Il congedo straordinario retribuito consente ai lavoratori dipendenti di assentarsi dall'attività lavorativa fino a un limite massimo di due anni per assistere un familiare con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Si tratta di un sostegno fondamentale che garantisce la conservazione del posto, la copertura economica e i contributi previdenziali figurativi durante l'intero periodo di fruizione.

L'accesso alla misura non è tuttavia libero: la normativa fissa un rigoroso ordine di priorità tra i familiari aventi diritto e richiede requisiti precisi, a partire dall'obbligo di convivenza con la persona da assistere.

Chi ha diritto al congedo: l'ordine di priorità

Il beneficio può essere richiesto dai lavoratori dipendenti seguendo una rigida scala gerarchica. Si può passare al grado successivo soltanto in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti dei soggetti prioritari:

  • Coniuge convivente, parte dell'unione civile convivente o convivente di fatto;
  • Genitori (anche adottivi o affidatari) in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge o partner convivente;
  • Figli conviventi qualora entrambi i genitori siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • Fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui i figli conviventi manchino, siano deceduti o presentino patologie invalidanti;
  • Parenti o affini entro il terzo grado conviventi se anche i fratelli o le sorelle risultano mancanti, deceduti o invalidi.

Il requisito fondamentale della convivenza

Per poter accedere al congedo straordinario, la convivenza con il familiare con disabilità grave deve risultare effettivamente instaurata entro l'inizio del periodo richiesto e deve essere mantenuta ininterrottamente per tutta la durata dell'assenza. Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando la residenza del lavoratore e quella del disabile sono situate nello stesso comune e allo stesso indirizzo (stesso numero civico e interno); tale condizione viene accertata d'ufficio dall'INPS sulla base delle risultanze anagrafiche.

Il familiare assistito non deve essere ricoverato a tempo pieno (per l'intero arco delle 24 ore) presso strutture sanitarie ospedaliere o simili che forniscano assistenza continua, salvo specifiche eccezioni previste per particolari necessità terapeutiche o documentate richieste sanitarie.

Durata massima, frazionamento e ripresa del servizio

Il congedo straordinario può essere fruito per un periodo massimo di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale limite è complessivo tra tutti gli aventi diritto per ciascun disabile grave. Anche nel caso in cui un lavoratore si trovi ad assistere più familiari con disabilità, il tetto massimo individuale non raddoppia e resta fissato a due anni totali.

Il congedo è fruibile in modalità continuativa oppure frazionato a giorni:

  • Ai fini del calcolo del tetto massimo complessivo, l'anno viene conteggiato su 365 giorni;
  • Affinché i sabati, le domeniche e i giorni festivi intermedi non siano conteggiati nel monte dei giorni di congedo, è indispensabile l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa tra un periodo e l'altro;
  • Non costituisce ripresa del lavoro la fruizione di ferie o di periodi di malattia immediatamente contigui al congedo.

Trattamento economico e contributi

Durante il congedo straordinario, il lavoratore ha diritto a percepire un'indennità parametrata alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede l'assenza, con riferimento alle sole voci fisse e continuative (incluso il rateo della tredicesima mensilità), entro un massimale annuo rivalutato periodicamente sulla base degli indici ISTAT.

Il periodo di sospensione è integralmente coperto da contribuzione figurativa, utile sia ai fini del diritto sia per la misura della pensione. Tuttavia, durante i mesi di congedo non maturano ferie, tredicesima mensilità aggiuntiva né trattamento di fine rapporto (TFR).

Regole di compatibilità con i permessi Legge 104

Di norma, il congedo straordinario non può essere accordato contemporaneamente a più lavoratori per la medesima persona disabile. L'unica eccezione riguarda i genitori, i quali possono fruirne alternativamente, mai negli stessi giorni.

È invece consentita l'alternanza tra la fruizione del congedo straordinario da parte di un lavoratore e l'utilizzo dei permessi mensili retribuiti (i classici tre giorni previsti dall'art. 33 della Legge 104) da parte di un altro avente diritto per assistere la stessa persona, purché le due agevolazioni non vengano richieste per le medesime giornate.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata per via telematica prima dell'inizio del periodo di fruizione, corredata dalla certificazione di disabilità grave rilasciata dalla commissione medica ASL/INPS. La procedura operativa e il dettaglio aggiornato dei massimali sono consultabili nella scheda informativa dedicata disponibile sul portale INPS per l'indennità per congedi straordinari.