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Concorsi scuola 2026, rinunce e scorrimento delle graduatorie

26 luglio 2026 di Vincenzo Schirripa

Chi rinuncia a una proposta di nomina viene cancellato dalla graduatoria da cui quella proposta è arrivata, e non soltanto per quest'anno: la decadenza vale anche per gli anni scolastici successivi. Le altre graduatorie in cui si è inseriti, però, restano intatte: si può rinunciare a una classe di concorso e continuare a essere convocati da un'altra, o dal sostegno.

È il punto più delicato della fase che gli Uffici scolastici regionali stanno attraversando proprio in questi giorni. Le assegnazioni di sede per le assunzioni a tempo indeterminato devono concludersi entro giovedì 30 luglio, secondo il cronoprogramma illustrato dal Ministero alle organizzazioni sindacali e ripreso sia da FLC CGIL sia da UIL Scuola RUA. Fanno eccezione proprio gli scorrimenti ulteriori, quelli necessari a coprire i posti lasciati liberi da chi dice no. Il contingente di riferimento è quello autorizzato con il decreto ministeriale n. 136 del 10 luglio 2026: 46.642 assunzioni, ripartite fra le regioni.

Che cosa si perde davvero rinunciando

La regola generale, contenuta nelle istruzioni operative allegate al decreto, è che la rinuncia produce effetti solo sulla graduatoria che ha generato la proposta. Un docente che rifiuta la nomina su una classe di concorso resta a pieno titolo nelle altre procedure in cui è inserito e può essere chiamato da lì.

Nelle graduatorie ad esaurimento il meccanismo ha una particolarità che conviene conoscere prima di decidere. La rinuncia a una nomina su posto comune comporta la cancellazione sia dalla GaE sia dal collegato elenco del sostegno; la rinuncia a una nomina sul sostegno, invece, cancella soltanto dall'elenco del sostegno e lascia intatta la posizione sul posto comune. Il motivo è tecnico: nelle GaE il sostegno non è una graduatoria autonoma, ma un elenco agganciato a quella del posto comune.

Il posto lasciato libero: chi subentra e chi no

Qui sta la differenza che pesa di più sulle aspettative di migliaia di precari. Se a rinunciare è un vincitore di uno dei concorsi PNRR, il posto viene attribuito al candidato successivo appartenente alla stessa categoria del rinunciatario: al successivo per merito se il rinunciatario era vincitore per merito, al successivo della medesima quota di riserva se il posto era coperto da una riserva. La graduatoria dei vincitori, in sostanza, viene reintegrata.

Diverso il caso degli elenchi degli idonei PNRR, quelli formati entro il limite del 30% dei posti banditi. Come segnala la scheda predisposta dalla UIL Scuola RUA sulle istruzioni ministeriali, se a rinunciare è un idoneo individuato per l'assunzione l'elenco non viene reintegrato: il posto resosi disponibile non viene riassegnato ad altri idonei. È un dettaglio che smentisce una convinzione piuttosto diffusa, cioè che ogni rinuncia si traduca automaticamente in una chiamata in più più giù nell'elenco.

Le rinunce "involontarie": province cancellate e silenzi

Non si rinuncia solo dicendo no a una sede. Nella prima fase della procedura informatizzata, quella dedicata alla scelta delle province e delle graduatorie, cancellare una provincia, una classe di concorso o una tipologia di posto significa restare esclusi da tutte le assegnazioni successive relative a quelle preferenze, compresi gli scorrimenti che dovessero aprirsi nei giorni seguenti. Le stesse conseguenze valgono per le preferenze semplicemente non indicate: se al momento dell'elaborazione risultano disponibili posti solo dove non si è chiesto, la mancata indicazione è considerata a tutti gli effetti una rinuncia.

Poi c'è il termine dei cinque giorni. Assegnata la sede nella seconda fase, l'accettazione va espressa entro cinque giorni esclusivamente attraverso la funzione del sistema informativo, usando il link contenuto nella notifica. Nessun altro canale è valido, e il silenzio equivale a rinuncia, con la conseguente decadenza dalla nomina e la cancellazione dalla graduatoria.

L'ordine di chiamata, in breve

Metà dei posti va alle GaE e metà alle graduatorie di merito dei concorsi. Sulla quota concorsuale si procede nell'ordine: prima i vincitori delle procedure più vecchie ancora capienti, poi i vincitori dei concorsi PNRR 1, 2 e 3, quindi gli idonei entro il 30% dei posti banditi e gli altri idonei ancora utilizzabili. Solo dopo si passa agli elenchi regionali, la novità introdotta per l'anno scolastico 2026/27 e disciplinata dal decreto ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026, che intervengono in coda alle altre graduatorie. Per i soli posti di sostegno, in ulteriore subordine, restano le GPS di prima fascia e la mini call veloce. Se una graduatoria è esaurita o incapiente, i posti residui passano al canale corrispondente, così da coprire l'intero contingente autorizzato.

Date da ricordare

In concreto, nei prossimi giorni conviene tenere d'occhio due cose: gli avvisi del proprio Ufficio scolastico regionale, che fissa scadenze locali spesso ravvicinatissime e non coincidenti da regione a regione, e la casella di posta indicata nella domanda, perché è lì che arriva la notifica da cui parte il conteggio dei cinque giorni. Le comunicazioni ufficiali e i servizi telematici restano quelli del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del portale POLIS – Istanze OnLine.

Tags: concorsi precariato graduatorie
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