I docenti e il personale ATA assunti con contratti di supplenza breve e saltuaria hanno diritto a ricevere la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), il Compenso Individuale Accessorio (CIA) e il bonus della Carta del Docente. A ricordarlo è il sindacato Anief, che ha avviato una campagna di ricorsi legali gratuiti per consentire al personale precario escluso di recuperare le somme mai erogate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito negli ultimi cinque anni.
La questione riguarda migliaia di lavoratori della scuola che ogni anno coprono le supplenze temporanee (malattie, maternità, brevi congedi) e che si vedono privati di indennità e strumenti di formazione garantiti invece ai colleghi di ruolo o con supplenza annuale. Una disparità di trattamento che la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea ha già più volte bocciato.
RPD e CIA: i diritti negati nei contratti temporanei
La Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio (CIA) sono voci stipendiali fisse che servono a valorizzare l'apporto professionale, rispettivamente, dei docenti e del personale ATA. Attualmente, il Ministero le corrisponde in modo automatico soltanto a chi ha un contratto a tempo indeterminato o una supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Chi svolge supplenze brevi e saltuarie, invece, trova queste voci azzerate nel proprio cedolino dello stipendio. Si tratta di una perdita economica mensile significativa:
- Per i docenti (RPD): circa 194,80 euro lordi in meno al mese.
- Per il personale ATA (CIA): circa 79,40 euro lordi in meno al mese (la cifra varia leggermente a seconda del profilo professionale).
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20015 del 2018, ha stabilito in modo definitivo che la RPD spetta a tutto il personale docente senza distinzione sulla durata del contratto, poiché l'attività d'insegnamento svolta è identica. Lo stesso principio si applica al CIA per gli assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici precari.
La Carta del Docente anche per i supplenti brevi
Un altro fronte caldo riguarda la Carta del Docente, il bonus da 500 euro all'anno destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale. La Legge 107/2015 (la cosiddetta "Buona Scuola") limita questo beneficio ai soli docenti di ruolo.
Dopo anni di battaglie legali, la giurisprudenza ha esteso il diritto ai supplenti annuali (fino al 31 agosto) e a quelli fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Tuttavia, i docenti con contratti brevi e saltuari continuano a essere esclusi dal sistema informatico ministeriale. Secondo l'Anief, questa esclusione viola l'Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, che vieta discriminazioni basate sulla durata del rapporto d'impiego.
"L'amministrazione scolastica continua a operare una doppia discriminazione nei confronti del personale con supplenza breve", spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'Anief, nel comunicato ufficiale dell'Anief. "Non si possono negare la formazione e il salario accessorio a chi svolge lo stesso identico lavoro dei colleghi di ruolo. Per questo motivo stiamo raccogliendo le adesioni per presentare ricorsi di massa dinanzi al Giudice del Lavoro".
Cosa si può recuperare e come fare domanda
I precari della scuola possono richiedere il recupero delle somme non percepite per tutti i contratti di supplenza breve sottoscritti negli ultimi 5 anni (termine di prescrizione per i crediti di lavoro). Sotto il profilo economico, le cifre complessive che un lavoratore può recuperare con un ricorso vinto sono rilevanti:
| Profilo | Voce spettante | Valore mensile/annuale | Stima recupero su 5 anni di precariato |
|---|---|---|---|
| Docente | Retribuzione Professionale Docenti (RPD) | ~ 194,80 € / mese | Fino a 9.000 € (in base ai mesi di servizio) |
| Docente | Carta del Docente | 500,00 € / anno | Fino a 2.500 € |
| Personale ATA | Compenso Individuale Accessorio (CIA) | ~ 79,40 € / mese | Fino a 3.800 € (in base ai mesi di servizio) |
Per poter aderire all'iniziativa legale promossa dal sindacato, i lavoratori interessati devono presentare la documentazione relativa ai servizi prestati negli ultimi cinque anni scolastici. I documenti principali da raccogliere sono:
- I contratti di supplenza breve e saltuaria firmati e protocollati.
- I cedolini dello stipendio relativi ai periodi di supplenza (scaricabili dal portale NoiPA), utili a dimostrare la mancata erogazione delle voci RPD o CIA.
- Lo storico dei servizi (estratto contributivo INPS o certificato di servizio rilasciato dalle scuole).
Il ricorso viene presentato tramite i legali del sindacato presso il Tribunale del Lavoro territorialmente competente. Considerato il consolidato orientamento dei giudici italiani, favorevole ai lavoratori precari, le probabilità di accoglimento delle domande e di successivo risarcimento economico rimangono molto elevate.