Gestire in modo corretto ferie, permessi e congedi è un aspetto fondamentale della vita lavorativa del personale scolastico. Che si sia docenti di ruolo, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi o supplenti con contratto a tempo determinato, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca stabilisce regole ben precise su quanti giorni spettano, quando è possibile fruirne e con quali modalità va inviata la richiesta alla segreteria della propria scuola.
Con l'avvio del nuovo anno scolastico 2026/2027, è utile riepilogare nel dettaglio tutte le opzioni a disposizione dei lavoratori della scuola, distinguendo tra il personale a tempo indeterminato e il personale precario, e illustrando i passaggi operativi per presentare le domande senza commettere errori.
Quanti giorni di ferie spettano a docenti e personale ATA
Il calcolo dei giorni di ferie spettanti nell'arco dell'anno scolastico (che va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) dipende principalmente dall'anzianità di servizio del dipendente, indipendentemente dal fatto che si tratti di un docente o di un appartenente al personale ATA.
Le soglie stabilite dal contratto collettivo sono le seguenti:
- Fino a 3 anni di servizio: spettano 30 giorni lavorativi di ferie all'anno.
- Oltre i 3 anni di servizio: spettano 32 giorni lavorativi di ferie all'anno.
Ai fini del computo dei 3 anni di servizio si considera qualsiasi servizio prestato nella Pubblica Amministrazione o nelle scuole statali, anche a tempo determinato, purché sia stato maturato il requisito dell'anno scolastico intero (almeno 180 giorni di servizio o servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).
Il calcolo delle ferie con la settimana corta (5 giorni lavorativi)
Nelle scuole o negli uffici dove l'orario di lavoro o le lezioni si articolano su 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), le ferie devono essere riproporzionate. Il parametro di riferimento resta la settimana lavorativa di 6 giorni. Di conseguenza, il calcolo si effettua moltiplicando il numero dei giorni spettanti per 5 e dividendo il risultato per 6:
- Per chi ha fino a 3 anni di servizio: (30 × 5) / 6 = 25 giorni utili.
- Per chi ha superato i 3 anni di servizio: (32 × 5) / 6 = 26,67, che viene arrotondato a 27 giorni utili.
Oltre alle ferie, a tutto il personale spettano 4 giorni di festività soppresse ai sensi della Legge 937/1977, che vanno fruiti all'interno dell'anno scolastico di maturazione e non possono essere rinviati a quello successivo.
Modalità di fruizione delle ferie: differenze tra docenti e ATA
Sebbene il numero dei giorni sia identico, le modalità con cui docenti e personale ATA fruiscono delle ferie differiscono in modo sostanziale a causa della diversa natura del servizio prestato.
Ferie del personale docente
Per gli insegnanti, la regola generale prevede che le ferie debbano essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Questi periodi includono:
- Vacanze natalizie e pasquali deliberate dal calendario scolastico regionale;
- Periodi che vanno dal termine delle lezioni (giugno) fino al 30 giugno per le attività di scrutinio ed esami, e successivamente dal 1° luglio al 31 agosto (escluse le giornate impegnate per esami di Stato o collegi dei docenti gia pianificati);
- Eventuali sospensioni delle lezioni per consultazioni elettorali o ordinanze locali.
Durante il periodo di svolgimento delle lezioni, i docenti di ruolo possono fruire di un massimo di 6 giorni di ferie, a condizione che sia possibile sostituirli con altro personale in servizio nella stessa sede senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per le finanze della scuola (ad esempio tramite ore a disposizione o supplenze temporanee coperte internamente).
Importante: per i docenti di ruolo, questi 6 giorni di ferie fruiti durante le lezioni possono essere anche convertiti in permessi per motivi personali o familiari, prescindendo in questo caso dalla presenza di sostituti a costo zero.
Ferie del personale ATA
Il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, DSGA) pianifica la fruizione delle proprie ferie in base al piano delle ferie concordato con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e approvato dal Dirigente Scolastico.
Le ferie degli ATA possono essere fruite durante tutto l'anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio della scuola. È garantita la fruizione di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno.
Ferie per i docenti e ATA con contratto a tempo determinato (precari)
Il personale precario matura i giorni di ferie in proporzione al servizio effettivamente prestato. Ad esempio, per ogni mese di servizio o frazione di almeno 16 giorni si maturano circa 2,5 giorni di ferie (se si ha un'anzianità inferiore a 3 anni) oppure 2,67 giorni (se si superano i 3 anni).
