Chi lascia la scuola per la pensione di vecchiaia maturando i requisiti dal 1° gennaio 2027 aspetterà la prima rata di liquidazione (TFS o TFR) dopo 9 mesi anziché 12. Chi invece matura i requisiti entro il 31 dicembre 2026 resta al vecchio termine di 12 mesi. Lo ha chiarito l'INPS con la circolare del 27 marzo 2026, che recepisce una modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2026.
È una notizia che interessa da vicino chi sta programmando l'uscita dal servizio: tre mesi in meno di attesa non sono pochi, quando si parla di somme che spesso superano diverse decine di migliaia di euro. Attenzione però al perimetro, perché la riduzione non riguarda tutti.
Chi guadagna i tre mesi e chi no
Il taglio da 12 a 9 mesi si applica solo a chi cessa per raggiunti limiti di età, di servizio o per collocamento a riposo d'ufficio, cioè in sostanza alla pensione di vecchiaia. E vale unicamente per chi matura questi requisiti a partire dal 1° gennaio 2027.
Restano invece invariati i tempi più lunghi per le altre situazioni. Chi si dimette volontariamente continua ad attendere 24 mesi. Per la scadenza di un contratto a tempo determinato il termine resta di 12 mesi. Nei casi più gravi — decesso del dipendente o cessazione per inabilità — la prestazione va invece corrisposta molto più in fretta, entro 105 giorni dalla cessazione.
Da tenere presente anche il caso delle uscite anticipate "flessibili" (come le varie Quota, la pensione anticipata flessibile o i lavoratori precoci): qui i tempi non partono dalla data in cui si smette di lavorare, ma da quando si sarebbero maturati i requisiti ordinari della pensione di vecchiaia o anticipata. In pratica, chi anticipa l'uscita non anticipa allo stesso modo l'incasso della liquidazione.
La regola speciale della scuola
Per il personale scolastico c'è una particolarità che conviene ricordare. La cessazione dal servizio ha effetto sempre dal 1° settembre, cioè con l'inizio dell'anno scolastico, anche quando i requisiti pensionistici maturano nei mesi successivi, purché entro il 31 dicembre dello stesso anno. È una disciplina di vecchia data, legata al calendario scolastico, che continua ad applicarsi anche con le nuove tempistiche.
Concretamente, significa che il conteggio dei 9 (o 12) mesi va letto insieme a questa regola: il momento della cessazione formale e quello della maturazione del requisito non sempre coincidono, e proprio da questo incrocio dipende quando parte l'orologio dell'attesa.
Il pagamento a rate resta uguale
Un punto su cui la circolare non cambia nulla è la rateizzazione, che continua a dipendere dall'importo complessivo spettante:
- Fino a 50.000 euro: pagamento in un'unica soluzione.
- Tra 50.000 e 100.000 euro: due rate annuali.
- Pari o superiore a 100.000 euro: tre rate annuali.
Le rate successive alla prima vengono corrisposte a distanza di dodici mesi l'una dall'altra. Quindi la riduzione a 9 mesi accorcia l'attesa per la prima rata di chi va in pensione di vecchiaia dal 2027, ma non tocca il meccanismo di frazionamento degli importi più alti.
Va anche ricordato che, se l'INPS non rispetta i termini di legge, sul ritardo maturano gli interessi legali per ogni giorno di attesa in più: una tutela che spetta al lavoratore o agli aventi diritto.
Cosa fare adesso
Se stai pensando all'uscita, la prima cosa utile è verificare quando maturi i requisiti: entro il 2026 o dal 2027 in poi. È questo spartiacque a decidere se ti spettano i 9 mesi o i 12. Il secondo passo è controllare l'importo stimato della prestazione, perché è quello a determinare se riceverai tutto in una volta o in due-tre rate.
Il prospetto di liquidazione del TFS/TFR è consultabile nel Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS, a cui si accede con SPID, CIE o CNS. Per chi vuole leggere il quadro completo delle regole caso per caso, il riferimento è la nota INPS del 27 marzo 2026. In caso di dubbi sulla propria posizione specifica, resta comunque consigliabile una verifica con un patronato.




