I permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992 rappresentano una tutela fondamentale per i lavoratori della scuola disabili o che prestano assistenza a familiari con disabilità grave. All'interno del comparto istruzione, la fruizione di questi giorni di congedo segue regole precise stabilite dalla normativa nazionale e integrate dalla contrattazione collettiva di settore.
In questa guida analizziamo nel dettaglio a chi spettano i tre giorni di permesso mensile, come differiscono le modalità di fruizione tra personale docente e personale ATA, quali documenti presentare al Dirigente Scolastico e l'impatto di questi riposi su stipendio, ferie e carriera.
A chi spettano i permessi della Legge 104 a scuola
I permessi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 spettano a due categorie principali di lavoratori del comparto scuola, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato (supplenti annuali, fino al termine delle attività didattiche o per supplenze brevi):
- Dipendenti con disabilità grave: lavoratori ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
- Caregiver familiari: dipendenti che assistono un familiare con disabilità grave (art. 3, comma 3).
Per quanto riguarda l'assistenza a un familiare, la legge individua con precisione il perimetro dei parenti e affini per cui è possibile richiedere il beneficio:
- Coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto;
- Genitori (anche adottivi o affidatari);
- Figli;
- Parenti o affini entro il secondo grado (es. fratelli, sorelle, nonni, suoceri);
- Parenti o affini entro il terzo grado (es. zii, nipoti), esclusivamente qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni di età, siano anch'essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, oppure siano deceduti o mancanti.
Un passaggio fondamentale introdotto dal Decreto Legislativo n. 105/2022 riguarda il superamento della figura del cosiddetto "referente unico dell'assistenza". Oggigiorno, più soggetti aventi diritto (ad esempio due fratelli dipendenti scolastici) possono alternarsi nella fruizione dei permessi per assistere lo stesso familiare con disabilità grave, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese per l'assistito.
Quanti giorni spettano e come si fruiscono: docenti vs ATA
Il beneficio base consiste in 3 giorni di permesso retribuito al mese. Tuttavia, le modalità pratiche di utilizzo differiscono in base al profilo professionale del dipendente scolastico, in ragione delle diverse organizzazioni del lavoro stabilite dal CCNL di comparto.
1. Personale Docente ed Educativo
I docenti possono fruire dei permessi della Legge 104 prioritariamente a giornate intere. La normativa di settore e l'orientamento ministeriale non prevedono di norma la frazionabilità ad ore dei tre giorni mensili per il personale docente, in quanto l'orario di insegnamento è strutturato su base settimanale e legato alla continuità didattica delle classi.
Qualora un docente necessiti di assentarsi per una frazione della giornata (ad esempio per accompagnare il familiare a una visita specialistica), lo strumento ordinario previsto dal contratto resta il permesso breve soggetto a recupero o il permesso per motivi personali, riservando i permessi 104 alla copertura della giornata intera di servizio.
2. Personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario)
Per il personale ATA, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro recepisce esplicitamente la possibilità di frazionare i permessi mensili in ore. Il limite massimo mensile di ore fruibili viene calcolato sulla base dell'orario lavorativo settimanale (di norma 18 ore mensili per un orario a tempo pieno di 36 ore settimanali).
Il dipendente ATA può quindi scegliere, di mese in mese, se usufruire dei permessi:
- In 3 giornate intere di lavoro;
- In modalità oraria, nel limite del monte ore previsto dal contratto collettivo;
- In modalità mista (combinando giornate intere e frazioni orarie).
La programmazione dei permessi e il preavviso alla scuola
Per garantire la continuità del servizio scolastico e consentire alla dirigenza di organizzare tempestivamente le sostituzioni, il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente il calendario delle proprie assenze.
Come confermato dalle circolari applicative dell'ARAN e dell'INPS, la scuola richiedere al lavoratore una programmazione mensile o quindicinale dei permessi, da presentare all'inizio del mese o con un congruo anticipo (solitamente entro i primi giorni del mese di riferimento).
Salvo casi di documentata urgenza o improvviso aggravamento delle condizioni di salute dell'assistito, il dipendente ha l'obbligo di rispettare il piano di fruizione concordato con l'amministrazione scolastica.
Come fare domanda al Dirigente Scolastico: la procedura
La richiesta di fruizione dei permessi ex Legge 104/1992 deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità o di servizio. La procedura si articola nei seguenti passaggi:
- Ottenimento del verbale di invalidità: occorre essere in possesso del verbale rilasciato dalla Commissione Medica ASL/INPS attestante lo stato di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. In caso di attesa del verbale definitivo, dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda è possibile presentare un certificato provvisorio rilasciato da un medico specialista della struttura pubblica.
- Compilazione della richiesta formale: si presenta alla segreteria scolastica il modulo di domanda fornito dalla scuola o reperibile nei portali gestionali. Nella domanda occorre dichiarare i dati personali, il legame di parentela con il disabile e l'indirizzo presso cui viene prestata l'assistenza.
- Dichiarazioni sostitutive di certificazione: il richiedente deve allegare una dichiarazione in cui attesta sotto la propria responsabilità che la persona assistita non è ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o residenziali pubbliche o private che assicurino assistenza medica continuativa (fatte salve le eccezioni previste dalla legge, come le uscite per visite o terapie).
- Emanazione del decreto dirigenziale: il Dirigente Scolastico, verificata la regolarità della documentazione, emette formale decreto di concessione dei permessi, notificandolo all'interessato e alla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) competente per la gestione del ruolino stipendiale NoiPA.
