I permessi retribuiti previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992 consentono al personale scolastico — sia docente sia ATA, di ruolo o con contratto a tempo determinato — di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare con disabilità grave o per curare la propria condizione di disabilità. La disciplina applicata al comparto Istruzione unisce le norme statali di tutela alle specifiche previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore.

Comprendere il funzionamento di questi permessi, le modalità di fruizione oraria o giornaliera e l'iter corretto di presentazione dell'istanza al Dirigente Scolastico è fondamentale per garantire la continuità didattica e il rispetto dei diritti del lavoratore.

A chi spettano i permessi della Legge 104 a scuola

Il diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile retribuito spetta a due categorie principali di dipendenti della scuola:

  • Lavoratori con disabilità grave: il dipendente a cui sia stata riconosciuta un'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
  • Lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave: docenti o ATA che prestano assistenza continua a un parente o affine con Verbale di handicap grave (art. 3, comma 3).

Per quanto riguarda l'assistenza ai familiari, i soggetti riconducibili alla tutela comprendono:

  • Il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto;
  • I genitori (biologici, adottivi o affidatari);
  • I figli di qualsiasi età;
  • I parenti o affini entro il secondo grado (ad esempio nonni, nipoti, fratelli, suoceri).

La fruizione si estende ai parenti e affini di terzo grado (come zii o zii acquisiti) solo in presenza di condizioni specifiche verificate dalla norma: qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età, siano anch'essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, oppure siano deceduti o mancanti.

Novità normativa rilevante: A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 105/2022, è stato superato il principio del cosiddetto "referente unico". Ciò significa che più soggetti aventi diritto (ad esempio due fratelli insegnanti) possono richiedere di fruire alternativamente dei permessi per assistere lo stesso familiare disabile grave, ferma restando la soglia massima globale di 3 giorni mensili complessivi per l'assistito.

Giorni spettanti e modalità di fruizione: giornate e ore

Il beneficio fondamentale consiste in 3 giorni di permesso retribuito al mese, fruibili in modo continuativo o frazionato. Le modalità operative variano tuttavia in base al profilo professionale di appartenenza.

Fruizione per il personale ATA

Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca disciplina esplicitamente la possibilità per il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, DSGA) di frazionare i 3 giorni mensili in permessi orari. Nello specifico, la trasposizione oraria dei 3 giorni equivale a un monte ore massimo di 18 ore mensili per i dipendenti a tempo pieno (con orario lavorativo su 36 ore settimanali).

Fruizione per il personale docente

Per il personale docente di ogni ordine e grado, la fruizione dei permessi avviene di norma per giornate intere. L'organizzazione delle attività didattiche e la struttura della cattedra non prevedono una disciplina contrattuale generale per il frazionamento a ore dei giorni di Legge 104 per i docenti, salvo specifiche esigenze e regolamentazioni di istituto compatibili con la copertura delle classi.

Stipendio, ferie e tredicesima: quali effetti sui permessi?

Uno dei dubbi più frequenti riguarda l'impatto dei permessi della Legge 104 sulle competenze stipendiali e sull'anzianità di servizio. La legge e la giurisprudenza di riferimento garantiscono la piena tutela economica e previdenziale:

  • Retribuzione: i giorni e le ore usufruiti sono pienamente retribuiti e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
  • Ferie e festività soppresse: le giornate di permesso non riducono il monte di ferie spettanti annualmente.
  • Tredicesima mensilità: i permessi ex art. 33 della Legge 104/1992 non determinano alcuna trattenuta o incidenza sulla maturazione del rateo della tredicesima mensilità.
  • Anzianità di servizio: i periodi di permesso sono considerati a tutti gli effetti come servizio prestato per il calcolo del punteggio nelle graduatorie di mobilità, nelle graduatorie d'istituto (GPS/GI) e nel calcolo della progressione di carriera.

Come si presenta la domanda alla scuola

L'iter burocratico per attivare i permessi prevede passaggi precisi che coinvolgono l'istituzione scolastica di titolarità o di servizio.

1. Verifica dei requisiti sanitari

Il presupposto inderogabile è il possesso del Verbale della Commissione Medico-Legale ASL/INPS attestante lo stato di disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Il verbale recante l'art. 3, comma 1 (disabilità non grave) non dà diritto ai permessi mensili retribuiti.

