Chi ha intenzione di richiedere l'anticipazione della NASpI per intraprendere un'attività di lavoro autonomo o di impresa deve prestare attenzione alle modalità di erogazione previste dalla normativa. Nel 2026, infatti, l'importo totale della prestazione non è più corrisposto in un'unica soluzione, ma viene frazionato in due versamenti: una prima rata pari al 70% dell'intero importo dovuto e una seconda rata pari al restante 30%. La novità è stata introdotta dall'art. 1, comma 176, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), che ha modificato l'art. 8 del D.Lgs. 22/2015, ed è stata illustrata dalle linee guida ufficiali INPS.

Questa disciplina, pensata per sostenere concretamente l'effettivo avvio dell'attività, interessa tutti i lavoratori che, terminato il rapporto di lavoro subordinato (inclusi i docenti e il personale ATA con supplenza conclusa), scelgono di mettersi in proprio.

Come funziona l'erogazione

Il meccanismo di pagamento prevede la liquidazione in forma anticipata di tutte le mensilità residue della NASpI non ancora percepite, ripartita però in due tranche. La prima rata, pari al 70% dell'importo complessivo spettante, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione, con accredito sull'IBAN indicato dal richiedente. La seconda rata, pari al residuo 30%, viene invece corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI e comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica del mantenimento dei requisiti (in particolare la mancata instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la mancata titolarità di una pensione diretta). Secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il beneficio può essere richiesto in relazione a specifiche tipologie di attività:

  • Attività lavorativa autonoma o professionale: l'avvio di un'attività di lavoro autonomo o l'esercizio di una libera professione, con apertura della relativa posizione fiscale e previdenziale.
  • Impresa individuale: l'avvio di un'impresa individuale, anche in forma di ditta individuale iscritta al registro delle imprese.
  • Cooperativa: la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

È fondamentale ricordare che l'anticipazione della NASpI è una misura che può essere richiesta una sola volta nel corso del periodo di disoccupazione indennizzata. L'obiettivo della misura resta quello di incentivare l'autoimprenditorialità, offrendo un sostegno economico iniziale a chi decide di abbandonare il lavoro dipendente per avviare una propria attività professionale.

Cosa deve fare l'interessato

Per richiedere l'anticipazione, il lavoratore deve presentare domanda all'INPS entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma. È necessario essere in possesso di tutta la documentazione che attesta l'avvio formale dell'attività (apertura di partita IVA, iscrizione agli albi o alle gestioni previdenziali di riferimento).

Per la verifica dei periodi di servizio precedenti e della relativa contribuzione occorre fare riferimento esclusivamente al sito INPS, consultando l'Estratto Conto Previdenziale/Contributivo, che raccoglie anche i flussi Uniemens trasmessi dalle scuole. Il portale NoiPA, invece, gestisce unicamente gli aspetti economici e giuridici degli stipendi del personale in servizio e non rilascia certificazioni utili all'istruttoria della domanda di disoccupazione. La procedura di invio rimane telematica: è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS per accedere alla sezione dedicata all'indennità di disoccupazione NASpI.

Importanza della documentazione

L'erogazione dell'anticipo è condizionata alla sussistenza dei requisiti previsti. È dunque essenziale conservare con cura ogni documento che provi lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma durante tutto il periodo coperto dall'indennità, poiché l'INPS può effettuare le verifiche previste sulla correttezza della prestazione erogata. Tali verifiche assumono ora un peso ancora maggiore, dal momento che dal loro esito dipende anche il pagamento della seconda rata del 30%.

Va inoltre tenuto presente un vincolo rilevante, in particolare per il personale della scuola: ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 22/2015, il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui gli sarebbe spettata la NASpI ordinaria è tenuto a restituire l'anticipazione ottenuta. Il vincolo riguarda anche l'accettazione di nuove supplenze scolastiche, che comportano appunto un rapporto di lavoro dipendente: è quindi opportuno valutare con attenzione la scelta prima di presentare la domanda.

Su questo punto, tuttavia, la rigidità dell'obbligo restitutorio è stata progressivamente attenuata dalla giurisprudenza. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 90/2024 (recepita dall'INPS con la circolare n. 36/2025), ha dichiarato illegittima la restituzione integrale automatica quando l'attività non possa proseguire per cause sopravvenute non imputabili al lavoratore, limitando il recupero alla sola parte corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato eventualmente instaurato. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8422/2025, ha poi ampliato il principio di proporzionalità, ritenendo che l'obbligo di restituzione vada commisurato ai giorni di lavoro dipendente effettivamente svolti, tenendo conto anche dell'eventuale prosecuzione dell'attività autonoma. Si tratta di orientamenti che l'Istituto sta applicando caso per caso: è quindi consigliabile verificare la propria posizione con un patronato prima di accettare un nuovo incarico.

Per ulteriori approfondimenti sulle condizioni specifiche di accesso e sui requisiti contributivi, si invita a consultare il dossier ufficiale sulla NASpI anticipata presente sul sito dell'Istituto.