Con i primi bollettini pubblicati — li raccogliamo provincia per provincia in una pagina che aggiorniamo ogni giorno — migliaia di docenti si trovano davanti a una proposta di incarico e a poche ore per rispondere. È il momento in cui conviene sapere esattamente cosa comporta ogni risposta possibile, perché le conseguenze di un rifiuto non durano un anno: durano quanto le graduatorie.
Le regole stanno nell'articolo 15 dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, quella che governa le supplenze di quest'anno. Vale la pena leggerle prima di decidere, non dopo.
Le tre supplenze di cui parla l'ordinanza
Prima serve una distinzione, perché da lì dipende tutto il resto. L'ordinanza divide i contratti a tempo determinato in tre tipi: le supplenze annuali, sui posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre che restano tali fino al 31 agosto; le supplenze fino al termine delle attività didattiche, cioè al 30 giugno; e le supplenze temporanee per ogni altra necessità, quelle brevi.
Le prime due si assegnano da GAE e, in caso di esaurimento, da GPS. Le brevi si assegnano dalle graduatorie di istituto. È una differenza che conta, perché le sanzioni sono diverse a seconda della porta da cui è arrivata la proposta.
Se la proposta arriva da GPS o GAE
Qui la regola è la più severa dell'intero impianto. La rinuncia all'assegnazione della supplenza, oppure la mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall'ufficio, comporta la perdita della possibilità di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, sia da GAE sia da GPS. E se queste si esauriscono, la perdita si estende anche alle graduatorie di istituto.
Due dettagli fanno la differenza rispetto a come la si racconta di solito. Il primo: la perdita vale per tutte le classi di concorso e per tutti i posti di ogni grado di istruzione per cui si abbia titolo. Non si può rinunciare su una classe di concorso sperando in un'altra, e non ci si salva passando da un grado all'altro.
Il secondo, quello che sfugge quasi sempre: la sanzione dura per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie. Le GPS attuali valgono per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, quindi una rinuncia oggi si porta dietro anche l'anno prossimo. Non è una penalizzazione stagionale.
Se la proposta arriva da una graduatoria di istituto
Le supplenze brevi seguono regole più circoscritte. La rinuncia a una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, fa perdere la possibilità di ottenere supplenze da quella specifica graduatoria di istituto e limitatamente a quell'anno scolastico: per il medesimo insegnamento e per il relativo posto di sostegno dello stesso grado.
Chi rinuncia a una proposta su posto di sostegno, se è un docente specializzato, perde invece la possibilità di ottenere supplenze da quella graduatoria per quel posto di sostegno e per tutte le tipologie di posto o classi di concorso dello stesso grado.
C'è però una condizione che restringe parecchio il campo: la sanzione colpisce esclusivamente chi non abbia già accettato un'altra supplenza. Chi è già impegnato altrove non viene toccato.
Non rispondere non è una via d'uscita
È forse l'equivoco più diffuso, e l'ordinanza lo chiude in una riga: la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione, e la mancata risposta nei termini previsti a una qualsiasi proposta di contratto — purché la comunicazione della scuola risulti effettivamente arrivata al destinatario — equivalgono alla rinuncia esplicita.
Il silenzio, in altre parole, produce gli stessi effetti di un no scritto. Conviene rispondere sempre, anche per rifiutare.
L'abbandono del servizio è un'altra cosa
Va tenuto distinto dal caso precedente, perché è il più pesante. Chi abbandona il servizio dopo averlo iniziato perde la possibilità di ottenere supplenze di tutti e tre i tipi — comprese quindi le brevi — per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto di ogni grado, e anche qui per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.
L'unica finestra prevista dall'ordinanza
Esiste un caso in cui lasciare un incarico non produce alcuna sanzione, ed è scritto esplicitamente. Chi è in servizio su una supplenza temporanea breve ha facoltà di lasciarla per accettare una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. È il passaggio verso un contratto più lungo, ed è consentito.
L'ordinanza aggiunge una precisazione che vale la pena conoscere: chi non esercita questa facoltà, e sceglie di mantenere l'incarico breve che ha già, non subisce le sanzioni previste per la rinuncia. Restare dov'è non lo penalizza.
Prima di rispondere
Il termine per accettare o rinunciare, e il modo in cui va comunicata la risposta, non sono uguali dappertutto: li fissa l'ufficio scolastico provinciale nel bollettino o nel decreto che lo accompagna. È la prima cosa da cercare nel documento, prima ancora del proprio nome.