Per i supplenti con contratto annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), le ferie maturate vengono figurativamente d'ufficio considerate fruite nei giorni di sospensione delle lezioni presenti all'interno del periodo di contratto (vacanze di Natale, Pasqua, ecc.). Eventuali giorni rimanenti al 30 giugno o 31 agosto non danno diritto alla monetizzazione, salvo i casi in cui l'effettiva fruizione sia stata impossibilitata per causa di forza maggiore o per assenze tutelate dalla legge (maternità, malattia grave).
I permessi retribuiti: cause, durata e regole
Oltre alle ferie, il CCNL prevede una serie di permessi retribuiti che consentono ai lavoratori di assentarsi dal servizio per specifiche esigenze tutelate dalla normativa.
1. Permessi per motivi personali o familiari
Si tratta di una delle tipologie di permesso più utilizzate. La disciplina varia tra personale di ruolo e personale a tempo determinato:
- Personale a tempo indeterminato (di ruolo): spettano 3 giorni all'anno interamente retribuiti. Inoltre, i docenti possono fruire dei 6 giorni di ferie durante le lezioni convertendoli in permessi personali, portando il totale a 9 giorni annui. I permessi personali sono un diritto del dipendente e non sono soggetti a discrezionalità del dirigente, previa opportuna autocertificazione delle motivazioni.
- Personale a tempo determinato (precario): il CCNL Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019-2021 (firmato nel gennaio 2024) ha introdotto una fondamentale novità: ai supplenti con contratto annuale o fino al termine delle attività spettano 3 giorni di permesso retribuito all'anno per motivi personali o familiari, esattamente come al personale di ruolo.
2. Permessi per lutto
Spettano 3 giorni per evento di lutto in caso di perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti in linea retta) o di affini di primo grado (suoceri, generi, nuore), nonché del convivente stabile. I giorni possono essere fruiti anche in modo non continuativo ed entro 7 giorni dall'evento.
3. Permessi per matrimonio
In occasione del matrimonio o dell'unione civile, il dipendente ha diritto a 15 giorni consecutivi di permesso retribuito. Il permesso può essere richiesto da una settimana prima dell'evento fino a due mesi successivi al rito.
4. Permessi per concorsi ed esami
Spettano fino a 8 giorni complessivi per anno scolastico per la partecipazione a concorsi ed esami (inclusi i giorni necessari per il viaggio). La partecipazione deve essere documentata mediante attestato rilasciato dall'ente organizzatore.
Permessi brevi da recuperare
I permessi brevi consentono al dipendente di assentarsi dal lavoro per esigenze estemporanee di durata limitata durante la giornata lavorativa. Le regole contrattuali stabiliscono che:
- La durata non può superare la metà dell'orario giornaliero di servizio e comunque non può eccedere le 2 ore al giorno.
- Nell'arco dell'intero anno scolastico, il totale delle ore di permesso breve non può superare il numero di ore di insegnamento o servizio settimanale (es. 18 ore per i docenti di scuola secondaria, 22/24 ore per la primaria/infanzia, 36 ore per il personale ATA).
- I permessi brevi **devono essere recuperati** entro i due mesi successivi alla fruizione (e comunque entro il termine dell'anno scolastico), prioritariamente in supplenze o ore aggiuntive di servizio. Se il recupero non avviene per cause imputabili al dipendente, la trattenuta sullo stipendio viene effettuata in misura pari alla retribuzione oraria spettante.
Permessi speciali: Legge 104 e Diritto allo Studio (150 ore)
Per esigenze legate al sostegno di familiari con disabilità grave o per il proprio percorso di formazione universitaria e specialistica, la legge mette a disposizione strumenti specifici:
Permessi Legge 104/1992: spettano 3 giorni al mese retribuiti (frazionabili anche in ore per il personale ATA, fino a un massimo di 18 ore mensili) per l'assistenza a un familiare con disabilità grave riconosciuta dall'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, oppure per se stessi se lavoratori con disabilità grave.
Permessi per il diritto allo studio (150 ore): consentono di fruire di un monte ore massimo di 150 ore annue di permesso retribuito per la frequenza di corsi di laurea, specializzazione, corsi abilitanti o TFA sostegno. La concessione avviene tramite graduatorie provinciali predisposte dagli Uffici Scolastici Territoriali, con domande che di norma scadono il 15 novembre di ogni anno per l'anno solare successivo.
