Con il termine dell'anno scolastico e la conclusione dei contratti a tempo determinato al 30 giugno, migliaia di docenti e personale ATA si trovano a dover gestire la transizione verso il periodo estivo. Per chi non ha una conferma contrattuale immediata, la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) rappresenta l'ammortizzatore sociale di riferimento per sostenere il reddito durante i mesi di inattività forzata.
La domanda per l'indennità deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro: si tratta di un termine perentorio previsto dal D.Lgs. 22/2015, oltre il quale il diritto all'indennità si perde. È fondamentale agire con tempestività anche per evitare ritardi nell'erogazione dei pagamenti.
Il momento della presentazione incide inoltre sulla decorrenza della prestazione: se la domanda viene inviata entro l'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, la NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione stessa; se invece viene presentata successivamente, decorre dal giorno seguente alla presentazione. Ritardare la domanda, quindi, non fa perdere il diritto (finché si resta entro i 68 giorni), ma comporta la perdita dei giorni di indennità compresi tra l'ottavo giorno e l'invio.
Chi può richiedere la NASpI
Hanno diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori del comparto scuola che soddisfano i seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione involontaria: il contratto deve essere terminato per scadenza naturale o per recesso del datore di lavoro.
- Requisito contributivo: aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la data di inizio del periodo di disoccupazione.
- Requisito lavorativo: aver svolto almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Lo stato di disoccupazione, in particolare, si perfeziona con la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro: per i precari della scuola è un passaggio imprescindibile, poiché senza DID lo stato di disoccupazione non risulta formalmente attivo. La DID è resa contestualmente alla domanda di NASpI presentata all'INPS oppure tramite il portale del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa. Successivamente il lavoratore viene convocato dal Centro per l'Impiego per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), che definisce gli impegni di ricerca attiva del lavoro e di partecipazione alle iniziative di politica attiva: la mancata sottoscrizione o il mancato rispetto degli impegni assunti può comportare sanzioni fino alla decadenza dalla prestazione.
Come presentare la domanda
La procedura è interamente telematica e deve essere effettuata attraverso i canali ufficiali dell'INPS. I lavoratori possono procedere in autonomia o avvalersi del supporto dei patronati.
I passaggi necessari sono:
- Accedere al portale INPS utilizzando le credenziali SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
- Selezionare il servizio "NASpI: invio domanda".
- Compilare il modulo in ogni sua parte, allegando la documentazione richiesta (lettera di licenziamento o fine contratto, dati anagrafici e codice IBAN per l'accredito).
- Rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità e completare l'iscrizione al SIISL, il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa.
Proprio l'iscrizione al SIISL è un adempimento da non trascurare: come chiarito dal Messaggio INPS n. 4011/2024, i beneficiari devono registrarsi sulla piattaforma entro 15 giorni dall'inizio della prestazione, sottoscrivendo il patto di attivazione digitale. La registrazione consente di accedere alle offerte di lavoro e ai percorsi di formazione e riqualificazione disponibili sul portale; il mancato adempimento può incidere sulla regolare erogazione dell'indennità.
Importo e durata del sussidio
L'importo della NASpI è calcolato sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per un coefficiente numerico stabilito annualmente per legge. Il sussidio viene erogato mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contribuzione negli ultimi quattro anni.
È importante ricordare che, qualora il lavoratore riceva una nuova proposta di supplenza durante il periodo di percezione dell'indennità, è tenuto a comunicare tempestivamente la variazione all'INPS per evitare la decadenza della prestazione o la percezione di somme indebite.
Più in generale, la normativa vigente impone al beneficiario di comunicare all'INPS, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni situazione che possa determinare la sospensione o la decadenza della prestazione: è il caso, ad esempio, dell'avvio di un nuovo rapporto di lavoro subordinato oppure dell'inizio di un'attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o parasubordinato, con l'indicazione del reddito annuo che si prevede di ricavarne. L'omessa comunicazione nei termini comporta la decadenza dall'indennità e l'obbligo di restituire le somme eventualmente percepite in modo indebito.
Cosa fare adesso
Se il vostro contratto è terminato lo scorso 30 giugno, il tempo per la presentazione della domanda è già iniziato. Non attendete l'ultimo momento per evitare intasamenti del portale o errori nella compilazione. Se avete dubbi sulla vostra posizione contributiva o sul calcolo delle settimane, potete consultare il vostro estratto conto previdenziale sempre tramite l'area riservata del sito INPS.
Per assistenza specifica, il consiglio è di rivolgersi a un patronato di fiducia, che potrà verificare la correttezza dei dati inseriti e monitorare lo stato di avanzamento della pratica.




