La gestione di ferie, permessi e congedi all'interno delle istituzioni scolastiche pubbliche è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca, integrato dalle norme generali del pubblico impiego presenti nel testo unico su Normattiva. Conoscere nel dettaglio il numero di giornate di riposo maturate, i limiti imposti dall'attività didattica e le modalità formali di istanza al Dirigente Scolastico garantisce la tutela dei propri diritti lavorativi ed evita spiacevoli contenziosi o trattenute sulla retribuzione.
In questa guida analizziamo i quadri normativi vigenti sia per i docenti sia per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA), tracciando le distinzioni tra personale a tempo indeterminato e precari con contratto a tempo determinato, e forniamo le istruzioni operative per inoltrare correttamente le richieste in segreteria.
Quante ferie spettano a docenti e personale ATA
Il calcolo del monte ferie annuale varia in base all'anzianità di servizio prestata nella Scuola e, per il personale ATA, in base alla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su cinque o sei giornate lavorative.
Per quanto riguarda i docenti di ruolo e supplenti con incarico annuale:
- Fino a 3 anni di servizio: spettano 30 giorni lavorativi di ferie per ciascun anno scolastico.
- Oltre 3 anni di servizio (comunque prestato, anche con contratti a tempo determinato): spettano 32 giorni lavorativi di ferie all'anno.
- Festività soppresse: a tutti i docenti spettano inoltre 4 giornate di riposo aggiuntive previste dalla Legge 937/1977.
Per il personale ATA, la quantificazione delle ferie dipende dall'orario adottato dal Piano delle Attività d'Istituto:
- Settimana articolata su 6 giorni: spettano 30 giorni lavorativi per chi ha un'anzianità fino a 3 anni e 32 giorni lavorativi per chi supera i 3 anni di servizio.
- Settimana articolata su 5 giorni (settimana corta): le spettanze vengono rapportate a 25 giorni lavorativi (fino a 3 anni di servizio) o 28 giorni lavorativi (oltre 3 anni di servizio). In entrambi i casi si aggiungono le 4 giornate di festività soppresse.
Le modalità di fruizione differiscono sensibilmente tra le categorie. I docenti devono fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali e periodo estivo dal termine delle lezioni fino al 31 agosto, escluse le giornate destinate ad esami di Stato o collegi dei docenti). Durante il periodo di svolgimento delle lezioni, i docenti possono fruire fino a un massimo di 6 giorni di ferie all'anno, a condizione che sia possibile sostituirli senza ulteriori oneri finanziari per la finanza pubblica. Il personale ATA pianifica invece le proprie ferie in accordo con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e le sottopone all'autorizzazione del Dirigente Scolastico, garantendo il funzionamento minimo dei servizi di segreteria e custodia.
Permessi retribuiti per motivi personali, familiari e di studio
Il contratto collettivo riconosce diverse tipologie di assenza retribuita dal servizio per far fronte a esigenze personali, eventi familiari straordinari o percorsi di crescita professionale e universitaria.
I permessi per motivi personali o familiari rappresentano la fattispecie più utilizzata:
- Personale a tempo indeterminato: spettano 3 giorni all'anno scolastico interamente retribuiti. I docenti di ruolo possono inoltre convertire i 6 giorni di ferie fruibili durante l'attività didattica in permessi per motivi personali o familiari, senza dover sottostare al vincolo della sostituzione a costo zero.
- Personale a tempo determinato (supplenti annuali o fino al termine delle attività): le disposizioni del CCNL estendono l'accesso a 3 giorni di permesso retribuito all'anno per motivi personali o familiari, fruibili previa idonea documentazione o autocertificazione.
Tra le altre forme di permesso retribuito si evidenziano:
- Lutto: spettano 3 giorni per evento in caso di decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di soggetti componenti la famiglia anagrafica.
- Matrimonio: spettano 15 giorni consecutivi di congedo straordinario retribuito, fruibili entro margini ragionevoli di tempo rispetto alla data della celebrazione.
- Concorsi ed esami: spettano fino a 8 giorni complessivi per anno scolastico, inclusi i giorni necessari al viaggio per il raggiungimento della sede d'esame.
Legge 104 e permessi per il Diritto allo Studio
L'assistenza ai familiari con disabilità grave e il completamento della formazione universitaria godono di tutele normative specifiche integrate nella contrattazione scolastica e monitorate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
I permessi previsti dalla Legge 104/1992 concedono 3 giorni al mese di assenza retribuita per l'assistenza ad un parente o affine entro il secondo grado in situazione di gravità (o entro il terzo grado al ricorrere delle condizioni di legge), oppure per la fruizione personale da parte del lavoratore con disabilità grave. I tre giorni sono ammessi anche in modalità frazionata ad ore per il personale ATA (fino a un massimo di 18 ore mensili), mentre per i docenti la fruizione avviene di norma a giornate intere per salvaguardare l'unità didattica delle lezioni.
I permessi per il Diritto allo Studio (150 ore) sono destinati al personale docente e ATA che intende frequentare corsi universitari, corsi di specializzazione sul sostegno, TFA o percorsi abilitanti. La concessione rientra nei contingenti regionali stabiliti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali (USR), nel limite massimo del 5% del personale in organico. Le domande vanno presentate entro il termine perentorio dell'anno precedente fissato dai singoli avvisi regionali (solitamente entro il 15 novembre).
