I permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992 rappresentano una delle tutele fondamentali per il personale scolastico con disabilità o impegnato nell'assistenza di un familiare con disabilità grave. Applicati a insegnanti e personale ATA, sia con contratto a tempo indeterminato sia con supplenza temporanea o annuale, questi permessi consentono di assentarsi dal servizio mantenendo intatta la retribuzione e la maturazione dei contributi previdenziali.

Orientarsi tra i requisiti di accesso, le modalità di fruizione per le diverse figure professionali e gli adempimenti burocratici verso la segreteria scolastica richiede chiarezza. Questa guida illustra in dettaglio a chi spettano i permessi, quali sono le novità normative consolidate e le procedure operative da seguire per presentare la domanda al Dirigente Scolastico.

1. A chi spettano i permessi ex Legge 104/1992

L'accesso ai permessi mensili retribuiti disciplinati dall'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 è subordinato al riconoscimento formale della situazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3 della medesima legge). La semplice attestazione di invalidità civile o di disabilità senza la connotazione di gravità non dà diritto alla fruizione dei permessi.

I soggetti che possono beneficiare delle assenze retribuite appartengono a due categorie principali:

  • Lavoratore con disabilità grave (art. 3, comma 3): il docente o il dipendente ATA riconsciuto portatore di disabilità grave ha diritto, a propria scelta, a 2 ore di permesso giornaliero retribuito oppure a 3 giorni di permesso mensile (fruibili anche in maniera frazionata dove consentito dal contratto).
  • Lavoratore caregiver (assistenza a familiare): il dipendente che assiste un parente o affine in situazione di disabilità grave ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito.

I familiari rientranti nella tutela

Per quanto riguarda l'assistenza a terzi, la norma individua in modo preciso i soggetti per i quali è possibile richiedere il beneficio:

  • Coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto;
  • Parenti e affini entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti in linea retta, suoceri, generi, nuore, cognati);
  • Parenti e affini entro il 3° grado (zii, nipoti in linea collaterale, pronipoti), ma soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni di età, siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti.

2. Il superamento del "referente unico dell'assistenza"

Un passaggio cruciale nel quadro normativo è stato segnato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha abrogato il principio del referente unico dell'assistenza.

In passato, per ogni persona con disabilità grave un solo lavoratore dipendente poteva fruire dei permessi retribuiti. Con la riforma, più soggetti aventi diritto possono fruire alternativamente dei 3 giorni di permesso mensile per l'assistenza allo stesso familiare disabile. La fruizione resta comunque limitata a un massimo di 3 giorni complessivi al mese per l'assistito, suddivisi tra i diversi aventi diritto in base alle rispettive esigenze di assistenza, previa presentazione delle relative domande individuali.

Resta ferma la possibilità per un singolo lavoratore di assistere più familiari disabili (cosiddetti permessi cumulativi), a condizione che si tratti del coniuge o di parenti/affini entro il primo grado, oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge si trovino nelle condizioni di impossibilità previste dalla legge.

3. Quanti giorni spettano e come si fruiscono a scuola

I permessi riconosciuti sono pari a 3 giorni al mese. Il conteggio avviene su base mensile e i giorni non fruiti nel mese di riferimento non possono essere recuperati o accumulati nei mesi successivi.

Fruizione oraria: differenze tra Docenti e Personale ATA

La modalità di fruizione dei permessi varia a seconda del profilo professionale e di quanto stabilito dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca:

  • Personale ATA: in base all'articolo 67 del CCNL di comparto, i dipendenti ATA possono fruire dei 3 giorni di permesso mensile anche in forma frazionata a ore, entro il limite massimo di 18 ore mensili. Questa modalità permette una gestione flessibile delle esigenze personali e di servizio.
  • Personale Docente: per i docenti la fruizione avviene di norma a giornate intere, per garantire la continuità didattica della classe ed evitare la frammentazione dell'orario scolastico. L'utilizzo orario è previsto prevalentemente per i docenti disabili personali o in casi eccezionali regolamentati, dove l'orario di insegnamento giornaliero e la contrattazione d'istituto lo consentano.

Il requisito del mancato ricovero a tempo pieno

I permessi spettano a condizione che il familiare con disabilità grave non sia ricoverato a tempo pieno (ossia per le 24 ore continuative) presso strutture sanitarie o di assistenza pubbliche o private. Esistono tuttavia importanti eccezioni in cui il permesso spetta comunque:

  • Ricovero a tempo pieno interrotto per effettuare visite, terapie o accertamenti strumentali fuori dalla struttura;
  • Stato vegetativo permanente o prognosi infausta a breve termine;
  • Ricovero di un minore con disabilità grave per il quale i medici della struttura richiedano espressamente la presenza continuativa del genitore o del caregiver.

4. Come presentare la domanda alla scuola

Per fruire dei permessi ex Legge 104/1992 nel contesto scolastico, il lavoratore deve seguire un iter formale nei confronti del proprio datore di lavoro (il Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità o di servizio).