Tabella riepilogativa di ferie e permessi scolastici
La seguente tabella sintetizza le principali opzioni di assenza e le relative condizioni operative previste dalla normativa contrattuale vigente.
| Tipologia | Quantità spettante | Destinatari | Trattamento economico | Note e Recupero |
|---|---|---|---|---|
| Ferie ordinarie | 30 o 32 giorni annui (25 o 27 con 5 gg/sett.) | Docenti e ATA (ruolo e precari pro-rata) | 100% retribuito | Docenti: in sospensione lezioni (max 6 giorni durante lezioni a condizioni specifiche). |
| Festività soppresse | 4 giorni all'anno | Tutto il personale scolastico | 100% retribuito | Da fruire entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. |
| Motivi personali/familiari | 3 giorni all'anno | Ruolo e precari (contratto annuale/30 giugno) | 100% retribuito | Richiedono autocertificazione; per i docenti di ruolo estendibili a 9 giorni via ferie. |
| Lutto | 3 giorni per evento | Tutto il personale scolastico | 100% retribuito | Per coniuge, parenti entro 2° grado, affini 1° grado o convivente. |
| Matrimonio | 15 giorni consecutivi | Tutto il personale scolastico | 100% retribuito | Fruibili da 8 giorni prima a 2 mesi dopo l'evento. |
| Concorsi ed esami | 8 giorni annui | Tutto il personale scolastico | 100% retribuito | Inclusi i giorni di viaggio; richiede attestazione di partecipazione. |
| Permessi brevi | Max 2 ore/giorno (fino a orario settimanale) | Tutto il personale scolastico | Retribuito con obbligo recupero | Da recuperare entro 60 giorni dal giorno di fruizione. |
| Legge 104/1992 | 3 giorni al mese (o 18 ore per ATA) | Lavoratori con disabilità o assistenti di familiari gravemente disabili | 100% retribuito | Coperti da contribuzione figurativa; richiede programmazione mensile laddove possibile. |
Come presentare la richiesta: i passaggi operativi
La presentazione delle istanze per fruire di ferie, permessi o congedi avviene per via telematica, nel rispetto del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
- Accesso allo sportello digitale dell'istituto: Ogni scuola mette a disposizione del proprio personale una piattaforma informatica (solitamente integrata nel Registro Elettronico o accessibile tramite portali gestionali dedicati alla segreteria digitale).
- Compilazione del modulo: Il dipendente seleziona la tipologia di permesso richiesta, specifica le date o le ore esatte di assenza e, ove richiesto dal contratto, allega le relative pezze giustificative o le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000).
- Inoltro e approvazione: L'istanza viene ricevuta dal protocollo dell'istituto e valutata dal Dirigente Scolastico (o dal DSGA per il personale ATA). Una volta adottato il provvedimento di concessione, la segreteria inserisce la causale nell'orario scolastico e sul portale dei servizi di pagamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le necessarie comunicazioni a NoiPA.
In caso di urgenza o improvvisa necessità per permessi per motivi personali, l'istanza va comunicata tempestivamente alla scuola via mail o telefono prima dell'inizio del servizio, per poi essere formalizzata a portale entro il rientro al lavoro.
Domande frequenti (FAQ)
1. Il Dirigente Scolastico può rifiutare una richiesta di permesso per motivi personali?
I permessi per motivi personali e familiari retribuiti (3 giorni all'anno) costituiscono un diritto soggettivo del dipendente. A differenza delle ferie durante l'attività didattica, la concessione dei 3 giorni di permesso non è condizionata alla presenza di sostituti né alla discrezionalità organizzativa della scuola. Il Dirigente Scolastico è tenuto ad prenderne atto, fermo restando il potere di verificare la regolarità formale della documentazione o dell'autocertificazione allegata.
2. I docenti precari con supplenza breve hanno diritto ai permessi retribuiti?
Per i supplenti temporanei (supplenze brevi o saltuarie), il CCNL garantisce la possibilità di fruire di permessi non retribuiti per motivi personali o familiari fino a un massimo di 6 giorni nell'anno scolastico, oltre ai permessi retribuiti per lutto, matrimonio e concorsi pro-rata. I 3 giorni di permesso personale interamente retribuiti sono invece riservati ai contratti annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
3. Come funziona il recupero dei permessi brevi non effettuato?
Se il dipendente fruisce di un permesso breve di 1 o 2 ore, la scuola individuerà le ore di recupero in base alle proprie esigenze didattiche o di servizio entro i due mesi successivi. Se il recupero non si perfeziona per indisponibilità o rifiuto del lavoratore, l'amministrazione procede alla trattenuta stipendiale commisurata al valore orario della prestazione non resa.
4. Le ferie non fruite possono essere pagate a fine contratto?
In base all'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 95/2012, il divieto di monetizzazione delle ferie si applica in generale a tutti i dipendenti pubblici. Tuttavia, per il personale docente a tempo determinato con contratto al 30 giugno, la liquidazione delle ferie non fruite avviene solo ed esclusivamente per i giorni che non si è potuto figurativamente fruire durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico.




