Un docente di religione precario per 14 anni ha diritto al risarcimento del danno per l'abuso della reiterazione dei contratti a tempo determinato, calcolato in quattordici mensilità dell'ultima retribuzione, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. Lo ha stabilito il Tribunale di Monza con una sentenza pronunciata dalla giudice del lavoro Emilia Antenore, che torna a segnare un punto fermo nella tutela del personale scolastico esposto a supplenze sistematiche.
La pronuncia riguarda l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie ed evidenzia un principio fondamentale: l'eventualità che un docente precario venga successivamente immesso in ruolo tramite concorso non cancella l'abuso subito negli anni precedenti né fa venire meno il diritto a ottenere il ristoro economico del cosiddetto "danno comunitario".
I fatti: 14 anni di supplenze senza un concorso ordinario
La vicenda riguarda un docente che ha prestato servizio negli istituti della provincia di Monza e Brianza a partire dall'anno scolastico 2006/2007, vedendosi rinnovare l'incarico ogni mese di settembre. Una catena di contratti a termine che si è protratta per ben diciannove anni, fino al 2025.
Nell'esaminare la posizione lavorativa dell'insegnante, il giudice ha calcolato il superamento della soglia massima consentita dalla giurisprudenza: depurati i primi tre anni di servizio (36 mesi), l'illegittima reiterazione dei contratti a termine si è configurata a partire dall'anno scolastico 2009/2010 e fino al 2023/2024, determinando una durata dell'abuso pari a 14 annualità scolastiche.
Alla base di questa protratta situazione di precarietà c'è un blocco decennale delle procedure reclutative ordinarie. Dopo la prima procedura concorsuale indetta per la copertura dei posti vacanti negli anni scolastici compresi tra il 2004 e il 2007, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha infatti atteso circa vent'anni prima di pubblicare il concorso successivo, arrivato soltanto nel 2024. In questa prolungata assenza di bandi, le esigenze didattiche strutturali delle scuole sono state coperte in modo continuativo tramite supplenze annuali rinnovate a inizio di ogni anno scolastico.
I principi giuridici: cosa stabiliscono Cassazione e Corte UE
Nella motivazione della sentenza, il magistrato ha sottolineato come il ricorso sistematico e continuativo ai contratti a termine non sia stato impiegato per rispondere a esigenze temporanee o per assicurare la continuità didattica di breve periodo, bensì come strumento ordinario per evitare l'indizione dei concorsi. Questa condotta costituisce proprio il comportamento censurato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento è del resto consolidato dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, recependo i principi europei resi consultabili su Normattiva. In particolare, la giurisprudenza sancisce che si verifica abuso nell'utilizzo della contrattazione a termine quando:
- I rapporti di lavoro annuali a rinnovo automatico o privi di soluzione di continuità si protraggono per un periodo superiore a tre annualità scolastiche in mancanza dell'indizione dei concorsi triennali;
- L'impiego del docente avviene in modo discontinuo per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, qualora la durata complessiva dei contratti a termine superi comunque le tre annualità.
Un passaggio di rilievo della sentenza riguarda la portata dell'eventuale stabilizzazione: la Cassazione ha chiarito espressamente che l'assunzione a tempo indeterminato ottenuta successivamente tramite concorso non costituisce di per sé una misura ripristinatoria o un ristoro idoneo a cancellare il pregiudizio economico ed esistenziale accumulato durante le annualità di precariato illecito.
Cosa cambia per i docenti e come muoversi
La decisione del Tribunale monzese conferma un orientamento favorevole ai lavoratori della scuola che si trovano o si sono trovati in condizioni analoghe. La posizione speciale riservata dalla normativa al ruolo dei docenti di religione non esenta infatti l'amministrazione scolastica dal rispetto dei vincoli generali sull'abuso dei contratti a termine prescritti dall'ordinamento comunitario e nazionale.
Gli insegnanti precari che hanno maturato più di tre anni di servizio su posto vacante tramite contratti fino al 30 giugno o al 31 agosto possono verificare la propria posizione contributiva e contrattuale per valutare l'esistenza dei presupposti per un'azione risarcitoria. In particolare:
- Conteggio del servizio: occorre ricostruire lo storico dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- Verifica della soglia dei 36 mesi: il diritto al risarcimento del danno si matura al superamento del triennio di servizio svolto su supplenze annuali;
- Immissione in ruolo: l'eventualità di essere stati già stabilizzati o di partecipare alle recenti procedure concorsuali non preclude la richiesta di risarcimento per le annualità pregresse esposte ad abuso.




