Il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito per la condotta antisindacale attuata dalla dirigente scolastica dell'istituto d'istruzione superiore "Marie Curie – Piero Sraffa" di Milano. Con la sentenza emessa il 25 agosto 2026, la Sezione Lavoro ha accolto integralmente il ricorso presentato in modo congiunto dalle sigle sindacali FLC CGIL Milano, UIL Scuola RUA Milano e SNALS Confsal Milano, azzerando l'atto unilaterale firmato dalla presidenza e imponendo il ripristino immediato delle relazioni contrattuali d'istituto.

La pronuncia giudiziale segna un punto fermo sulle prerogative della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e delle organizzazioni territoriali nell'assegnazione delle risorse destinate al personale scolastico, chiarendo i confini dell'autonomia dirigenziale di fronte agli obblighi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

Anni di contrattazione bloccata e l'atto unilaterale del 19 marzo

La vicenda trae origine da una serie prolungata di tensioni negoziali all'interno dell'IIS Curie-Sraffa di Milano. Dal 2021 fino all'anno scolastico 2025/2026, la contrattazione integrativa d'istituto è rimasta bloccata sulla definizione dei criteri di ripartizione e impiego del fondo per la valorizzazione del personale.

Secondo quanto ricostruito dagli atti di causa e confermato dai sindacati, la dirigente scolastica, la dottoressa D'Amore, pur convocando formalmente i tavoli di confronto, ha mantenuto una posizione rigida nel merito delle trattative. A fronte del mancato accordo con la parte sindacale, la dirigenza ha scelto di scavalcare il confronto negoziale imponendo la propria linea attraverso determinazioni datoriali unilaterali, l'ultima delle quali adottata il 19 marzo 2026.

Di fronte all'impossibilità di proseguire la contrattazione d'istituto secondo le regole contrattuali, le organizzazioni territoriali di FLC CGIL, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal hanno presentato ricorso d'urgenza ai sensi dell'articolo 28 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), strumento normativo che punisce i comportamenti del datore di lavoro diretti a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale.

Le disposizioni del Giudice del Lavoro di Milano

La Giudice del Lavoro della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, dottoressa Eleonora Palmisani, ha valutato come illegittima la condotta tenuta dalla dirigenza dell'istituto milanese. Il dispositivo della decisione (P.Q.M.) ha stabilito misure dettagliate e vincolanti per l'amministrazione scolastica:

  • Cessazione del comportamento antisindacale: il Tribunale ha intimatole alla dirigente l'immediata interruzione di ogni condotta lesiva delle prerogative sindacali;
  • Annullamento degli atti unilaterali: è stata dichiarata l'illegittimità del provvedimento datoriale emesso il 19 marzo 2026;
  • Riapertura dei tavoli negoziali: è stata disposta la riapertura immediata della contrattazione integrativa d'istituto per la corretta ripartizione delle risorse contrattuali;
  • Condanna alle spese di lite: il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000,00 euro a favore del procuratore antistatario.

Cosa cambia per il personale della scuola: i principi della sentenza

La decisione redatta dal Tribunale milanese riafferma principi chiave per la gestione delle relazioni sindacali all'interno delle istituzioni scolastiche autonome:

Ambito negoziale Prassi contestata Principio stabilito dal Tribunale
Contrattazione d'istituto Adozione di atti unilaterali in assenza di accordo Obbligo di negoziazione secondo buona fede e correttezza
Autonomia dirigenziale Decisioni datoriali assunte in via esclusiva L'autonomia non supera i vincoli e le tutele del CCNL
Fondo valorizzazione Assegnazione delle risorse senza intesa con la RSU Criteri di distribuzione da definire al tavolo negoziale

Come sottolineato dalle rappresentanze territoriali dei lavoratori nella nota diffusa a margine del verdetto consultabile sul canale ufficiale della FLC CGIL Milano, la contrattazione collettiva integrativa non rappresenta un semplice adempimento formale, ma costituisce un vincolo preciso nell'organizzazione del lavoro scolastico. L'autonomia riconosciuta ai dirigenti dalla normativa vigente trova il suo confine invalicabile nel rispetto delle procedure negoziali e nei diritti di informazione e contrattazione garantiti alla RSU e ai sindacati firmatari del contratto nazionale.

A seguito del provvedimento del Tribunale, l'istituto milanese dovrà ora convocare formalmente le rappresentanze sindacali per riavviare il tavolo contrattuale sospeso e ripartire le risorse destinate al personale docente e ATA secondo le procedure negoziali previste dalla legge.