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Ferie e permessi scuola: quanti spettano e come chiedere

03 settembre 2026 di Vincenzo Schirripa

Gestire in modo corretto ferie, permessi e congedi è un aspetto fondamentale della vita lavorativa del personale scolastico. Che si sia docenti di ruolo, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi o supplenti con contratto a tempo determinato, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca stabilisce regole ben precise su quanti giorni spettano, quando è possibile fruirne e con quali modalità va inviata la richiesta alla segreteria della propria scuola.

Con l'avvio del nuovo anno scolastico 2026/2027, è utile riepilogare nel dettaglio tutte le opzioni a disposizione dei lavoratori della scuola, distinguendo tra il personale a tempo indeterminato e il personale precario, e illustrando i passaggi operativi per presentare le domande senza commettere errori.

Quanti giorni di ferie spettano a docenti e personale ATA

Il calcolo dei giorni di ferie spettanti nell'arco dell'anno scolastico (che va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) dipende principalmente dall'anzianità di servizio del dipendente, indipendentemente dal fatto che si tratti di un docente o di un appartenente al personale ATA.

Le soglie stabilite dal contratto collettivo sono le seguenti:

Ai fini del computo dei 3 anni di servizio si considera qualsiasi servizio prestato nella Pubblica Amministrazione o nelle scuole statali, anche a tempo determinato, purché sia stato maturato il requisito dell'anno scolastico intero (almeno 180 giorni di servizio o servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).

Il calcolo delle ferie con la settimana corta (5 giorni lavorativi)

Nelle scuole o negli uffici dove l'orario di lavoro o le lezioni si articolano su 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), le ferie devono essere riproporzionate. Il parametro di riferimento resta la settimana lavorativa di 6 giorni. Di conseguenza, il calcolo si effettua moltiplicando il numero dei giorni spettanti per 5 e dividendo il risultato per 6:

Oltre alle ferie, a tutto il personale spettano 4 giorni di festività soppresse ai sensi della Legge 937/1977, che vanno fruiti all'interno dell'anno scolastico di maturazione e non possono essere rinviati a quello successivo.

Modalità di fruizione delle ferie: differenze tra docenti e ATA

Sebbene il numero dei giorni sia identico, le modalità con cui docenti e personale ATA fruiscono delle ferie differiscono in modo sostanziale a causa della diversa natura del servizio prestato.

Ferie del personale docente

Per gli insegnanti, la regola generale prevede che le ferie debbano essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Questi periodi includono:

Durante il periodo di svolgimento delle lezioni, i docenti di ruolo possono fruire di un massimo di 6 giorni di ferie, a condizione che sia possibile sostituirli con altro personale in servizio nella stessa sede senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per le finanze della scuola (ad esempio tramite ore a disposizione o supplenze temporanee coperte internamente).

Importante: per i docenti di ruolo, questi 6 giorni di ferie fruiti durante le lezioni possono essere anche convertiti in permessi per motivi personali o familiari, prescindendo in questo caso dalla presenza di sostituti a costo zero.

Ferie del personale ATA

Il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, DSGA) pianifica la fruizione delle proprie ferie in base al piano delle ferie concordato con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e approvato dal Dirigente Scolastico.

Le ferie degli ATA possono essere fruite durante tutto l'anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio della scuola. È garantita la fruizione di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno.

Ferie per i docenti e ATA con contratto a tempo determinato (precari)

Il personale precario matura i giorni di ferie in proporzione al servizio effettivamente prestato. Ad esempio, per ogni mese di servizio o frazione di almeno 16 giorni si maturano circa 2,5 giorni di ferie (se si ha un'anzianità inferiore a 3 anni) oppure 2,67 giorni (se si superano i 3 anni).

Per i supplenti con contratto annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), le ferie maturate vengono figurativamente d'ufficio considerate fruite nei giorni di sospensione delle lezioni presenti all'interno del periodo di contratto (vacanze di Natale, Pasqua, ecc.). Eventuali giorni rimanenti al 30 giugno o 31 agosto non danno diritto alla monetizzazione, salvo i casi in cui l'effettiva fruizione sia stata impossibilitata per causa di forza maggiore o per assenze tutelate dalla legge (maternità, malattia grave).

I permessi retribuiti: cause, durata e regole

Oltre alle ferie, il CCNL prevede una serie di permessi retribuiti che consentono ai lavoratori di assentarsi dal servizio per specifiche esigenze tutelate dalla normativa.

1. Permessi per motivi personali o familiari

Si tratta di una delle tipologie di permesso più utilizzate. La disciplina varia tra personale di ruolo e personale a tempo determinato:

2. Permessi per lutto

Spettano 3 giorni per evento di lutto in caso di perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti in linea retta) o di affini di primo grado (suoceri, generi, nuore), nonché del convivente stabile. I giorni possono essere fruiti anche in modo non continuativo ed entro 7 giorni dall'evento.

3. Permessi per matrimonio

In occasione del matrimonio o dell'unione civile, il dipendente ha diritto a 15 giorni consecutivi di permesso retribuito. Il permesso può essere richiesto da una settimana prima dell'evento fino a due mesi successivi al rito.

4. Permessi per concorsi ed esami

Spettano fino a 8 giorni complessivi per anno scolastico per la partecipazione a concorsi ed esami (inclusi i giorni necessari per il viaggio). La partecipazione deve essere documentata mediante attestato rilasciato dall'ente organizzatore.

