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Scuola

Congedo parentale scuola: guida a retribuzione e domanda

07 settembre 2026 di Vincenzo Schirripa

Il congedo parentale per il personale della scuola — sia per i docenti che per il personale ATA, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato — garantisce una tutela rafforzata rispetto alla disciplina generale del lavoro privato. Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca prevede infatti clausole di maggior favore, prima fra tutte la retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di astensione fruiti per ciascun figlio entro i suoi 12 anni di vita.

Comprendere il funzionamento delle quote retribuite, i limiti temporali spettanti a ciascun genitore e la procedura corretta per fare domanda alla propria scuola è fondamentale per pianificare l'assenza ed evitare intoppi amministrativi. In questa guida analizziamo nel dettaglio requisiti, percentuali dello stipendio, scadenze di preavviso ed esempi pratici di fruizione.

A chi spetta il congedo parentale e fino a quale età del figlio

Il congedo parentale è un diritto potestativo riconosciuto a entrambi i genitori lavoratori dipendenti per ogni figlio. Nel sistema scolastico statale ne beneficiano:

L'astensione facoltativa può essere richiesta dal momento della nascita del bambino (oppure dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo) fino al compimento del 12° anno di età del figlio. Qualora l'adozione o l'affidamento riguardi un minore che compia i 12 anni successivamente all'ingresso in famiglia, il diritto rimane comunque esercitabile per il periodo massimo previsto dalla legge.

Quanti mesi spettano: la ripartizione tra i genitori

La normativa di riferimento (D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche) fissa un limite massimo complessivo di congedo fruibile dai due genitori per lo stesso figlio, pari a 10 mesi. Tali mesi possono salire a 11 complessivi a condizioni specifiche.

Ecco come si distribuiscono i tetti individuali e di coppia:

All'interno di questi limiti complessivi di astensione dal lavoro, la legge individua un massimo di 9 mesi indennizzabili complessivi tra entrambi i genitori, ripartiti in 3 mesi riservati alla madre, 3 mesi riservati al padre e ulteriori 3 mesi trasferibili o fruibili dall'uno o dall'altro genitore.

Retribuzione nel comparto scuola: la regola dei primi 30 giorni al 100%

A differenza della gran parte dei lavoratori del settore privato, il personale della scuola beneficia della disciplina di miglior favore stabilita dal CCNL di comparto (art. 34 del CCNL Istruzione e Ricerca consultabile sul sito ARAN e MIM). Tale norma stabilisce che i primi 30 giorni di congedo parentale per ciascun figlio, fruiti complessivamente tra i due genitori entro i 12 anni di età del bambino, sono retribuiti al 100%.

Questa quota di 30 giorni presenta caratteristiche economiche e giuridiche ben precise:

Per i mesi di congedo parentale successivi ai primi 30 giorni ed entro il limite dei 9 mesi indennizzabili, la retribuzione segue le aliquote previste dalla normativa generale e dalle leggi di bilancio pro tempore vigenti (di norma indennizzati al 30% dello stipendio, salve le disposizioni speciali di maggiorazione per specifiche mensilità entro i primi anni di vita del bambino previste dalla legge statale).

Quadro riepilogativo di tetti e retribuzioni

Nella tabella seguente sono riassunte le condizioni di fruizione del congedo parentale per il personale scolastico:

Periodo di congedo Limite di età del bambino Trattamento economico (CCNL Scuola) Impatto su ferie e anzianità
Primi 30 giorni complessivi della coppia Entro i 12 anni 100% della retribuzione Nessuna riduzione ferie; valido per l'anzianità di servizio.
Mesi successivi (fino al 9° mese totale di coppia) Entro i 12 anni Indennizzo secondo la legge generale (30% o eventuali maggiorazioni di legge) Valido per l'anzianità; interrompe o riduce la maturazione delle ferie secondo normativa.
Oltre il 9° mese (fino al 10°/11° mese) Entro i 12 anni Non retribuito (salvo redditi personali sotto soglia di legge) Valido per l'anzianità di servizio.

Come presentare la domanda e tempi di preavviso

La procedura per richiedere il congedo parentale nel mondo della scuola prevede l'invio formale di un'istanza alla propria istituzione scolastica di titolarità o di servizio.

Il CCNL stabilisce che il dipendente è tenuto a presentare la domanda al Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno 5 giorni prima della data di decorrenza del congedo. In presenza di particolari e comprovate situazioni di urgenza personale o familiare, il termine di preavviso può essere ridotto fino a 2 giorni.

