Il congedo parentale rappresenta un diritto fondamentale per il personale della scuola, docente e ATA, finalizzato a garantire una migliore conciliazione tra vita professionale e cura dei figli nei primi anni di vita. Si tratta di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, che si aggiunge ai congedi obbligatori di maternità e paternità.
Questa guida riassume le regole principali, i limiti temporali e le modalità operative per richiedere il congedo, in linea con le disposizioni vigenti nel comparto Istruzione e Ricerca.
Chi può richiedere il congedo parentale
Il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi i docenti e il personale ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori, lavoratori o lavoratrici, per ciascun figlio entro i primi 12 anni di vita del bambino.
Durata e limiti del congedo
La normativa prevede un limite massimo complessivo di mesi di congedo fruibili dai genitori. Nello specifico:
- La madre lavoratrice ha diritto a un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato.
- Il padre lavoratore ha diritto a un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato.
- Un ulteriore periodo di congedo è previsto per il genitore solo, ovvero nel caso in cui vi sia un unico affidatario.
È importante ricordare che la somma dei periodi di congedo non può superare il limite massimo stabilito dalla legge per la coppia, garantendo comunque a ciascun genitore una quota non trasferibile. In base al Dlgs 105/2022, i genitori hanno diritto a un totale di 11 mesi di congedo indennizzato qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di astensione, non trasferibili ad altri.
Trattamento economico
Il trattamento economico, aggiornato dal Dlgs 105/2022 e dalle recenti Leggi di Bilancio, prevede che i genitori abbiano diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo complessivo di 9 mesi, elevabili a 11 mesi totali in presenza delle condizioni previste dalla normativa. Nello specifico, 3 mesi sono non trasferibili per ciascun genitore e ulteriori 3 mesi sono fruibili da uno dei due genitori in alternativa all'altro. È stata inoltre introdotta la possibilità di fruire di un mese di congedo indennizzato all'80% della retribuzione (anziché al 30%), utilizzabile entro i 6 anni di vita del bambino. Per i periodi di congedo eccedenti quelli indennizzati, il congedo può essere fruito in modalità non retribuita. Si consiglia di consultare il portale NoiPA per verificare le specifiche trattenute sullo stipendio in base alla propria situazione contrattuale e ai periodi richiesti.
| Tipologia | Destinatari | Limite di età del figlio |
|---|---|---|
| Congedo parentale indennizzato | Genitori lavoratori | 12 anni |
| Congedo non retribuito | Genitori lavoratori | 12 anni |
Come presentare la domanda
La procedura per richiedere il congedo parentale avviene attraverso due canali principali:
- Domanda all'INPS: Il lavoratore deve inviare la richiesta di indennizzo direttamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, accedendo tramite SPID, CIE o CNS al portale inps.it.
- Comunicazione alla scuola: Parallelamente alla domanda INPS, è necessario presentare una comunicazione formale al Dirigente Scolastico dell'istituto di servizio. In conformità con quanto previsto dal CCNL Scuola, tale comunicazione deve essere inoltrata con un preavviso di almeno 15 giorni, al fine di consentire una corretta organizzazione delle attività didattiche e amministrative.
Per il personale scolastico, è fondamentale rispettare i termini di preavviso previsti dal CCNL Scuola, che garantiscono una gestione corretta delle sostituzioni in caso di assenza prolungata.
Domande frequenti (FAQ)
1. Posso frazionare il congedo parentale?
Sì, il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato in base alle esigenze familiari, purché venga data tempestiva comunicazione alla scuola.
2. Il congedo parentale incide sulle ferie?
I periodi di congedo parentale non riducono le ferie né la tredicesima mensilità, salvo i casi in cui il periodo sia non retribuito, situazione che può incidere sul maturato economico.
3. Cosa succede se il mio contratto scade durante il congedo?
Il diritto al congedo parentale è strettamente legato alla vigenza del rapporto di lavoro. Alla scadenza del contratto, il diritto al congedo cessa, a meno che non vi sia una proroga o una nuova assunzione.
Per ulteriori approfondimenti normativi, si rimanda alla consultazione del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.