Permessi brevi da recuperare

I permessi brevi consentono al dipendente di assentarsi dal lavoro per esigenze estemporanee di durata limitata durante la giornata lavorativa. Le regole contrattuali stabiliscono che:

Permessi speciali: Legge 104 e Diritto allo Studio (150 ore)

Per esigenze legate al sostegno di familiari con disabilità grave o per il proprio percorso di formazione universitaria e specialistica, la legge mette a disposizione strumenti specifici:

Permessi Legge 104/1992: spettano 3 giorni al mese retribuiti (frazionabili anche in ore per il personale ATA, fino a un massimo di 18 ore mensili) per l'assistenza a un familiare con disabilità grave riconosciuta dall'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, oppure per se stessi se lavoratori con disabilità grave.

Permessi per il diritto allo studio (150 ore): consentono di fruire di un monte ore massimo di 150 ore annue di permesso retribuito per la frequenza di corsi di laurea, specializzazione, corsi abilitanti o TFA sostegno. La concessione avviene tramite graduatorie provinciali predisposte dagli Uffici Scolastici Territoriali, con domande che di norma scadono il 15 novembre di ogni anno per l'anno solare successivo.

Tabella riepilogativa di ferie e permessi scolastici

La seguente tabella sintetizza le principali opzioni di assenza e le relative condizioni operative previste dalla normativa contrattuale vigente.

Tipologia Quantità spettante Destinatari Trattamento economico Note e Recupero
Ferie ordinarie 30 o 32 giorni annui (25 o 27 con 5 gg/sett.) Docenti e ATA (ruolo e precari pro-rata) 100% retribuito Docenti: in sospensione lezioni (max 6 giorni durante lezioni a condizioni specifiche).
Festività soppresse 4 giorni all'anno Tutto il personale scolastico 100% retribuito Da fruire entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento.
Motivi personali/familiari 3 giorni all'anno Ruolo e precari (contratto annuale/30 giugno) 100% retribuito Richiedono autocertificazione; per i docenti di ruolo estendibili a 9 giorni via ferie.
Lutto 3 giorni per evento Tutto il personale scolastico 100% retribuito Per coniuge, parenti entro 2° grado, affini 1° grado o convivente.
Matrimonio 15 giorni consecutivi Tutto il personale scolastico 100% retribuito Fruibili da 8 giorni prima a 2 mesi dopo l'evento.
Concorsi ed esami 8 giorni annui Tutto il personale scolastico 100% retribuito Inclusi i giorni di viaggio; richiede attestazione di partecipazione.
Permessi brevi Max 2 ore/giorno (fino a orario settimanale) Tutto il personale scolastico Retribuito con obbligo recupero Da recuperare entro 60 giorni dal giorno di fruizione.
Legge 104/1992 3 giorni al mese (o 18 ore per ATA) Lavoratori con disabilità o assistenti di familiari gravemente disabili 100% retribuito Coperti da contribuzione figurativa; richiede programmazione mensile laddove possibile.

Come presentare la richiesta: i passaggi operativi

La presentazione delle istanze per fruire di ferie, permessi o congedi avviene per via telematica, nel rispetto del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

  1. Accesso allo sportello digitale dell'istituto: Ogni scuola mette a disposizione del proprio personale una piattaforma informatica (solitamente integrata nel Registro Elettronico o accessibile tramite portali gestionali dedicati alla segreteria digitale).
  2. Compilazione del modulo: Il dipendente seleziona la tipologia di permesso richiesta, specifica le date o le ore esatte di assenza e, ove richiesto dal contratto, allega le relative pezze giustificative o le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000).
  3. Inoltro e approvazione: L'istanza viene ricevuta dal protocollo dell'istituto e valutata dal Dirigente Scolastico (o dal DSGA per il personale ATA). Una volta adottato il provvedimento di concessione, la segreteria inserisce la causale nell'orario scolastico e sul portale dei servizi di pagamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le necessarie comunicazioni a NoiPA.

In caso di urgenza o improvvisa necessità per permessi per motivi personali, l'istanza va comunicata tempestivamente alla scuola via mail o telefono prima dell'inizio del servizio, per poi essere formalizzata a portale entro il rientro al lavoro.

Domande frequenti (FAQ)

1. Il Dirigente Scolastico può rifiutare una richiesta di permesso per motivi personali?

I permessi per motivi personali e familiari retribuiti (3 giorni all'anno) costituiscono un diritto soggettivo del dipendente. A differenza delle ferie durante l'attività didattica, la concessione dei 3 giorni di permesso non è condizionata alla presenza di sostituti né alla discrezionalità organizzativa della scuola. Il Dirigente Scolastico è tenuto ad prenderne atto, fermo restando il potere di verificare la regolarità formale della documentazione o dell'autocertificazione allegata.

2. I docenti precari con supplenza breve hanno diritto ai permessi retribuiti?

Per i supplenti temporanei (supplenze brevi o saltuarie), il CCNL garantisce la possibilità di fruire di permessi non retribuiti per motivi personali o familiari fino a un massimo di 6 giorni nell'anno scolastico, oltre ai permessi retribuiti per lutto, matrimonio e concorsi pro-rata. I 3 giorni di permesso personale interamente retribuiti sono invece riservati ai contratti annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

3. Come funziona il recupero dei permessi brevi non effettuato?

Se il dipendente fruisce di un permesso breve di 1 o 2 ore, la scuola individuerà le ore di recupero in base alle proprie esigenze didattiche o di servizio entro i due mesi successivi. Se il recupero non si perfeziona per indisponibilità o rifiuto del lavoratore, l'amministrazione procede alla trattenuta stipendiale commisurata al valore orario della prestazione non resa.

4. Le ferie non fruite possono essere pagate a fine contratto?

In base all'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 95/2012, il divieto di monetizzazione delle ferie si applica in generale a tutti i dipendenti pubblici. Tuttavia, per il personale docente a tempo determinato con contratto al 30 giugno, la liquidazione delle ferie non fruite avviene solo ed esclusivamente per i giorni che non si è potuto figurativamente fruire durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico.

Tags: CCNL scuola ferie non godute permessi
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