  1. Ottenimento della certificazione medica: è necessario disporre del verbale definitivo rilasciato dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS attestante la disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Nelle more del rilascio del verbale definitivo (trascorsi 90 giorni dalla domanda), è possibile presentare un certificato provvisorio rilasciato da un medico specialista della ASL.
  2. Presentazione dell'istanza iniziale: il dipendente deve inviare al Dirigente Scolastico una domanda d'istanza per il riconoscimento del diritto ai permessi, allegando:
    • Copia del verbale di disabilità grave;
    • Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà attestante il grado di parentela, lo stato di convivenza o residenza;
    • Dichiarazione circa il mancato ricovero a tempo pieno del familiare;
    • In caso di assistenza alternata con altri familiari, l'indicazione degli altri soggetti aventi diritto.
  3. Emissione del decreto dirigenziale: il Dirigente Scolastico, verificata la regolarità della documentazione, emette un formale provvedimento di autorizzazione alla fruizione dei permessi.
  4. Programmazione mensile: per consentire all'istituzione scolastica di organizzare le necessarie sostituzioni e garantire la continuità del servizio e dell'insegnamento, il dipendente è tenuto a presentare, di norma all'inizio di ciascun mese, un piano di fruizione programmata delle giornate di permesso. In presenza di situazioni d'urgenza o improvvise esigenze assistenziali, la fruizione può essere modificata comunicando tempestivamente la variazione alla segreteria.

5. Tabella riepilogativa dei permessi Legge 104

Beneficiario Permessi Spettanti Fruizione Oraria Note e Condizioni
Lavoratore con disabilità grave 2 ore al giorno oppure 3 giorni al mese Consentita (docenti e ATA) Scelta alternativa tra permessi orari giornalieri e giornate mensili.
Caregiver Personale ATA 3 giorni al mese Fino a 18 ore al mese Frazionabile a ore secondo l'art. 67 del CCNL di comparto.
Caregiver Personale Docente 3 giorni al mese Di norma a giornate intere Privilegiata la giornata intera per tutelare la continuità didattica.
Più familiari (Assistenza alternata) 3 giorni mensili complessivi per l'assistito In base al profilo (docente/ATA) Superato il referente unico; i giorni si ripartiscono tra gli aventi diritto.

6. Esempi pratici nel contesto scolastico

Esempio 1: Docente con contratto di supplenza temporanea.
Un docente inserito nelle graduatorie con contratto di supplenza fino al 30 giugno ha pieno diritto ai 3 giorni di permesso mensile spettanti ex Legge 104/1992 per assistere la madre con disabilità grave. Non occorre alcun periodo minimo di servizio previdenziale: il diritto sorge contestualmente all'assunzione in servizio e la retribuzione delle giornate fruite è integrale.

Esempio 2: Assistenza al genitore ripartita tra due fratelli.
Due fratelli, entrambi dipendenti pubblici (uno collaboratore scolastico e una docente), assistono il padre con disabilità grave. A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022, la docente può richiedere 2 giorni di permesso e il collaboratore scolastico 1 giorno nello stesso mese, oppure coordinarsi mese per mese, purché la somma totale dei permessi fruiti dai due non superi i 3 giorni mensili dedicati al genitore.

Esempio 3: Assistenza a familiare residente oltre i 150 km.
Un assistente amministrativo lavora a Milano e assiste la madre disabile grave residente a Roma (distanza superiore a 150 km). In questo caso, il dipendente ha l'obbligo di attestare al rientro al lavoro il viaggio effettuato, mediante presentazione del titolo di viaggio (es. biglietto del treno/aereo) o ricevute di pedaggio autostradale o dichiarazione della struttura sanitaria/medico curante della località di residenza dell'assistito.

7. Domande frequenti (FAQ)

I permessi 104 riducono le ferie o la tredicesima mensilità?

No. I permessi fruiti ai sensi della Legge 104/1992 sono interamente retribuiti, sono coperti da contribuzione figurativa e non riducono il monte ferie, le festività soppresse e la tredicesima mensilità spettanti al dipendente scolastico.

Il Dirigente Scolastico può rifiutare la fruizione del permesso?

Il Dirigente Scolastico non ha il potere discrezionale di negare il diritto al permesso se la documentazione è regolare e sussistono i requisiti di legge. Tuttavia, nell'ambito dei propri poteri organizzativi, il Dirigente può richiedere una programmazione dei permessi (mensile o periodica) e, in presenza di documentate e improcrastinabili esigenze di servizio, concordare una diversa collocazione temporale della giornata fruita, salvo i casi di urgente e imprevedibile necessità assistenziale.

Cosa succede se il familiare assistito risiede in un comune distante oltre 150 km?

Il lavoratore che fruisce dei permessi per assistere un familiare residente in un comune situato a una strada di percorrenza superiore a 150 chilometri rispetto alla propria residenza deve comprovare l'effettivo raggiungimento della sede del familiare. A tal fine deve conservare ed esibire alla scuola idonea documentazione comprovante il viaggio effettuato o l'attestazione di presenza rilasciata da strutture sanitarie o dal medico dell'assistito.

Un docente precario con spezzone orario ha diritto a tutti i 3 giorni?

Sì. Il diritto ai 3 giorni di permesso mensile spettanti per l'assistenza al familiare con disabilità grave non subisce riproporzionamento in caso di orario di lavoro a tempo parziale o su spezzone orario, a meno che non si tratti di part-time verticale con prestazione lavorativa limitata ad alcuni giorni della settimana o del mese, nel qual caso le modalità applicative vengono adeguate secondo i criteri generali stabiliti dal Ministero e dai contratti collettivi.


Per ulteriori chiarimenti e per scaricare la modulistica di riferimento, è possibile consultare le sezioni dedicate del Ministero dell'Istruzione e del Merito e i servizi informativi del portale ufficiale INPS.