I docenti di sostegno che aspirano al passaggio su posto comune seguono con attenzione l'evoluzione della giurisprudenza. Una recente ordinanza del Tribunale del Lavoro di Pesaro (ordinanza n. 127/2024, depositata il 20 febbraio 2024) si è espressa su un principio dibattuto: ai fini del compimento del quinquennio d'obbligo sul sostegno, dovrebbe essere conteggiato anche il servizio svolto a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo.

Tuttavia, va sottolineato che la giurisprudenza di merito in materia è attualmente altalenante e la norma contrattuale e legislativa, basata sul D.Lgs. 297/1994 e confermata dal D.L. 123/2019, resta estremamente rigida nel mantenere il vincolo quinquennale a partire dalla conferma in ruolo. Secondo il CCNI Mobilità vigente, infatti, il vincolo quinquennale su posto di sostegno scatta dall'anno scolastico di immissione in ruolo e non comprende per via amministrativa il pre-ruolo; ciò rende il ricorso giurisdizionale il solo canale per tentare il riconoscimento del servizio pregresso, una strada che resta comunque incerta a causa degli orientamenti difformi tra i vari tribunali.

Il caso: il riconoscimento del servizio pre-ruolo

La vicenda nasce dal ricorso di un docente che chiedeva il riconoscimento degli anni di supplenza svolti su posto di sostegno per raggiungere la soglia dei cinque anni necessari a presentare domanda di mobilità verso il posto comune. Secondo l'attuale normativa ministeriale, il "contatore" dei cinque anni parte solitamente solo dall'immissione in ruolo, ignorando di fatto il lavoro svolto precedentemente con contratti a termine.

Il Tribunale di Pesaro, accogliendo le tesi del ricorrente, ha invece sottolineato come non vi sia alcuna ragione oggettiva per discriminare il servizio pre-ruolo rispetto a quello di ruolo. Se un docente ha prestato servizio su sostegno per tre anni come supplente e per due anni come titolare, avrebbe di fatto maturato i cinque anni di esperienza specifica richiesti dalla legge per garantire la continuità didattica e la specializzazione nel settore.

Perché il vincolo quinquennale viene contestato

Il vincolo di permanenza quinquennale sui posti di sostegno è disciplinato dal Testo Unico della Scuola (D.Lgs. 297/1994) e ripreso dai successivi contratti sulla mobilità. L'obiettivo dichiarato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) è quello di assicurare agli studenti con disabilità una stabilità dei docenti assegnati.

Tuttavia, parte della giurisprudenza sta provando a scardinare questa interpretazione rigida, basandosi sulla Direttiva Europea 1999/70/CE, che vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Negare il computo del pre-ruolo significherebbe, secondo alcuni giudici, svalutare l'esperienza professionale acquisita dai precari, creando una disparità di trattamento ingiustificata.

Cosa cambia per i trasferimenti e i passaggi di ruolo

È inoltre necessario distinguere tra mobilità territoriale, ovvero il trasferimento su posto comune nello stesso grado di istruzione, e mobilità professionale (passaggio di ruolo), che seguono requisiti di abilitazione distinti oltre al vincolo di permanenza. In questo contesto, va ricordato che per il passaggio da posto di sostegno a posto comune è tassativo il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità sullo specifico posto o classe di concorso richiesta: si tratta di un requisito fondamentale e distinto rispetto al solo vincolo temporale dei cinque anni. Se l'orientamento favorevole al pre-ruolo dovesse consolidarsi o essere recepito in sede di rinnovo contrattuale, l'impatto sulla mobilità dei docenti sarebbe massiccio. Ecco i punti chiave emersi dalla sentenza di Pesaro:

  • Computo totale: Tutti gli anni di servizio prestati su posto di sostegno, purché con il possesso del titolo di specializzazione, devono essere sommati.
  • Accesso anticipato alla mobilità: Molti docenti potrebbero presentare domanda di trasferimento su posto comune già dopo uno o due anni dall'immissione in ruolo, se hanno un passato da precari su sostegno.
  • Continuità didattica: La sentenza chiarisce che la "competenza" acquisita sul campo non dipende dallo stato giuridico del contratto (fisso o precario), ma dall'effettivo svolgimento delle mansioni.
"La distinzione tra servizio di ruolo e pre-ruolo, ai fini del vincolo quinquennale, appare priva di una base logica e giuridica solida, specialmente laddowe il servizio sia stato prestato con il medesimo titolo di specializzazione."

Cosa devono fare i docenti interessati

Nonostante la pronuncia favorevole del Tribunale di Pesaro, è bene ricordare che l'amministrazione scolastica continua ad applicare le regole del CCNI vigente, che non prevede il computo automatico del pre-ruolo. Ciò significa che, al momento, l'unico modo per veder riconosciuto questo diritto è la via del ricorso giurisdizionale, pur con le incertezze legate ai diversi orientamenti dei giudici.

Gli insegnanti che si trovano in questa situazione — ovvero che hanno maturato complessivamente cinque anni su sostegno tra pre-ruolo e ruolo — possono valutare le seguenti azioni:

  1. Verificare accuratamente i propri stati di servizio, recuperando i contratti a tempo determinato svolti su posti di sostegno.
  2. Monitorare le prossime finestre per la mobilità (solitamente previste tra marzo e aprile) per verificare se ci saranno aperture nel nuovo contratto integrativo, sebbene al momento il quadro normativo resti fermo.
  3. Consultare i legali o le sedi sindacali di riferimento per valutare un'azione legale individuale o collettiva, citando i precedenti giurisprudenziali come quello di Pesaro o le sentenze della Corte di Giustizia Europea.

Per il futuro, la pressione per una revisione delle norme sulla mobilità potrebbe crescere. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito dovrà valutare se tenere conto di queste sentenze per evitare un contenzioso seriale che rischierebbe di intasare i tribunali e creare incertezza negli organici delle scuole.

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