2. Invio dell'istanza di autorizzazione

Il lavoratore deve inoltrare al Dirigente Scolastico della propria scuola di servizio una richiesta formale di fruizione dei permessi (solitamente tramite il portale di gestione documentale in uso nell'istituto, come Spaggiari, Argo o Nuvola, oppure via PEC/email istituzionale). Alla domanda vanno allegati:

  • Copia del Verbale INPS attestante l'art. 3 comma 3 della persona assistita o del dipendente;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di parentela/affinità e la prestazione di assistenza;
  • Eventuale autorizzazione emessa dall'INPS (qualora richiesta per le gestioni previdenziali di riferimento).

3. Decretazione di concessione

Verificata la regolarità della documentazione, il Dirigente Scolastico emette un provvedimento formale di concessione dei permessi, inoltrandolo alla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) e inserendolo nel fascicolo personale del dipendente.

La programmazione dei permessi e l'organizzazione scolastica

Per consentire alla scuola di organizzare la sostituzione del personale (supplenze brevi per i docenti o riorganizzazione dei turni per il personale ATA), il Dirigente Scolastico ha la facoltà di richiedere una programmazione mensile o periodica dei giorni di permesso.

La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 stabilisce che il dipendente è tenuto a comunicare le giornate di assenza con congruo anticipo (di norma all'inizio del mese o secondo il piano concordato), salvo i casi di urgente e comprovata necessità o di improvviso peggioramento delle condizioni di salute dell'assistito, nei quali la comunicazione può avvenire tempestivamente nella stessa giornata lavorativa.

Tabella riepilogativa: i permessi della Legge 104 in sintesi

Elemento Personale Docente Personale ATA
Spettanza mensile 3 giorni interamente retribuiti 3 giorni interamente retribuiti
Fruizione oraria Di norma a giornate intere Frazionabili a ore (fino a 18 ore/mese)
Incidenza su Ferie e 13ª Nessuna riduzione Nessuna riduzione
Validità ai fini dell'anzianità Validi al 100% per carriera e graduatorie Validi al 100% per carriera e graduatorie
Requisito necessario Verbale INPS Art. 3 comma 3 Verbale INPS Art. 3 comma 3
Programmazione Richiesta su base mensile/settimanale Richiesta su base mensile/settimanale

Domande frequenti (FAQ)

I permessi spettano anche ai docenti e ATA con contratto a tempo determinato?

Sì. Il diritto ai permessi di cui alla Legge 104/1992 spetta sia al personale di ruolo sia al personale precario con contratto a tempo determinato (annuale al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno, oltre alle supplenze brevi), proporzionatamente alla durata del contratto e all'orario di servizio.

Se durante il mese non fruisco dei 3 giorni, posso recuperarli nel mese successivo?

No. I 3 giorni di permesso spettano su base mensile e non sono cumulabili da un mese all'altro. Se non utilizzati entro il termine del mese di riferimento, i giorni non fruiti decadono e non possono essere computati nel mese successivo.

Cosa succede se il verbale della 104 è soggetto a revisione?

Qualora il Verbale dell'assistito contenga la dicitura di "rivedibilità" a una determinata scadenza, i diritti ai permessi proseguono di norma fino all'esito del nuovo accertamento sanitario, secondo quanto stabilito dall'articolo 25 del D.L. 90/2014, che garantisce la continuità dei benefici nelle more dell'iter di revisione INPS.

I permessi spettano anche in caso di ricovero a tempo pieno dell'assistito?

In linea generale, il ricovero a tempo pieno (h24) dell'assistito presso una struttura ospedalia o residenziale pubblica o privata interrompe il diritto ai permessi. Esistono tuttavia eccezioni riconosciute dall'INPS: quando la struttura sanitaria richieda formalmente la presenza continuativa del familiare per l'assistenza, oppure nei casi di stato vegetativo permanente o di patologia oncologica in fase terminale.

Per ulteriori approfondimenti e per verificare lo stato delle proprie pratiche assistenziali, è possibile consultare i servizi telematici del portale ufficiale INPS o rivolgersi agli uffici della propria istituzione scolastica.