Le istituzioni scolastiche hanno tempo fino a giovedì 30 luglio per pubblicare sul proprio sito, dentro la sezione Amministrazione trasparente, l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti al 2025. Un dettaglio che vale la pena chiarire subito: il documento non lo scrive il dirigente scolastico né il DSGA, ma il collegio dei revisori dei conti, che lo compila sull'applicativo web dell'ANAC. Alla scuola resta un compito comunque non banale, cioè pubblicarlo nel punto esatto del sito ed entro il termine.

Il calendario di quest'anno è fissato dalla delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026, che ha definito criteri e scadenze delle attestazioni sugli obblighi di pubblicazione relativi all'annualità 2025. La verifica fotografa la situazione dei siti alla data del 15 giugno 2026; la pubblicazione dell'attestazione e della scheda delle verifiche deve avvenire entro il 30 luglio.

Perché tocca ai revisori dei conti

Le scuole non hanno un Organismo indipendente di valutazione. Il vuoto è stato colmato dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022, articolo 1, comma 562), che ha attribuito ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche il compito di attestare il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza, con una copertura finanziaria dedicata all'incremento dei loro compensi. Da allora l'adempimento è uscito formalmente dalle mani dei dirigenti scolastici.

Attenzione però: "uscito dalle mani" non significa che la scuola possa disinteressarsene. I revisori attestano ciò che trovano pubblicato. Se la sezione è incompleta o disallineata, il giudizio negativo ricade sull'istituto. Per accompagnare questo passaggio il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aggiornato, con una nota del 18 giugno scorso, il proprio vademecum operativo per i revisori, allineandolo alla delibera ANAC di aprile. Diversi uffici scolastici regionali — tra gli altri Sicilia e Puglia — hanno poi diffuso alle scuole promemoria specifici sulla scadenza.

Dove va pubblicata, esattamente

È il punto su cui si sbaglia più spesso, perché un documento caricato nel posto sbagliato vale come non pubblicato. Il percorso corretto è: Amministrazione trasparente → sottosezione di primo livello Controlli e rilievi sull'amministrazione → sottosezione di secondo livello Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe → voce Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Vanno caricati sia l'attestazione sia la scheda delle verifiche, entrambe estratte dall'applicativo ANAC dopo la validazione da parte dei revisori. La trasmissione all'Autorità, ricorda la delibera, avviene esclusivamente tramite quell'applicativo: nessun'altra modalità è considerata valida.

Che cosa viene controllato

La delibera individua quindici aree di verifica. Per una scuola le più delicate, nella pratica quotidiana della segreteria, sono in genere queste:

  • atti generali e organizzazione
  • consulenti e collaboratori
  • incarichi dirigenziali e di vertice
  • bilanci
  • pagamenti dell'amministrazione
  • bandi di gara e contratti
  • sovvenzioni, contributi e vantaggi economici

Sui bandi di gara c'è una novità che merita un controllo mirato: i revisori devono verificare che i collegamenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici siano link diretti e funzionanti, non rimandi generici alla home page o all'indice della sezione trasparenza. È l'errore più frequente ed è anche il più facile da correggere in questi giorni.

Quest'anno l'applicativo introduce inoltre una rilevazione aggiuntiva sul modo in cui i dati sono esposti, in rapporto agli standard digitali di pubblicazione definiti dall'ANAC nel 2024. Su questo fronte, però, l'ANAC precisa che l'esito ha finalità solo ricognitive e statistiche e non produce effetti pregiudizievoli per l'ente: una fotografia della transizione digitale, non una bocciatura.

Le caselle senza dati non vanno lasciate in bianco

Un consiglio operativo che gli uffici scolastici regionali ripetono da anni, e che continua a fare la differenza in sede di verifica: quando una sottosezione non è applicabile alla scuola, non va lasciata vuota. Occorre inserire una dicitura esplicita — del tipo "dato non conferente" — oppure, se semplicemente per l'anno di riferimento non ci sono dati, una formula che lo dichiari (ad esempio che l'istituto non possiede immobili di proprietà, o che nel 2025 non ha erogato contributi o sussidi). Una pagina bianca, per chi controlla, è un'omissione; una pagina che spiega perché è vuota è un adempimento assolto.

Cosa succede dopo

Se dalle verifiche non emerge il pieno assolvimento su tutti gli indicatori, scatta una fase di monitoraggio: la scuola ha modo di sanare le carenze e i revisori ne verificano l'esito entro il 30 novembre 2026, con pubblicazione della scheda finale entro il 15 gennaio 2027. Non è una sanatoria automatica, ma una seconda finestra che conviene sfruttare.

Sul piano delle conseguenze, il decreto legislativo 33/2013 prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisca elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale (articolo 46) e, per specifiche categorie di dati, sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 47). È il richiamo che gli uffici scolastici regionali hanno rivolto alle scuole nelle note di queste settimane.

Date da ricordare

  • 30 luglio 2026: pubblicazione di attestazione e scheda delle verifiche sul sito della scuola
  • 30 novembre 2026: termine del monitoraggio, se ci sono criticità da sanare
  • 15 gennaio 2027: pubblicazione dell'esito finale del monitoraggio

Nei giorni che restano l'operazione più utile è una verifica interna rapida della sezione trasparenza: controllare che i link ai contratti puntino ai documenti giusti, che le voci non pertinenti riportino una dicitura esplicita e che l'attestazione dei revisori, una volta validata, finisca nella sottosezione corretta e non in una pagina "novità" del sito.