Le regole per le supplenze docenti 2026 non presentano novità specifiche o straordinarie in merito alle COE su due comuni rispetto alla normativa ordinaria vigente (OM 88/2024 e precedenti), trattandosi di un principio generale consolidato sull'indivisibilità dell'incarico accettato. Secondo le norme, chi accetta la disponibilità per le cattedre orario esterne (COE) deve sapere che l'eventuale incarico va accettato nella sua interezza.

In particolare, la materia trova riscontro nei riferimenti normativi precisi, come gli articoli specifici dell'Ordinanza Ministeriale sulle supplenze (es. OM 88/2024 e successive disposizioni di aggiornamento) che disciplinano l'accettazione e il completamento dell'orario o delle cattedre orario esterne, stabilendo le modalità di gestione delle cattedre articolate su più scuole o comuni. La questione riguardava la possibilità di rinunciare a una sede in caso di COE su due comuni.

In base al quadro normativo di riferimento, le regole prevedono che l'incarico di supplenza debba essere accettato nella sua interezza, quindi non è possibile rinunciare a una sola sede. Ciò significa che il docente che accetta la COE su due comuni deve essere disponibile a lavorare in entrambi i comuni.

È importante notare che l'applicazione delle disposizioni sulle supplenze può essere soggetta a specifiche istruzioni operative ministeriali. Pertanto, è sempre consigliabile consultare le norme ufficiali e chiedere informazioni ai responsabili delle risorse umane della scuola o del sindacato di appartenenza.

Per ulteriori informazioni sulle regole per le supplenze docenti 2026, è possibile consultare il portale del Ministero dell'Istruzione o contattare il sindacato di categoria.