I permessi retribuiti previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 rappresentano una delle tutele fondamentali per i lavoratori del comparto istruzione e ricerca. Applicabili sia al personale docente sia al personale ATA — con contratto a tempo indeterminato o determinato —, consentono di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare con disabilità grave o per le necessità legate alla propria disabilità, mantenendo la retribuzione e la copertura contributiva.
In questa guida analizziamo nel dettaglio a chi spettano le agevolazioni, quali sono i requisiti di gravità stabiliti dalle commissioni mediche, le modalità di fruizione giornaliera ed oraria definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), le novità introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 e il procedimento corretto per presentare la richiesta al Dirigente Scolastico.
Chi ha diritto ai permessi della Legge 104 a scuola
I permessi retribuiti spettano a due categorie principali di dipendenti della scuola:
- Lavoratori con disabilità grave: i dipendenti ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992;
- Lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave: docenti ed ATA che prestano assistenza continua a un familiare stretto in situazione di gravità (art. 3, comma 3).
Il diritto all'assistenza spetta prioritariamente per il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto, i genitori, i figli, e i parenti o affini entro il 2° grado. L'estensione ai parenti o affini di 3° grado è ammessa soltanto qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni di età, siano anch'essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, oppure siano deceduti o mancanti.
Non è richiesta la convivenza con il familiare assistito, ad eccezione dei casi legati ad altri istituti come il congedo straordinario biennale. Tuttavia, la residenza del familiare assistito rileva ai fini del rimborso o della documentazione del tragitto se la distanza stradale supera i 150 chilometri.
Superamento del referente unico: cosa è cambiato
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, la normativa italiana ha rimosso il vincolo del cosiddetto "referente unico dell'assistenza".
In passato, un solo lavoratore dipendente poteva fruire dei permessi per la stessa persona disabile. Oggi, più soggetti aventi diritto (ad esempio due figli dipendenti pubblici) possono fruire alternativamente dei 3 giorni di permesso mensile per assistere lo stesso familiare disabile grave. Rimane fermo il limite complessivo dei 3 giorni al mese per l'assistito, che devono essere ripartiti e coordinati tra i richiedenti con apposite dichiarazioni di responsabilità allegate alle istanze presentate ai rispettivi datori di lavoro.
Quanti giorni o ore spettano: differenze tra Docenti e ATA
La regola generale stabilita dall'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede il diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese. Il trattamento economico e le regole di fruizione variano in base alla figura professionale e al contratto di lavoro.
Docenti (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria)
I docenti fruiscono dei permessi prioritariamente a giornate intere. Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca disciplina le modalità di calcolo per il personale docente: la giornata di permesso fruita copre l'intero orario di servizio previsto per quella specifica giornata di lezione, senza obbligo di recupero delle ore di insegnamento non svolte.
Personale ATA (amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici)
Il personale ATA dispone di una duplice modalità di fruizione dei 3 giorni mensili:
- Fruizione a giornate: 3 giorni interi al mese;
- Fruizione ad ore: il CCNL di comparto consente di frazionare i permessi in ore, stabilendo un monte orario massimo pari a 18 ore mensili per il personale con orario di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali).
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), sia verticale sia orizzontale, il numero di giorni o di ore di permesso viene proporzionato in ragione della percentuale di orario prestato, secondo le indicazioni fornite dalle circolari applicative dell'INPS e dell'ARAN.
Tabella riassuntiva del diritto ai permessi
| Categoria dipendente | Tipo di fruizione | Quantitativo mensile | Requisito sanitario indispensabile |
|---|---|---|---|
| Lavoratore con disabilità | Giorni o ore | 3 giorni oppure 2 ore giornaliere (se orario ≥ 6 ore) | Verbale INPS art. 3, c. 3 L. 104/92 |
| Docente (assistenza familiare) | Giornate intere | 3 giorni mensili | Verbale INPS art. 3, c. 3 L. 104/92 del familiare |
| Personale ATA (assistenza) | Giorni o frazionamento orario | 3 giorni oppure fino a 18 ore mensili | Verbale INPS art. 3, c. 3 L. 104/92 del familiare |
| Dipendente in part-time verticale | Giorni o ore proporzionati | Ricalcolo in base alle giornate lavorative previste | Verbale INPS art. 3, c. 3 L. 104/92 |
Programmazione dei permessi e continuità scolastica
Per consentire all'istituzione scolastica di organizzare le sostituzioni e garantire la continuità didattica o il regolare funzionamento dei servizi amministrativi e ausiliari, il dipendente è tenuto a comunicare al Dirigente Scolastico il piano di fruizione mensile dei permessi con congruo anticipo (di norma entro la fine del mese precedente o all'inizio del mese corrente).