Impatto su stipendio, ferie, tredicesima e pensione
I permessi fruiti ai sensi della Legge 104/1992 beneficiano di una tutela rinforzata dal punto di vista retributivo e previdenziale:
- Stipendio: le giornate o le ore di permesso sono interamente retribuite. Non viene applicata alcuna trattenuta sullo stipendio base né sulle indennità fisse.
- Ferie e festività soppresse: le assenze per i permessi 104 non riducono le ferie spettanti al dipendente né la maturazione delle festività soppresse.
- Tredicesima mensilità: i giorni di permesso 104 sono considerati a tutti gli effetti come servizio prestato e non comportano decurtazioni sulla tredicesima mensilità.
- Anzianità di servizio e pensione: il periodo fruito è coperto da contribuzione figurativa ed è valido a tutti i fini della progressione di carriera, della maturazione dell'anzianità di servizio e del calcolo del trattamento di quiescenza.
Sintesi delle regole sui permessi Legge 104 a scuola
Nella tabella seguente riassumiamo le caratteristiche principali della misura per il personale docente e ATA.
| Aspetto | Personale Docente | Personale ATA |
|---|---|---|
| Requisito principale | Riconoscimento art. 3 c. 3 L. 104/92 (personale o familiare) | Riconoscimento art. 3 c. 3 L. 104/92 (personale o familiare) |
| Quantità mensile | 3 giorni al mese | 3 giorni al mese o orario equivalente |
| Fruizione oraria | Di norma non prevista (solo giornate intere) | Consentita fino a 18 ore/mese (su 36 ore settimanali) |
| Programmazione | Piano mensile comunicato alla scuola | Piano mensile comunicato alla scuola |
| Retribuzione e Ferie | Retribuzione al 100%, nessun taglio a ferie o 13a | Retribuzione al 100%, nessun taglio a ferie o 13a |
| Cumulo di più permessi | Ammesso se si assistono più familiari disabili gravi | Ammesso se si assistono più familiari disabili gravi |
Esempi pratici di applicazione a scuola
Per comprendere meglio il funzionamento pratico della norma, vediamo tre casistiche frequenti nell'ambiente scolastico:
Esempio 1: Collaboratore scolastico a tempo determinato (supplente)
Un collaboratore scolastico con contratto di supplenza fino al 30 giugno assiste la madre con handicap grave. Ha diritto ai 3 giorni mensili di permesso retribuito esattamente come il personale di ruolo. Può concordare con la segreteria la fruizione di 2 giorni interi e di 6 ore frazionate nel corso del mese, mantenendo il pieno diritto alla retribuzione e alla maturazione del punteggio di servizio.
Esempio 2: Docente della scuola secondaria con due familiari disabili
Una docente assiste sia il coniuge sia un figlio disabile grave (entrambi con verbale art. 3 c. 3). La normativa consente di cumulare i benefici: la docente può richiedere fino a 6 giorni di permesso al mese (3 per ciascun familiare), a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza e che l'esigenza sia documentata.
Esempio 3: Alternanza tra due fratelli insegnanti
Due fratelli, entrambi docenti in scuole diverse, assistono l'anziano genitore affetto da patologia grave. Grazie alle novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022, non è più necessario nominare un "referente unico": i due fratelli possono presentare domanda nelle rispettive scuole ed alternarsi nella fruizione dei 3 giorni mensili complessivi spettanti per l'assistenza al padre.
Domande frequenti (FAQ)
1. I permessi non usufruiti in un mese si possono recuperare nel mese successivo?
No. I permessi previsti dalla Legge 104 devono essere fruiti all'interno del mese di competenza. Se per qualsiasi motivo i 3 giorni non vengono utilizzati entro la fine del mese solare, la quota non goduta decade e non può essere sommata ai permessi del mese successivo.
2. Il Dirigente Scolastico può negare o modificare le date richieste per i permessi?
Il permesso ex Legge 104 è un diritto soggettivo del lavoratore. Il Dirigente Scolastico non ha il potere discrezionale di negare il permesso se sussistono i requisiti di legge. Può tuttavia chiedere una rimodulazione delle date in presenza di eccezionali e indifferibili esigenze organizzative della scuola, oppure pretendere il rispetto della programmazione mensile concordata, salvo comprovate urgenze impreviste.
3. Durante il giorno di permesso 104 è possibile allontanarsi dal domicilio dell'assistito?
Il permesso è finalizzato all'assistenza diretta o indiretta del familiare disabile. La giurisprudenza ha chiarito che l'assistenza non richiede la compresenza continua h24 nella stessa stanza, ma l'attività svolta durante le ore di permesso deve comunque essere coerente con i bisogni del disabile (es. disbrigo pratiche, acquisto farmaci, prenotazione visite). Usare il permesso per scopi personali estranei all'assistenza costituisce abuso del diritto e può comportare sanzioni disciplinari e conseguenze penali.
4. I permessi della Legge 104 spettano anche durante il periodo di prova?
Sì, il personale docente e ATA immesso in ruolo o in anno di prova ha pieno diritto a fruire dei permessi previsti dalla norma. I giorni di permesso 104 retribuiti contano come servizio effettivamente prestato e non prolungano la durata del periodo di prova.
Per ulteriori chiarimenti o per accedere alle guide ufficiali sulla disabilità e i congedi, è possibile consultare la sezione dedicata sul portale dell'INPS o il sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.