I passaggi operativi:

  1. Predisposizione dell'istanza a scuola: inoltrare la richiesta tramite il portale dei servizi interni o la segreteria digitale dell'istituto scolastico (es. Argo, Nuvola, SIDI o il modulo di protocollo adottato dalla scuola).
  2. Dati da indicare: specificare la data di inizio e di fine del periodo richiesto, il nome e la data di nascita del figlio, e dichiarare se e quanti giorni di congedo parentale siano già stati fruiti dall'altro genitore per lo stesso figlio (e quanti dei primi 30 giorni retribuiti al 100% siano stati eventualmente consumati).
  3. Inoltro esclusivo alla scuola: per il personale docente e ATA della scuola statale la domanda si presenta esclusivamente alla propria istituzione scolastica (Dirigente Scolastico) tramite i canali interni/SIDI e non sul portale INPS, in quanto la retribuzione è erogata direttamente tramite NoiPA e Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Frazionabilità del congedo e calcolo dei giorni lavorativi

Il congedo parentale può essere fruito in modo continuativo o frazionato (a giornate). Quando il periodo di astensione viene richiesto a spezzoni, è importante prestare attenzione alla fruizione nei fine settimana o nei giorni festivi:

Se la richiesta di congedo comprende un periodo che va dal lunedì al venerdì e, senza la ripresa del servizio il lunedì successivo, viene inoltrata una nuova richiesta a partire dal lunedì stesso, i giorni di sabato e domenica intermedi vengono conteggiati come giorni di congedo parentale. Al contrario, se il docente o l'ATA riprende regolarmente servizio il lunedì (o il giorno lavorativo successivo al weekend), i giorni festivi e non lavorativi intermedi non vengono scalati dal monte giorni del congedo.

Esempi pratici di fruizione

Per comprendere meglio l'applicazione pratica delle regole, esaminiamo tre casi frequenti:

Esempio 1: La docente di ruolo dopo la maternità obbligatoria

Una docente di scuola primaria conclude i 5 mesi di congedo di maternità obbligatoria. Decide di prolungare l'assenza richiedendo subito 30 giorni continuativi di congedo parentale. Poiché si tratta dei primi 30 giorni utilizzati dalla coppia per quel figlio, la docente percepirà lo stipendio intero al 100% e i 30 giorni saranno considerati validi a tutti i fini (inclusa la maturazione delle ferie estive).

Esempio 2: Il docente con contratto a tempo determinato

Un docente supplente con contratto fino al 30 giugno richiede 15 giorni di congedo parentale a novembre. Avendo verificato che l'altro genitore non ha mai fruito di congedi per lo stesso bambino, i 15 giorni ricadono nella quota dei primi 30 giorni retribuiti al 100%. Il docente riceverà la retribuzione integrale per quelle due settimane. Qualora il contratto scada il 30 giugno, il diritto al congedo parentale cessa con la fine del rapporto di lavoro, salvo eventuale indennizzo previdenziale nei periodi di inoccupazione.

Esempio 3: Fruizione alternata tra madre e padre

Un collaboratore scolastico (padre) richiede 10 giorni di congedo parentale a marzo. La madre, docente, ha già utilizzato 20 giorni di congedo parentale al 100% l'anno precedente. I 10 giorni richiesti dal padre completano la quota dei 30 giorni spettanti alla coppia al 100%. Di conseguenza, anche il padre riceverà la retribuzione intera per quei 10 giorni. Eventuali ulteriori periodi richiesti da uno dei due genitori saranno indennizzati secondo l'aliquota ordinaria di legge.

Domande frequenti (FAQ)

I primi 30 giorni retribuiti al 100% spettano a ciascun genitore o sono in totale per ogni figlio?

I 30 giorni retribuiti al 100% costituiscono un limite complessivo unico per la coppia di genitori per ciascun figlio. Non spettano 30 giorni alla madre e 30 giorni al padre, bensì 30 giorni in totale da dividere o fruire da uno solo dei due.

Il congedo parentale interrompe il periodo di prova per i docenti neoassunti?

I giorni fruiti a titolo di congedo parentale non sono computabili ai fini del raggiungimento dei 180 giorni di servizio effettivo e dei 120 giorni di attività didattica richiesti per il superamento dell'anno di formazione e prova. L'assenza per congedo parentale comporta quindi il rinvio o il prolungamento del periodo di prova fino al raggiungimento delle soglie previste dalla normativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Un supplente breve può richiedere il congedo parentale?

Sì, il personale a tempo determinato su supplenza breve o saltuaria ha diritto al congedo parentale negli stessi termini del personale di ruolo, purché la fruizione ricada all'interno del periodo di vigenza del contratto di lavoro.

Cosa succede se si ammala il bambino durante il congedo parentale?

In caso di malattia del bambino debitamente certificata dal pediatra durante un periodo di congedo parentale, la fruizione del congedo parentale si interrompe e subentra il congedo per malattia del figlio, che segue una diversa regolamentazione (retributiva e di comporto) a seconda dell'età del minore.

Tags: Ata docenti congedo parentale
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