Nel mondo del personale ATA, il tema del riconoscimento del servizio ai fini del punteggio nelle graduatorie permanenti (i cosiddetti elenchi "24 mesi") continua a sollevare dubbi e perplessità. Al centro della questione c'è il congedo biennale retribuito previsto dalla Legge 104 del 1992: un periodo di assenza che, pur essendo coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici, non viene attualmente riconosciuto come servizio utile per l'incremento del punteggio nelle graduatorie di merito.

Questa discrepanza normativa crea una condizione di disparità percepita da migliaia di lavoratori che, pur garantendo un'assistenza fondamentale ai propri familiari, si vedono penalizzati nel percorso di carriera e nella stabilizzazione lavorativa. La questione ha assunto rilevanza politica, portando il dibattito all'attenzione delle istituzioni.

La posizione di Paola Frassinetti

L'onorevole Paola Frassinetti, sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, è intervenuta recentemente sulla questione, sottolineando la necessità di una riflessione approfondita. L'esponente del Governo ha riconosciuto la complessità del nodo normativo, dichiarando che "servirebbe un intervento mirato per sanare questa situazione".

Secondo la sottosegretaria, il tema non riguarda solo il calcolo aritmetico dei punti, ma tocca la sfera della tutela sociale del lavoratore. Il paradosso, infatti, è evidente: il legislatore riconosce il valore sociale dell'assistenza, ma il sistema di reclutamento scolastico, basato sul servizio "effettivamente prestato", esclude i periodi di congedo dal computo per la progressione in graduatoria.

Perché il congedo non viene conteggiato

Le attuali disposizioni che regolano le graduatorie permanenti ATA prevedono che il punteggio sia attribuito esclusivamente in base al servizio prestato con contratto a tempo determinato. La giurisprudenza amministrativa e le circolari del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) hanno finora mantenuto un orientamento rigido, basato sul principio che il "servizio" debba corrispondere a un'attività lavorativa svolta in aula o negli uffici scolastici. Di conseguenza, il congedo biennale, pur essendo un diritto tutelato, viene equiparato ad altre forme di assenza che non generano punteggio.

Per i lavoratori, questo significa che due anni trascorsi a prendersi cura di un familiare non producono alcuna variazione nel punteggio di graduatoria, a differenza di quanto accadrebbe con un regolare servizio di supplenza.

Prospettive future

Allo stato attuale, non sono stati emanati decreti ministeriali che modifichino il criterio di valutazione per l'anno in corso. Tuttavia, l'apertura manifestata a livello istituzionale apre uno spiraglio per una futura revisione del regolamento sulle supplenze ATA. Le sigle sindacali, da parte loro, chiedono da tempo un allineamento tra le tutele della Legge 104 e il riconoscimento del punteggio, sostenendo che l'assistenza familiare non debba tradursi in una penalizzazione professionale.

In attesa di eventuali modifiche normative, i lavoratori interessati devono continuare a fare riferimento alle tabelle di valutazione titoli allegate ai bandi di concorso vigenti, che restano l'unico parametro ufficiale per la formazione delle graduatorie.

Aggiornamento luglio 2026: Non risultano al momento variazioni imminenti nei criteri di valutazione per le graduatorie 24 mesi. Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti o iniziative legislative che possano dare seguito alle sollecitazioni espresse in sede parlamentare.