Il sistema di reclutamento dei docenti universitari cambia volto. Con l'approvazione definitiva della riforma avvenuta lo scorso 7 luglio, il panorama accademico italiano si prepara a superare l'attuale modello basato sull'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), introducendo una procedura di selezione più strettamente legata alle esigenze dei singoli atenei.
Cosa cambia nel reclutamento
La principale novità introdotta dalla riforma voluta dalla ministra Anna Maria Bernini è l'eliminazione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Al suo posto, il nuovo sistema punta su criteri di produttività e qualificazione scientifica che saranno autocertificati direttamente dai candidati. L'obiettivo dichiarato dal Ministero dell'Università e della Ricerca è quello di snellire le procedure, rendendo le università protagoniste del processo di selezione del proprio corpo docente.
Sul piano tecnico è opportuno chiarire il perimetro normativo dell'intervento: la riforma non nasce su un terreno vergine, ma opera come modifica della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (la cosiddetta legge Gelmini) e successive modificazioni, che dal 2010 disciplina il reclutamento universitario e che aveva istituito proprio l'ASN. Il provvedimento riscrive in particolare l'articolo 16 della L. 240/2010, sostituendo il meccanismo abilitativo nazionale con i nuovi requisiti di produttività e qualificazione scientifica, e interviene sugli articoli relativi alle procedure di chiamata (art. 18) e alle progressioni di carriera (art. 24). Fino all'attuazione delle nuove disposizioni, il quadro di riferimento resta quello della L. 240/2010 nella formulazione vigente e dei regolamenti ministeriali attualmente in essere.
Va precisato che il provvedimento (DDL 2735), pur essendo stato approvato in via definitiva dalla Camera senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato, attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per entrare formalmente in vigore. Si tratta di un passaggio tutt'altro che formale: è dall'entrata in vigore che decorrono i termini previsti per l'adozione dei decreti attuativi e, di conseguenza, è da quel momento che si definisce con certezza il discrimine tra le procedure disciplinate dalle vecchie regole e quelle soggette al nuovo quadro normativo.
In questo nuovo scenario, la responsabilità della selezione ricadrà direttamente sui singoli atenei. I concorsi non saranno più vincolati al possesso di un'abilitazione nazionale conseguita in sede separata, ma verranno gestiti dalle università attraverso bandi specifici. Per garantire trasparenza e uniformità di giudizio, le commissioni giudicatrici saranno composte in larga parte da membri estratti a sorte da apposite liste nazionali, una misura pensata per ridurre il rischio di autoreferenzialità nei concorsi locali.
Sul piano della composizione, il nuovo assetto prevede commissioni di cinque componenti per le procedure di chiamata dei professori (prima e seconda fascia) e di tre componenti per quelle dei ricercatori a tempo determinato. In entrambi i casi è prevista una maggioranza di commissari esterni all'ateneo che bandisce il concorso — quattro su cinque nel primo caso, due su tre nel secondo — individuati tramite sorteggio dalle liste nazionali, mentre il restante componente è designato dall'ateneo banditore. Le liste saranno predisposte e aggiornate dal Ministero con cadenza biennale e potranno includere soltanto i docenti in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica previsti dalla nuova disciplina, riferiti alla fascia e al Gruppo Scientifico-Disciplinare di appartenenza: un filtro che, insieme alla rotazione dei commissari e alle ordinarie regole sui conflitti di interesse, dovrebbe irrobustire le garanzie di imparzialità.
Prova didattica obbligatoria
Oltre ai requisiti di natura scientifica, la riforma introduce l'obbligatorietà della prova didattica per tutti i candidati. Questo passaggio intende valorizzare non solo la capacità di ricerca, ma anche le competenze pedagogiche e comunicative necessarie per l'insegnamento accademico, un aspetto spesso posto in secondo piano nelle precedenti procedure di reclutamento.
Cosa succede adesso: il regime transitorio
È fondamentale sottolineare che, nonostante l'approvazione del provvedimento, il sistema non cambierà radicalmente da un giorno all'altro. L'applicazione concreta della riforma è infatti subordinata all'emanazione di specifici decreti attuativi, che definiranno nel dettaglio i criteri di valutazione e le modalità operative delle nuove commissioni.
In particolare, il nuovo articolo 16 della L. 240/2010 affida a un decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, su proposta dell'ANVUR e sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), la definizione dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica: un decreto da adottare, secondo il testo approvato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. I termini, dunque, non decorrono dal voto della Camera ma dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e le tempistiche effettive potranno essere valutate solo a quel punto.
Fino all'adozione di tali decreti, resta in vigore il sistema attuale. Per i candidati e per le posizioni che sono già state oggetto di bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si continuerà a seguire il regime previgente, garantendo così la continuità amministrativa delle procedure già avviate.
Restano inoltre tutelati i titolari di un'abilitazione già conseguita: le ASN ottenute conserveranno validità fino alla loro naturale scadenza e i possessori saranno considerati in possesso dei requisiti di accesso alle procedure di chiamata per le funzioni corrispondenti al titolo, potendo così continuare a partecipare ai concorsi. La stessa tutela riguarda gli abilitati che intendano accedere alle procedure semplificate di progressione di carriera previste dall'articolo 24, comma 6, della L. 240/2010 (passaggi da ricercatore a tempo indeterminato a professore associato e da associato a ordinario), per tutto il periodo di validità dell'abilitazione. Anche le commissioni ASN attualmente operative dovrebbero proseguire i propri lavori fino al completamento delle procedure già avviate.
I docenti e i ricercatori interessati ai futuri bandi sono invitati a monitorare le comunicazioni ufficiali del Ministero dell'Università e della Ricerca, che fornirà le indicazioni necessarie non appena i decreti attuativi saranno pronti. Per consultare i testi ufficiali e seguire gli aggiornamenti normativi, è possibile fare riferimento al portale istituzionale mur.gov.it.
Le critiche del mondo sindacale
La riforma non è stata esente da polemiche. Diverse sigle sindacali, tra cui la FLC CGIL, hanno espresso riserve sulla tenuta del sistema, paventando il rischio di una frammentazione del reclutamento che potrebbe penalizzare la qualità della ricerca e la mobilità dei docenti sul territorio nazionale. Le organizzazioni sindacali chiedono vigilanza sui decreti attuativi, affinché la maggiore autonomia concessa agli atenei non si traduca in una contrazione delle tutele per il personale precario o in una gestione poco trasparente dei posti disponibili.
Un punto segnalato con particolare insistenza riguarda una categoria specifica di aventi diritto: i ricercatori a tempo determinato di tipo B e i ricercatori in tenure track prossimi alla scadenza del contratto o alla richiesta di passaggio anticipato di ruolo. Essendosi chiuso l'ultimo sportello ASN, chi non ha ancora conseguito l'abilitazione rischia di restare in una fase di attesa fino alla definizione dei nuovi requisiti: da qui la richiesta, rivolta al Ministero e al Parlamento, di monitorare la situazione e di prevedere, se i tempi si allungassero, misure transitorie che assicurino a tutti la possibilità di essere valutati.
Nei prossimi mesi, il dibattito si sposterà inevitabilmente sulla stesura dei decreti tecnici, che rappresenteranno il vero banco di prova per l'efficacia di questa riforma nel panorama universitario italiano.