Permessi brevi soggetti a recupero: funzionamento e limiti
In caso di esigenze personali estemporanee che richiedono un'assenza di durata inferiore alla giornata lavorativa, il personale scolastico può richiedere un permesso breve a recupero.
Per i docenti, il permesso breve non può superare le 2 ore giornaliere ed è comunque contenuto nel limite della metà dell'orario giornaliero di insegnamento. Nell'arco dell'intero anno scolastico, i permessi brevi non possono superare il monte ore settimanale di insegnamento della propria cattedra (ad esempio, massimo 18 ore per i docenti della scuola secondaria con cattedra piena).
Per il personale ATA, il limite massimo annuo per i permessi brevi è fissato in 36 ore complessive.
Il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i 60 giorni successivi alla fruizione del permesso, su disposizione del Dirigente Scolastico e in base alle esigenze organizzative della scuola (ad esempio mediante supplenze brevi per i docenti o rientri pomeridiani per l'ATA). In caso di mancato recupero per causa imputabile al dipendente, si applica una trattenuta stipendiale commisurata alle ore non recuperate, elaborate dal MEF mediante il portale NoiPA.
Riepilogo delle tipologie di ferie e permessi scolastici
Di seguito viene schematizzato il riepilogo delle principali fattispecie di permessi e ferie previste dal CCNL per orientarsi rapidamente tra le diverse opzioni disponibili.
| Tipologia | Durata spettante | Beneficiari | Note e requisiti |
|---|---|---|---|
| Ferie annue | 30 o 32 giorni + 4 festività soppresse | Docenti e ATA (ruolo e precari) | Parametrate all'anzianità di servizio e alla settimana di lavoro (5 o 6 giorni). |
| Motivi personali / familiari | 3 giorni retribuiti all'anno | Docenti e ATA (di ruolo e supplenti) | Richiedono documentazione o autocertificazione motivata ai sensi del D.P.R. 445/2000. |
| Lutto | 3 giorni per evento | Tutto il personale scolastico | Spettano per coniuge, convivente o parenti entro il 2° grado. |
| Concorsi ed esami | 8 giorni all'anno | Tutto il personale scolastico | Comprensivi del tempo di viaggio; richiede attestazione di partecipazione. |
| Legge 104/1992 | 3 giorni al mese (o 18 ore per ATA) | Lavoratori o assistenti di disabili gravi | Coperti da contribuzione figurativa dell' INPS. |
| Permessi brevi | Max 2 ore/die (fino a orario settimanale) | Docenti e ATA | Soggetti a recupero di lavoro entro 60 giorni dalla fruizione. |
Come presentare la richiesta ed evitare errori procedurali
L'iter formale di richiesta di un permesso o di una giornata di ferie deve seguire una procedura standardizzata per garantire la legittimità dell'assenza e la copertura delle classi o dei servizi amministrativi.
Per la presentazione formale è opportuno seguire questi passaggi:
- Inoltro tramite il registro elettronico o gestionale di segreteria: la quasi totalità delle istituzioni scolastiche adotta moduli digitali integrati nel software gestionale d'istituto per la richiesta di ferie e permessi.
- Rispetto del preavviso: salvo casi di comprovata emergenza o forza maggiore, le istanze di permesso e ferie devono essere inviate con un congruo preavviso (solitamente almeno 3-5 giorni prima) definito dal Regolamento d'Istituto o dal Piano delle Attività.
- Integrazione della documentazione o autocertificazione: quando richiesto dalla tipologia di permesso (ad es. motivi personali, esami, visite mediche), occorre allegare la documentazione giustificativa oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Verifica dell'atto di autorizzazione: il permesso si intende accordato soltanto a seguito del formale provvedimento di autorizzazione firmato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Domande frequenti su ferie e permessi a scuola (FAQ)
I supplenti brevi e saltuari hanno diritto ai permessi retribuiti per motivi personali?
I contratti di supplenza breve e saltuaria non prevedono l'accesso ai 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. In questo caso, il lavoratore precario ha diritto a permessi non retribuiti fino a un massimo di 6 giorni complessivi nell'anno scolastico, con la sospensione della retribuzione ma senza la risoluzione del contratto.
Le ferie non godute dai docenti possono essere monetizzate a fine anno scolastico?
La legge vieta in via generale la monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego. Per i docenti precari con contratto al 30 giugno o 31 agosto, l'eventuale liquidazione delle ferie avviene unicamente sottraendo dal totale delle ferie maturate i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali, ecc.), a prescindere da una loro effettiva richiesta formale.
Cosa succede se il permesso breve non viene recuperato entro 60 giorni?
Se il dipendente non recupera le ore di permesso fruite entro 60 giorni per motivi a lui imputabili, la segreteria scolastica provvede ad applicare una trattenuta sulla busta paga mensile, pari alla quota oraria della retribuzione individuale corrisposta.
I permessi previsti dalla Legge 104 riducono il numero di ferie o la tredicesima mensilità?
No. I permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/1992 per l'assistenza a familiari disabili non comportano alcuna riduzione delle ferie maturate nel corso dell'anno, né incido sulla maturate della tredicesima mensilità o sulla progressione di carriera.




