L'avvio ufficiale dell'anno scolastico 2026/2027 è ormai alle porte. Domani, martedì 1° settembre, rappresenta una data cruciale per migliaia di lavoratori della scuola italiana, chiamati a formalizzare il proprio rapporto di lavoro. Per fare chiarezza su una procedura che spesso genera dubbi e incertezze, il sindacato Anief ha diffuso una nota informativa dettagliata che specifica chi è strettamente tenuto a presentarsi fisicamente a scuola e chi, invece, può beneficiare di deroghe o rinvii.
La presa di servizio non è un semplice atto formale, ma il passaggio amministrativo indispensabile che perfeziona l'assunzione e determina l'inizio degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro. La mancata presentazione senza giustificato motivo, infatti, comporta la decadenza dalla nomina.
Chi deve fare la presa di servizio il 1° settembre
Secondo le indicazioni fornite dall'Anief, l'obbligo di presenza fisica presso la sede scolastica assegnata riguarda specifiche categorie di personale docente, educativo e ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo). Nello specifico, devono presentarsi a scuola:
- I neoimmessi in ruolo: tutti i docenti e i collaboratori/assistenti ATA che iniziano il loro percorso a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre 2026.
- I docenti e ATA trasferiti: coloro che hanno ottenuto un trasferimento di sede o una mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra) per il nuovo anno scolastico.
- Il personale in assegnazione provvisoria o utilizzazione: chi ha ottenuto una mobilità annuale in una scuola diversa da quella di titolarità.
- I supplenti con nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche: tutti i precari che hanno ricevuto un incarico con scadenza al 31 agosto 2027 o al 30 giugno 2027, sia da Graduatorie ad Esaurimento (GaE) che da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) o d'istituto.
- Chi rientra da un'assenza prolungata: il personale che nell'anno precedente si trovava in aspettativa, congedo straordinario, comando, distacco o in posizione di fuori ruolo, e che riprende il servizio attivo.
Chi è escluso dall'obbligo di presentazione
Non tutti i lavoratori della scuola devono recarsi in segreteria domani mattina. Come ricorda l'Anief, è escluso dall'obbligo di presa di servizio il personale che prosegue la propria attività nella stessa scuola dell'anno precedente, a condizione che non vi siano state modifiche nel proprio stato giuridico (ad esempio, il passaggio da un contratto a tempo determinato a uno a tempo indeterminato nella medesima sede richiede comunque una nuova presa di servizio).
Per questo personale, che gode della cosiddetta continuità di servizio, il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni e la presenza a scuola sarà regolata dal piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti o dalle disposizioni del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per il personale ATA.
Come funziona il differimento per motivi legittimi
Cosa succede se un lavoratore è impossibilitato a presentarsi a scuola il 1° settembre? La normativa scolastica e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) prevedono la possibilità di posticipare la presa di servizio in presenza di ostacoli oggettivi e documentabili.
Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'Anief, ha ricordato che "la presa di servizio può essere differita per cause previste dalla legge, come la malattia, l'infortunio, la maternità o altri gravi motivi personali documentati". In questi casi, l'interessato deve tempestivamente informare la scuola di destinazione e inviare la documentazione giustificativa (ad esempio, il certificato medico di malattia o il certificato di gravidanza).
A seconda della causa del differimento, cambiano gli effetti sul contratto:
| Causa del differimento | Effetto giuridico del contratto | Effetto economico (stipendio) |
|---|---|---|
| Maternità / Congedo obbligatorio | Decorre dal 1° settembre | Decorre dal 1° settembre (con indennità) |
| Malattia o infortunio | Decorre dal 1° settembre | Decorre dall'effettiva presa di servizio |
| Altri motivi personali autorizzati | Decorre dall'effettiva presa di servizio | Decorre dall'effettiva presa di servizio |
Nel caso di astensione obbligatoria per maternità, il rapporto di lavoro si perfeziona anche senza la presenza fisica del docente o dell'ATA a scuola, garantendo la piena validità del servizio sia ai fini giuridici che economici fin dal primo giorno del mese. Negli altri casi di differimento autorizzato (come la malattia), la decorrenza economica dello stipendio scatterà solo dal giorno dell'effettivo ingresso in classe o in ufficio.
Cosa fare adesso: i consigli pratici per domani
Per assicurare che la procedura si svolga senza intoppi, l'Anief consiglia al personale coinvolto di recarsi presso la segreteria dell'istituto assegnato munito di un documento di identità valido, del codice fiscale e delle coordinate bancarie (codice IBAN) per l'accredito dello stipendio, qualora si tratti di un nuovo contratto.
È inoltre opportuno verificare preventivamente sul sito istituzionale della scuola l'orario di apertura degli uffici di segreteria per la giornata del 1° settembre, che solitamente coincide con le prime ore della mattina per consentire il tempestivo inserimento dei dati a sistema. Per ulteriori dettagli e per consultare le guide operative complete, è possibile visitare il sito ufficiale dell'Anief.




