Dal 1° gennaio 2026 esiste una nuova tutela che riguarda anche docenti e personale ATA: dieci ore all'anno di permesso retribuito in più, da usare per visite mediche, esami e cure frequenti. Attenzione però: non è un beneficio per tutti i titolari della Legge 104, ma una misura mirata, riservata a chi ha requisiti sanitari precisi.

La novità nasce dall'articolo 2 della Legge 106/2025 e le istruzioni operative sono state fornite dall'INPS con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025. Le dieci ore si aggiungono ai permessi già previsti dal contratto e dalla stessa Legge 104: non li sostituiscono e non li riducono.

Chi ne ha diritto

Il diritto spetta ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, quindi anche al personale della scuola con contratto in essere. Le condizioni sono però stringenti. Le dieci ore aggiuntive valgono per chi è affetto da:

  • una malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce;
  • una malattia invalidante o cronica, anche rara,

a condizione che la patologia comporti un grado di invalidità pari o superiore al 74%. È questo il paletto che circoscrive la platea: non basta avere una 104, serve il riconoscimento di quella soglia di invalidità legata alle patologie indicate.

La tutela vale anche per il genitore lavoratore con un figlio minorenne colpito dalle stesse patologie. In questo caso il requisito sanitario si considera soddisfatto quando al minore è già riconosciuta l'indennità di frequenza, attestata dal verbale di accertamento dell'invalidità civile.

Restano invece esclusi gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi dello spettacolo: si tratta di una misura pensata per il lavoro dipendente.

A cosa servono le ore e come si usano

Le dieci ore vanno impiegate specificamente per visite mediche, esami strumentali, analisi di laboratorio o cure frequenti collegate alla patologia. Un dettaglio pratico importante: si fruiscono a ore intere, non frazionabili in minuti. Non sono quindi pensate per uscite di pochi minuti, ma per assentarsi il tempo necessario a una prestazione sanitaria.

Sul fronte economico, per queste ore non scatta la normale retribuzione ma un'indennità calcolata secondo le regole della malattia comune. Nel comparto pubblico il pagamento è a carico dell'amministrazione di appartenenza; nel privato l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata a conguaglio. Per il personale scolastico, dunque, la gestione passa dall'amministrazione, con la copertura figurativa collegata.

Cosa deve fare chi lavora nella scuola

La richiesta non si presenta all'INPS ma direttamente al datore di lavoro, seguendo le modalità indicate dall'amministrazione. In concreto, l'interessato deve:

  1. dichiarare di possedere i requisiti, cioè il riconoscimento dell'invalidità pari o superiore al 74% e la prescrizione medica;
  2. disporre della prescrizione del medico di medicina generale o di uno specialista di struttura pubblica o privata accreditata, relativa alle visite, agli esami o alle cure da effettuare;
  3. dopo aver usato il permesso, consegnare l'attestazione rilasciata dalla struttura presso cui si è svolta la prestazione.

Per il figlio minorenne serve, oltre alla prescrizione, il verbale che attesti almeno il riconoscimento dell'indennità di frequenza.

Perché è utile conoscerla

Chi affronta percorsi di cura impegnativi sa quanto pesi incastrare visite ed esami frequenti con l'orario di servizio. Queste dieci ore in più offrono un piccolo margine aggiuntivo, retribuito, senza intaccare gli altri istituti già disponibili. È bene però ridimensionare le aspettative: la misura non allarga i permessi 104 a chiunque, ma interviene su situazioni sanitarie ben definite e documentate.

Chi ritiene di rientrare nei requisiti può rivolgersi alla propria segreteria o all'ufficio del personale per capire come inoltrare la richiesta, e verificare con il medico curante la documentazione necessaria. Il testo completo delle regole è consultabile nella circolare INPS n. 152/2025, disponibile sul portale dell'INPS.