scivolato nel cortile ovest della scuola, vicino al muro della palestra. Impattando sul terreno, il ragazzo ha riportato lesioni importanti all'arcata dentaria: la frattura con distacco di una porzione dell'incisivo superiore sinistro, la scheggiatura dell'incisivo destro e una ferita lacero-contusa al labbro, puntualmente documentate dai referti odontoiatrici acquisiti nel corso delle indagini.

A fronte delle lesioni subite dal figlio, i genitori hanno presentato denuncia ipotizzando una condotta colposa della dirigenza e del responsabile della sicurezza. Secondo l'esposto, la caduta sarebbe stata provocata dalla presenza di ghiaino e detriti sulla pavimentazione del cortile, e la scuola avrebbe omesso di attuare le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione dell'area per garantire l'incolumità degli alunni.

La richiesta del PM e la decisione del Tribunale

Gli accertamenti svolti dalla Procura hanno confermato l'effettiva entità del trauma subito dallo studente, ma non hanno riscontrato alcun nesso di causalità tra la condotta delle figure apicali dell'istituto e l'evento lesivo. Il pubblico ministero Davide Ognibene ha quindi formulato richiesta di archiviazione, rilevando l'assenza di elementi da cui desumere comportamenti caratterizzati da negligenza, imprudenza o imperizia.

La famiglia dell'alunno si è opposta alla richiesta del PM chiedendo l'audizione di testimoni oculari presenti al momento dei fatti, tra cui due studenti e due insegnanti. Nel corso dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari Gianmarco Giua, la difesa della dirigente, sostenuta dall'avvocato Andrea Stefenelli, e quella del responsabile della sicurezza, assistito dall'avvocato Fabio Valcanover, hanno ricordato come il materiale presente sul piazzale potesse essere stato veicolato dai mezzi in transito per il parcheggio, sottolineando come agli atti non figurasse alcuna segnalazione pregressa sulla presunta pericolosità del cortile.

Niente responsabilità oggettiva penale per la scuola

Il giudice Gianmarco Giua ha respinto l'opposizione e accolto la richiesta di archiviazione. Nell'ordinanza si evidenzia come la semplice presenza di piccoli detriti a terra non basti a dimostrare che la caduta sia stata determinata dallo stato dei luoghi, né vi sia certezza che un intervento di spazzamento avrebbe evitato l'infortunio.

Il passaggio centrale della decisione chiarisce la natura della vigilanza scolastica in sede penale:

I soggetti titolari di funzioni di vigilanza e sicurezza negli istituti scolastici non possono essere ritenuti responsabili a titolo di responsabilità oggettiva per i piccoli infortuni che coinvolgono gli studenti. L'addebito penale richiede la prova concreta di omissioni colpose specifiche, che nel caso in esame non sono emerse.

Esclusa la rilevanza penale della vicenda per mancanza di colpa o negligenza, l'ordinanza fa salvo il diritto dei familiari dell'alunno di avviare eventualmente una causa in sede civile per ottenere il risarcimento del danno, dove vigono differenti criteri di valutazione dell'onere della prova e della responsabilità patrimoniale.

Tags: cronaca dirigenti scolastici trento
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