Il personale docente e ATA che si appresta a entrare in ruolo dal prossimo 1° settembre 2026 ha la possibilità di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale contestualmente alla presa di servizio. Questa opzione, particolarmente attesa da chi è stato assegnato a sedi distanti dalla propria residenza o ha esigenze di conciliazione vita-lavoro, è regolata da precise disposizioni ministeriali che garantiscono la flessibilità dell'orario pur nel rispetto dei contingenti organici.
Con la conclusione delle operazioni di immissione in ruolo e l'avvio della "mini-call veloce" previsto tra il 15 e il 19 agosto, molti neoassunti si interrogano sulle modalità pratiche per ottenere il part-time e sulle conseguenze che tale scelta comporta, specialmente per quanto riguarda il superamento dell'anno di formazione e prova.
Quando e come presentare la domanda
Secondo le indicazioni fornite dalle recenti circolari applicative e confermate dall'analisi della FLP Scuola, il docente o il collaboratore scolastico/amministrativo immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2026 può produrre domanda di part-time il giorno stesso della presa di servizio, che quest'anno cade di martedì 1° settembre.
Tuttavia, per agevolare l'organizzazione scolastica e permettere al Dirigente Scolastico di predisporre correttamente i contratti, è consigliabile manifestare l'intenzione di richiedere il regime a orario ridotto anche in anticipo, contattando la segreteria della scuola di assegnazione non appena si è in possesso del provvedimento di nomina. La richiesta formale deve essere presentata al Dirigente della scuola assegnata, il quale procederà alla stipula del contratto individuale.
Il fondamento normativo di questa possibilità risiede nell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 136 del 10 luglio 2026. Al punto B11 del predetto allegato viene esplicitamente richiamato l'articolo 39 del CCNL di comparto, specificando che è possibile stipulare contratti in regime di part-time nel rispetto dei contingenti fissati dall'Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997.
Requisiti e limiti: il tetto del 25%
Nonostante la richiesta di part-time sia un diritto del lavoratore, la sua concessione non è automatica ma subordinata alla disponibilità di posti entro il limite del 25% della dotazione organica complessiva del personale docente a livello provinciale. Per il personale ATA, i criteri seguono parametri analoghi basati sugli organici di istituto e provinciali.
Il Dirigente Scolastico, nel valutare l'istanza, deve tenere conto della compatibilità dell'orario richiesto con l'organizzazione didattica. Esistono inoltre delle precedenze stabilite dalla norma per la concessione del part-time, che riguardano prioritariamente:
- Personale con disabilità o affetto da gravi patologie oncologiche o cronico-degenerative;
- Necessità di assistenza a familiari conviventi con totale e permanente inabilità lavorativa (Legge 104/92);
- Genitori con figli di età inferiore ai tre anni;
- Personale che debba assistere familiari entro il primo grado in particolari condizioni di salute.
In assenza di situazioni di precedenza, la domanda può essere presentata senza necessità di motivazioni specifiche, fermo restando che la durata minima del contratto part-time deve essere di due anni scolastici.
L'articolazione dell'orario e la retribuzione
Il part-time può essere di tre tipologie: orizzontale (riduzione di orario ogni giorno), verticale (servizio solo in alcuni giorni della settimana o periodi del mese) o misto. Di norma, la prestazione lavorativa non può essere inferiore al 50% dell'orario pieno (ad esempio, 9 ore settimanali per i docenti della scuola secondaria, 11 o 12 per la primaria).
La retribuzione e il trattamento previdenziale vengono proporzionati all'effettiva prestazione lavorativa svolta. Una volta sottoscritto, il contratto viene trasmesso dal Dirigente Scolastico all'Ufficio Scolastico Territoriale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la convalida definitiva.
Effetti sull'anno di prova per i docenti
Uno dei dubbi più frequenti riguarda la validità dell'anno di prova in regime di part-time. La normativa vigente prevede che per i docenti con contratto a orario ridotto, i requisiti temporali per il superamento del periodo di formazione e prova siano ridotti in proporzione.
Nello specifico, i parametri standard richiedono:
- 180 giorni di servizio effettivamente prestato;
- di cui almeno 120 giorni di attività didattica.
Se un docente viene assunto con un part-time al 50%, questi limiti vengono dimezzati (rispettivamente 90 giorni di servizio e 60 di attività didattica). Resta però fermo l'obbligo di svolgere integralmente tutte le altre attività connesse al percorso di formazione, come i laboratori formativi, il peer-to-peer e la redazione del portfolio professionale sulla piattaforma INDIRE, che non subiscono riduzioni in base all'orario di servizio.
Cosa fare adesso
I neoimmessi in ruolo che intendono avvalersi di questa opzione devono:
- Verificare presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di riferimento se i contingenti provinciali del 25% non siano già stati saturati dalle domande presentate entro i termini ordinari (solitamente fissati a marzo per il personale già in servizio).
- Predisporre la domanda formale citando il DM 136/2026 e l'art. 39 del CCNL.
- Presentarsi il 1° settembre presso la sede assegnata per la presa di servizio e consegnare contestualmente la richiesta al protocollo della scuola.
Si ricorda che il Dirigente Scolastico non può rifiutare la richiesta per motivi generici, ma può modularne l'articolazione oraria per garantire la continuità didattica e il regolare funzionamento delle lezioni.
Il documento ufficiale: il provvedimento sul sito flpscuolafoggia.it.