I lavoratori della scuola con supplenze brevi e saltuarie continuano a subire un trattamento retributivo e formativo penalizzante rispetto ai colleghi di ruolo o con incarichi annuali. Il sindacato Anief torna a denunciare l'esclusione di docenti e personale ATA supplenti brevi dall'accesso alla Carta del docente, alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e al Compenso Individuale Accessorio (CIA), invitando il personale penalizzato a presentare ricorso per ottenere il recupero delle somme non percepite.
Secondo la posizione espressa dal giovane sindacato guidato da Marcello Pacifico, il quadro normativo e contrattuale attuale genera una ingiustificata disparità di trattamento, nonostante la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia a più riprese confermato il principio di non discriminazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Cosa prevede la normativa e quali compensi vengono negati
Il nodo della questione riguarda tre distinte voci economiche e di aggiornamento professionale che non compaiono nel cedolino di chi stipula contratti di supplenza temporanea o per sostituzione del personale assente:
- Retribuzione Professionale Docenti (RPD): un assegno accessorio mensile spettante ai docenti di ruolo e ai supplenti con contratto annuale (al 31 agosto o al 30 giugno). Viene negato a chi effettua supplenze brevi, pur svolgendo le medesime funzioni didattiche e organizzative.
- Compenso Individuale Accessorio (CIA): l'equivalente della RPD destinato al personale ATA. Anche in questo caso, la voce viene riconosciuta solo ai contratti di lunga durata e negata ai supplenti temporanei.
- Carta del docente: il bonus da 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione professionale. Nonostante la svolta giurisprudenziale che ha esteso il diritto ai supplenti con incarico annuale fino al 30 giugno, la misura resta preclusa a chi svolge supplenze brevi e saltuarie.
Le pronunce giudiziarie e la posizione della Cassazione
A sostegno delle proprie tesi, l'organizzazione sindacale richiama diversi orientamenti della magistratura del lavoro. Per quanto riguarda la Retribuzione Professionale Docenti e il Compenso Individuale Accessorio, la Cassazione ha chiarito a più riprese che l'assegno accessorio ha natura retributiva fissa e generale, legata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale e non alla durata del contratto.
Di conseguenza, escludere dal pagamento dei compensi accessori chi presta servizio con contratti di pochi giorni o settimane integra un contrasto con la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE), che vieta trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a termine non giustificati da ragioni oggettive.
In merito alla Carta del docente, il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno già evidenziato come la formazione e l'aggiornamento rappresentino un diritto-dovere di tutto il personale docente, senza distinzione di tipologia contrattuale.
Come funzionano i ricorsi per il recupero degli arretrati
Di fronte al persistere del blocco amministrativo, l'Anief ha promosso una campagna straordinaria di ricorsi al Giudice del Lavoro su scala nazionale. L'obiettivo delle azioni legali è triplice:
- Ottenere il riconoscimento retroattivo della RPD e del CIA per tutti i mesi o giorni di supplenza breve prestati negli ultimi cinque anni.
- Riconoscere l'attribuzione dell'importo corrispettivo della Carta del docente per ogni anno scolastico svolto con contratti temporanei.
- Ottenere la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme maturate e non erogate.
"Un'amministrazione che differenzia il valore del lavoro in base alla durata del contratto compie una violazione palese dei diritti fondamentali dei lavoratori", ribadisce il sindacato in una nota, sottolineando il costante incremento di decisioni favorevoli da parte dei tribunali territoriali del lavoro.
Cosa fare e quali documenti conservare
Per presentare ricorso ed evitare la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro, i supplenti interessati devono raccogliere la documentazione attestante il servizio prestato nell'ultimo quinquennio.
In particolare, per l'istruzione della pratica presso i legali convenzionati o l'organizzazione sindacale è necessario disporre di:
- Contratti individuali di lavoro inerenti le supplenze brevi e saltuarie svolte negli ultimi 5 anni scolastici.
- Istruzioni operative e cedolini dello stipendio emessi dal portale NoiPA relativi ai periodi lavorati.
- Certificato di servizio aggiornato emesso dalla scuola o estratto conto contributivo dell'INPS.
Gli interessati possono richiedere maggiori dettagli sulle procedure operative e verificare i requisiti di adesione direttamente tramite la piattaforma ufficiale di Anief.
Il documento ufficiale: il provvedimento sul sito anief.org.