Il personale ATA — assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e tutte le figure del profilo — ha diritto al congedo parentale fino al compimento dei 14 anni del figlio, con una durata complessiva indennizzabile di nove mesi. Il trattamento economico prevede un primo mese retribuito al 100% grazie alle tutele del CCNL Scuola, mentre i mesi successivi vengono pagati all'80% o al 30% a seconda dell'età del bambino e della data in cui si è concluso il periodo di maternità o paternità obbligatoria.
Le medesime regole valgono anche per i docenti e si applicano nei casi di adozione e affidamento. Di seguito analizziamo nel dettaglio quanti giorni spettano, come cambia lo stipendio e quali sono le novità relative ai permessi per la malattia del figlio.
I limiti di età e la durata massima del congedo
Dal 1° gennaio 2026 il limite di età entro il quale i genitori possono fruire del congedo parentale è salito a 14 anni (in precedenza la soglia era fissata a 12 anni). La stessa estensione riguarda l'adozione, l'affidamento e la richiesta di prolungamento del congedo parentale, fermo restando il limite massimo di tre anni per ciascun minore nei casi previsti dalla legge.
In termini di durata e indennizzo:
- I mesi indennizzabili complessivi tra i due genitori sono nove.
- Oltre il nono mese, l'assenza può estendersi fino al decimo o undicesimo mese prima del compimento dei 14 anni del figlio, ma l'eventuale indennizzo è subordinato a precisi limiti di reddito individuale. Se il reddito supera la soglia prevista, il lavoratore conserva il diritto di assentarsi ma senza percepire retribuzione.
Quanto viene pagato il congedo parentale ATA
Il calcolo dello stipendio spettante durante i mesi di congedo parentale dipende in modo vincolante dalla data di conclusione del congedo di maternità o paternità obbligatoria. Per questa ragione, la circolare esplicativa diffusa dalla UIL Scuola RUA evidenzia la necessità che le segreterie scolastiche verifichino con esattezza il profilo storico del dipendente.
Le situazioni retributive si articolano in tre casistiche, a seconda dell'anno in cui si è chiuso il congedo obbligatorio:
1. Maternità conclusa dopo il 31 dicembre 2024
Per i dipendenti il cui periodo obbligatorio si è concluso a partire dal 1° gennaio 2025 (regime a regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2025), la retribuzione dei nove mesi è così distribuita:
- Primo mese (30 giorni): pagato al 100% della retribuzione fino ai 14 anni di età del figlio. Si tratta della clausola di maggior favore prevista dal contratto collettivo della scuola.
- Successivi 2 mesi: indennizzati all'80% della retribuzione, ma solo se fruiti entro il compimento dei 6 anni del bambino. Se questi due mesi vengono utilizzati tra i 7 e i 14 anni del figlio, l'indennità scende al 30%. Non spettano tre mesi all'80%, poiché il primo mese beneficia già della retribuzione intera prevista dal CCNL.
- I restanti 6 mesi: indennizzati al 30% della retribuzione fino ai 14 anni del minore.
2. Maternità conclusa nel 2024 (tra il 1° gennaio e il 31 dicembre)
Chi ha concluso il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2024 ricade nella disciplina della Legge di Bilancio 2024, confermata dalla Legge di Bilancio 2025:
- Primo mese (30 giorni): retribuzione al 100% fino ai 14 anni (CCNL Scuola).
- Un mese all'80% (se non già fruito nel 2024 o nel 2025), solo se utilizzato entro i 6 anni del bambino: se viene fruito tra i 7 e i 14 anni la retribuzione scende al 30%.
- I restanti 7 mesi: retribuzione al 30% fino ai 14 anni.
È un diritto a regime: può essere fruito anche negli anni successivi, purché spettante in base alla data di conclusione del congedo di maternità o paternità.
3. Maternità conclusa entro il 31 dicembre 2023
Per i casi in cui il periodo di congedo di maternità o paternità obbligatoria si sia concluso entro il 31 dicembre 2023, la disciplina applicabile prevede:
- Primo mese (30 giorni): retribuito al 100% fino ai 14 anni del bambino (CCNL Scuola).
- Restanti 8 mesi: indennizzati al 30% della retribuzione fino ai 14 anni.
Il vantaggio del CCNL Scuola: il primo mese al 100%
Nel pubblico impiego scolastico la tutela genitoriale gode di una condizione più favorevole rispetto al settore privato. L'articolo del contratto collettivo di categoria garantisce infatti che i primi 30 giorni di congedo parentale siano coperti interamente dallo stipendio al 100% senza causare decurtazioni per i primi 30 giorni fruiti entro i limiti di età del minore.
Permessi per malattia del figlio: cosa cambia
Insieme alla disciplina del congedo parentale, occorre distinguere le regole che disciplinano l'assenza dal servizio in caso di malattia del figlio:
| Età del figlio | Giorni spettanti per ciascun genitore | Trattamento economico e utilità |
|---|---|---|
| Da 0 a 3 anni (fino al 3° compleanno) | Senza limiti di giorni nell'anno di vita del bambino | I primi 30 giorni per ogni anno di vita sono retribuiti al 100% (CCNL Scuola). |
| Da 3 a 14 anni | 10 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore | Non retribuiti. Per il personale precario (tempo determinato) contano come servizio effettivo per le graduatorie. |
Nel calcolo dei 10 giorni lavorativi per malattia del figlio dai 3 ai 14 anni (fruibili in misura di 10 giorni per la madre e 10 giorni per il padre per ciascun figlio), vengono conteggiate esclusivamente le giornate di effettivo lavoro, senza includere i giorni festivi compresi all'interno del periodo di assenza.
Per i dipendenti a tempo determinato (supplenti ATA), queste assenze non retribuite conservano un valore rilevante: la normativa stabilisce infatti che i 10 giorni di permesso per malattia del figlio, purché coperti da regolare contratto di lavoro, sono considerati servizio effettivo, utile ai fini della valutazione del servizio nelle graduatorie per le supplenze.
Cosa fare prima di presentare la domanda
Trattandosi di un calcolo che incide direttamente sull'importo dello stipendio, chi intende richiedere il congedo parentale deve verificare preventivamente con l'ufficio di segreteria della propria scuola la data di chiusura della maternità o paternità obbligatoria e il riepilogo delle giornate già fruite negli anni precedenti.
Per le istanze operative di congedo parentale e permessi retribuiti resta valido il riferimento al Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni).