Tuttavia, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, la programmazione non ha valore vincolante assoluto: in presenza di situazioni di emergenza, improvviso aggravamento delle condizioni dell'assistito o inderogabili esigenze di cura impreviste, il lavoratore ha il diritto di fruire del permesso anche senza preavviso, fornendo successiva giustificazione e documentazione.
Come presentare la domanda alla scuola: la procedura
Per attivare il diritto ai permessi della Legge 104 presso l'istituto di titolarità o di servizio, occorre seguire un'iter amministrativo preciso:
- Ottenimento del verbale di invalidità: la commissione medica integrata ASL/INPS deve aver rilasciato l'attestazione di disabilità con riconoscimento dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992. Il semplice riconoscimento dell'articolo 3, comma 1 (disabilità senza connotazione di gravità) non dà diritto ai 3 giorni di permesso retribuito. Qualora la Commissione medica non si pronunci entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, è possibile accedere ai permessi in via provvisoria tramite un verbale provvisorio rilasciato da uno specialista ASL (art. 2, c. 2 D.L. 324/1993).
- Compilazione dell'istanza: il dipendente presenta la richiesta formale indirizzata al Dirigente Scolastico della propria scuola di servizio, utilizzando la modulistica interna oppure il canale informatico adottato dall'istituto (registro elettronico, protocollo o portale dedicato).
- Allegati obbligatori:
- Copia del verbale della Commissione Medica / INPS attestante l'art. 3, c. 3;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado di parentela o affinità con l'assistito;
- Dichiarazione dell'assistito (o del suo tutore/amministratore di sostegno) che individua il dipendente come prestatore di assistenza;
- In caso di fruizione alternata con altri familiari, la dichiarazione congiunta dei soggetti interessati.
- Emissione del decreto dirigente: il Dirigente Scolastico, verificata la regolarità della documentazione, emette un formale provvedimento di autorizzazione che viene comunicato all'interessato e inserito nel fascicolo personale.
Esempi concreti di applicazione a scuola
Esempio 1 (Docente di scuola secondaria con orario su 5 giorni): La professoressa Rossi assiste la madre disabile grave. Richiede 3 giorni di permesso nel mese. Nelle giornate individuate, la docente viene posta in permesso retribuito per l'intero orario giornaliero di lezione previste e la scuola provvede alla sostituzione con personale interno o con supplente breve ove previsto dalle norme vigenti.
Esempio 2 (Collaboratore scolastico con fruizione oraria): Il collaboratore scolastico Bianchi sceglie di fruire dei permessi in modalità oraria per accompagnare il figlio a terapie ricorrenti. Utilizza 2 ore di permesso per due giorni alla settimana, fino al raggiungimento del limite massimo di 18 ore mensili stabilito dal CCNL.
Domande frequenti (FAQ)
I supplenti temporanei o fino al termine delle attività hanno diritto ai permessi 104?
Sì. Il diritto ai permessi retribuiti spetta a tutto il personale della scuola, a prescindere dal tipo di contratto (a tempo indeterminato, al 30 giugno o al 31 agosto). Per le supplenze brevi e saltuarie di durata ristretta, i permessi spettano in proporzione alle giornate di servizio effettivamente coperte dal contratto.
Cosa succede se il verbale INPS è in corso di revisione?
In caso di verbale soggetto a rivedibilità, le agevolazioni ed i permessi continuano a essere fruiti anche nelle more dell'effettuazione delle visite di revisione e del successivo iter di verifica, fino all'emissione del nuovo verbale definitivo, salvo diversa indicazione della normativa speciale vigente.
I permessi 104 non fruiti nel mese si possono recuperare il mese successivo?
No. I 3 giorni di permesso (o le 18 ore per gli ATA) hanno cadenza mensile e devono essere utilizzati all'interno del mese di riferimento. Le giornate o le ore non fruite entro l'ultimo giorno del mese solare decadono e non possono essere sommate a quelle del mese successivo.
Chi deve verificare i requisiti per la concessione del permesso?
La verifica formale della documentazione spetta al Dirigente Scolastico. La valutazione medico-legale sullo stato di disabilità grave è invece di esclusiva competenza della commissione INPS. La scuola non può sindacare la gravità della patologia attestata dal verbale medico ufficiale.