La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) è un requisito di accesso fondamentale per quasi tutte le figure del personale ATA, ma non riguarda la totalità dei profili. Esiste infatti una distinzione netta all'interno delle graduatorie di terza fascia, con il profilo del collaboratore scolastico che rimane interamente escluso da questo obbligo.

Per fare chiarezza ed evitare errori in vista dei futuri aggiornamenti, è necessario analizzare nel dettaglio le regole stabilite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con il Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, che ha recepito le novità introdotte dal CCNL Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024.

I profili ATA per cui la CIAD è obbligatoria

Il decreto ministeriale elenca in modo preciso i requisiti di accesso per ciascun ruolo. La certificazione informatica è espressamente richiesta come titolo di accesso obbligatorio per la quasi totalità dei profili professionali. Senza questo titolo, l'inserimento o la permanenza nelle graduatorie non sono consentiti.

Nello specifico, la CIAD è obbligatoria per i seguenti profili:

  • Assistente Amministrativo (lettera A)
  • Assistente Tecnico (lettera B)
  • Cuoco (lettera C)
  • Infermiere (lettera D)
  • Guardarobiere (lettera E)
  • Operatore dei Servizi Agrari (lettera F)
  • Operatore Scolastico (lettera G)

L'eccezione del Collaboratore Scolastico: nessuna certificazione richiesta

L'esclusione più importante riguarda il profilo del Collaboratore Scolastico (lettera H). Per questa figura, il decreto richiede esclusivamente il possesso di un titolo di studio idoneo (come il diploma di qualifica triennale, il diploma di maturità o gli attestati di qualifica professionale triennali riconosciuti dalle Regioni), senza fare alcun riferimento alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Spesso si genera confusione tra due profili che, pur avendo mansioni in parte sovrapponibili, sono distinti dal punto di vista ordinamentale:

Profilo Professionale CIAD Obbligatoria?
Operatore Scolastico (lettera G) , è un requisito d'accesso obbligatorio.
Collaboratore Scolastico (lettera H) NO, non è richiesta alcuna certificazione digitale.

Questa differenza è cruciale: chi aspira unicamente al ruolo di collaboratore scolastico non ha alcuna necessità di acquisire la CIAD per poter lavorare o rimanere in graduatoria.

La scadenza del 30 aprile 2025 per chi era inserito con riserva

La fase transitoria legata all'introduzione della CIAD si è ormai conclusa. La normativa aveva previsto una finestra temporale per consentire a chi era già inserito nelle graduatorie di terza fascia (o a chi effettuava il primo inserimento nel 2024) di mettersi in regola.

Secondo l'articolo 2, comma 6 del DM 89/2024 e in linea con il Decreto Milleproroghe (DL 215/2023), il termine ultimo per l'acquisizione e la presentazione del titolo era stato fissato al 30 aprile 2025. Coloro che non hanno adempiuto entro questa data limite sono decaduti dalle rispettive graduatorie per i profili in cui la certificazione era richiesta come requisito d'accesso.

La CIAD attribuisce punteggio aggiuntivo?

Un altro dubbio molto comune tra i candidati riguarda la valutazione del titolo. Essendo la CIAD un requisito di accesso obbligatorio per i profili sopra elencati, essa non attribuisce alcun punteggio nelle tabelle di valutazione dei titoli (Allegato A al decreto).

Le tabelle ministeriali chiariscono infatti che vengono premiate con 0,25 punti esclusivamente le "certificazioni informatiche e digitali diverse dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale costituente titolo di accesso al profilo". In sostanza, la CIAD è necessaria per non essere esclusi, ma non aumenta il proprio punteggio in graduatoria.

Quali caratteristiche deve avere la certificazione valida

Non tutte le certificazioni informatiche presenti sul mercato sono valide come CIAD. In base alla Dichiarazione Congiunta n. 5 del CCNL e alle indicazioni ministeriali, il titolo per essere ritenuto idoneo deve rispettare precisi parametri:

  • Deve essere rilasciato da un ente accreditato presso ACCREDIA (l'ente di accreditamento nazionale).
  • Deve essere registrato presso il medesimo ente di accreditamento.
  • Deve risultare in corso di validità al momento dell’iscrizione in graduatoria (la durata e l'eventuale rinnovo dipendono dal singolo ente certificatore).
  • Deve attestare il superamento di un test finale che verifichi le competenze informatiche richieste, tra cui la conoscenza dei sistemi operativi, dei programmi di videoscrittura, dei fogli elettronici e della gestione della posta elettronica.

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Le graduatorie di terza fascia attualmente in vigore rimarranno valide per il triennio scolastico 2024/2027. Di conseguenza, i requisiti d'accesso e le regole per il prossimo aggiornamento, atteso nel 2027, saranno definiti dal nuovo decreto che verrà emanato dal Ministero in quell'occasione.